Articolo 1934 del Codice civile
Articolo 1933Articolo 1935
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19 aprile 1942
Art. 1934.

(Competizioni sportive).

Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell'articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

Tuttavia il giudice puo' rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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