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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/08/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7057/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 12.6.2025 da 1) Parte_1
Nata a Milano il 07.09.1992 cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Laura Solaro presso la quale ha eletto domicilio telematico e 2) Parte_2
Nato a Palermo il 12.09.2988 cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Croci presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 03.09.2019, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2019 n. 1163 Reg. 01 Parte 1 Serie in regime di separazione dei beni.
pagina 1 di 9 con un figlio: nato a [...] il [...] C.F.: Persona_1 C.F._3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 12.06.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati con il mutuo e reciproco rispetto.
2. Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1
La responsabilità genitoriale sul figlio sarà esercitata congiuntamente dai genitori, i quali possono compiere anche disgiuntamente tutti gli atti di quotidiana ed ordinaria amministrazione. Tutte le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno, dunque, assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio stesso. I genitori, in ogni caso, si impegnano a collaborare responsabilmente nella predisposizione e attuazione di un programma concordato per l'educazione, la formazione, la cura e la gestione del figlio, nel rispetto delle esigenze e delle richieste del medesimo.
3. sarà collocato prevalentemente presso la madre. Per_1
4. Con riferimento alla regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore, si indica il seguente calendario, fatti salvi, in ogni caso, diversi e migliori accordi che i genitori potranno sempre prendere in autonomia nell'interesse esclusivo del figlio:
− a week-end alternati, il padre starà con il figlio dall'uscita dalla scuola materna/scuola del venerdì fino alla domenica sera dopo cena con riaccompagnamento presso la casa materna;
− durante la settimana: A) nelle settimane in cui il weekend sarà di spettanza della mamma, il figlio minore starà due giorni infrasettimanali (di cui un giorno solo con pernottamento) con il papà, indicativamente il lunedì (con riaccompagnamento del minore presso la casa materna prima dell'ora di cena) e il mercoledì (con pernottamento); B) nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna, il figlio starà con lui un giorno infrasettimanale con pernottamento (indicativamente il lunedì).
− Resta inteso che le parti potranno sempre prendere accordi diversi tra loro, di volta in volta, rispetto al calendario sopra indicato, anche per l'inserimento del secondo pernottamento infrasettimanale nelle settimane il cui weekend è di competenza materna, tenuto conto dell'età di e delle sue Per_1 esigenze.
− Nel caso di malattia del figlio, entrambi i genitori si alterneranno nell'assistenza al medesimo concordando pariteticamente i giorni;
− in ogni caso, resta inteso che ciascun genitore, nei giorni di propria competenza, potrà avvalersi pagina 2 di 9 dell'aiuto dei nonni o dei parenti stretti per la gestione del figlio.
− In ordine alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore 15 giorni, non consecutivi per Per_1 il primo anno e successivamente anche consecutivi, da stabilirsi concordemente entro il 30 Aprile di ogni anno, secondo il criterio dell'alternanza. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Verrà garantita, durante la vacanza, almeno una video-telefonata giornaliera con il genitore non presente.
− Per quanto concerne le festività: durante le festività natalizie il figlio starà la Viglia di Natale Per_1
o il giorno di Natale con ciascun genitore e più precisamente, nel rispetto delle tradizioni di ciascuno,
starà sempre la Vigilia di Natale con la mamma e sempre il giorno di Natale con il papà; il Per_1 successivo periodo di vacanza verrà, invece, equamente suddiviso, sempre ad anni alterni, dal 26.12 al
31.12 e dal 01.01 al 06.01. Per Natale 2025 starà, quindi, il 24.12.25 con la mamma e il Per_1
25.12.25 con il papà e dal 26.12 al 31.12 con la mamma e dal 1.01 al 06.01 con il papà; per le festività di Pasqua starà tre giorni con un genitore e tre giorni con l'altro, ad anni alterni. Per l'anno Per_1
2025 il minore starà con il padre dal 17.04 al 20.04 alle 21 e dal 20.04 alle 21 al 23.04.2025 con la madre;
i ponti scolastici e le festività nazionali (Festività del 25 Aprile e del I maggio, Festa della
Repubblica 02 giugno, Festività di Ogni Santi, , seguiranno il criterio Persona_2 dell'alternanza secondo il calendario che i genitori concorderanno in autonomia.
− trascorrerà sempre con il padre il giorno del compleanno del padre e il giorno della festa del Per_1 papà, mentre trascorrerà sempre con la madre il giorno del compleanno della madre e il giorno della festa della mamma.
− Fatti salvi diversi accordi tra i genitori, il figlio trascorrerà il giorno del suo compleanno con entrambi i genitori.
− I genitori potranno modificare concordemente le suddette condizioni di visita, previo accordo da formalizzarsi con almeno 24 ore di anticipo a mezzo whatsapp ai rispettivi numeri di telefono.
− I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di fornirsi tutte le informazioni utili relative alla gestione di al Per_1 fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
− Le parti si impegnano a non presentare nuovi compagni al figlio e a non iniziare una nuova convivenza se non trascorso un anno dalla data di sottoscrizione del ricorso di separazione dei coniugi.
− I ricorrenti si impegnano a non pubblicare alcuna foto o video del minore sui social network e a non pubblicare e/o divulgare a terzi non familiari foto o video del bambino salvo preventivo accordo tra le pagina 3 di 9 parti.
− I genitori, per quanto possa occorrere, concedono reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per il figlio minore.
− I genitori si impegnano comunque a comunicare con anticipo l'allontanamento del figlio con ciascuno di loro per periodi superiori ai due giorni.
5. Con riferimento alla casa coniugale: le parti si impegnano irrevocabilmente a mettere in vendita la casa coniugale sita in Milano via Del Ricordo n. 24, scala 4, Piano S1, identificata al NCEU di Milano al
Foglio 111, Part. 91, Sub 46, Cat. A/3, Zona 3, conferendo a tal fine mandato in esclusiva all'agenzia immobiliare Fondocasa via Adriano 11 – Milano o altra agenzia individuata concordemente tra i coniugi al prezzo di € 390.000,00=, con riserva di aggiornare il prezzo semestralmente sempre su accordo delle parti.
Il ricavato della vendita, estinto il contratto di mutuo ipotecario stipulato con l'Istituto bancario Intesa
San Paolo, il cui capitale residuo oggi ammonta a € 132.000,16=, verrà ripartito nella misura del 50% tra i coniugi, con espressa rinuncia del Sig. a richiedere alla Signora la ripetizione del Pt_2 Pt_1
50% dell'importo di tutte le rate di mutuo integralmente versate da quest'ultimo sino alla vendita dell'immobile e quindi all'estinzione del mutuo.
Resteranno integralmente a carico del Sig. le eventuali spese di mediazione dell'Agenzia Pt_2 immobiliare per la vendita del suddetto bene, tutti gli oneri e le spese di qualsivoglia genere relativi alla compravendita dell'immobile, ivi comprese le eventuali spese di regolarizzazione catastale del bene, di rilascio del certificato APE e ogni altra imposta e/o onere.
Fino alla data dell'effettiva vendita dell'unità immobiliare le parti staranno entrambe all'interno dell'unità immobiliare nel rispetto reciproco, evitando momenti di conflittualità, soprattutto nell'interesse del minore. Dopo la vendita, in attesa di reperire soluzione abitativa Parte_3 adeguata si trasferirà, in via provvisoria, con il minore presso l'abitazione dei nonni materni Per_1 in Milano alla via Cavezzali 19, mentre reperirà una unità abitativa adeguata ove Parte_2 trasferirsi, previa comunicazione alla moglie dell'esatto indirizzo.
Le parti concordemente stabiliscono che fino all'effettiva vendita dell'unità immobiliare, le spese condominiali di natura ordinaria e le utenze resteranno interamente a carico di , mentre Parte_3
si farà carico integralmente della rata del mutuo ipotecario gravante sulla casa Parte_2 coniugale, con espressa reciproca rinuncia a qualsivoglia diritto di ripetizione. I signori e Pt_2 si impegnano a pagare nella misura del 50% ciascuno le spese condominiali di natura Pt_1 straordinaria, le eventuali ulteriori spese straordinarie necessarie alla conservazione e alla manutenzione dello stesso immobile, preventivamente concordate tra di loro. pagina 4 di 9 Ciascuna parte contribuirà alla spesa alimentare in proporzione alle proprie capacità reddituali, ossia, come attualmente avviene, la spesa sarà prevalentemente a carico del Sig. attesa la maggior Pt_2 capacità reddituale di quest'ultimo.
6. Con riferimento al mantenimento del figlio , le parti pattuiscono quanto segue: Per_1
- a decorrere dal mese successivo alla vendita della casa coniugale e, in ogni caso, a decorrere dalla cessazione della convivenza tra le parti, il padre contribuirà al mantenimento del figlio Per_1 versando la somma di € 400,00= (quattrocento/00) mensili: trascorso il termine di 6 mesi dal primo versamento, detta somma verrà automaticamente ridotta a € 350,00= al mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione ISTAT (prima rivalutazione trascorso un anno dalla data del primo versamento). Tale somma sarà da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario da versarsi sul conto corrente intestato alla madre.
- Il padre contribuirà, altresì, al pagamento nella misura del 60% delle spese extra assegno riferibili al figlio, come da protocollo “Linee Guida spese extra assegno” approvato dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano, protocollo che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che di seguito si riporta: “- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di pagina 5 di 9 recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”.
- L'importo di cui al contributo al mantenimento del figlio sarà dovuto fino a quando non avrà Per_1 raggiunto l'autonomia economica.
- Resta inteso che fino al versamento della prima mensilità (mese successivo alla vendita della casa coniugale e in ogni caso a decorrere dalla cessazione della convivenza tra le parti) entrambi i genitori provvederanno al mantenimento del figlio minore in modo diretto, dividendo i costi del vestiario, delle calzature, dei prodotti per l'igiene, etc. al 50% ciascuno. Le spese extra assegno, invece, resteranno già
a carico delle parti con ripartizione del 60% a carico del papà e 40% a carico della mamma e saranno individuate avendo sempre come riferimento il Protocollo della Corte d'Appello di Milano.
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7. L'Assegno unico universale erogato dall' per il figlio, pari a circa € 200,00=, resterà nella CP_1 misura del 100% alla madre, come già attualmente avviene.
8. Le detrazioni fiscali ai fini Irpef per le spese sostenute in favore del figlio competeranno a ciascun genitore in misura del 60% e 40%.
9. Il cane di famiglia, intestato al Sig. , a seguito di cessazione della convivenza, resterà Parte_2 definitivamente con quest'ultimo.
10. Per quanto riguarda l'autovettura di famiglia, intestata al Sig. e pagata integralmente dalla Pt_2
Sig.ra mediante finanziamento, le parti si riservano di trovare un accordo successivamente alla Pt_1
pagina 6 di 9 vendita dell'immobile in comproprietà.
11. Per quanto riguarda il conto corrente cointestato accesso presso Intesa San Paolo S.p.A., verrà mantenuto fino a quando permarrà la convivenza presso l'attuale abitazione familiare dopo di che verrà estinto con ripartizione al 50% ciascuno della giacenza residua al netto delle spese di estinzione.
12. Le parti, fatta eccezione per quanto pattuito con le presenti condizioni, rinunciano ad ogni altra domanda di carattere patrimoniale l'uno nei confronti dell'altra, dichiarando espressamente di più nulla avere a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione o titolo, anche risarcitorio, in relazione al vincolo matrimoniale.
13. Le spese legali saranno integralmente compensate tra le parti e il contributo unificato sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito civile in Milano il 03.09.2019, iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano Anno 2019 n. 1163 Reg. 01 Parte 1 Serie;
pagina 7 di 9 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Valentina Di Peppe Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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