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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 31/10/2025, n. 2384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2384 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 30.10.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2903 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 2025 e vertente tra
(p.iva ) Parte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti Federico Barini e Vincenzo Corona
- appellante -
e
(p.iv ) Controparte_1 P.IVA_2
contumace
- appellata –
e
(p.iva Controparte_2 P.IVA_3
con l'avv. Enrico Bocchino
- appellata -
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 15/25 del Giudice di Pace di Verona in data 13.1.25, pubblicata il
23.1.25
MOTIVI DELLA DECISIONE
(d'ora in poi solo ) ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza indicata in Parte_1 Pt_1 epigrafe, con la quale il Giudice di Pace di Verona ha rigettato l'opposizione dalla stessa promossa avverso n. 3 avvisi di accertamento esecutivi relativi al pagamento del canone unico della pubblicità (CUP) per gli anni 2021, 2022 e 2023, emessi e notificati da in qualità di concessionario del servizio di riscossione CP_2 del CUP per conto del . Controparte_1
1 In particolare, come precisato negli avvisi, il tributo era richiesto per la pubblicità avvenuta mediante CP_ l'esposizione di n. 2 targhe e n. 1 totem in via Mirandola n. 33, nonché mediante l'utilizzo dell'automezzo targato FE877TB.
Con il gravame ha contestato la sentenza appellata nella parte in cui il Giudice di Pace: Pt_1
a) dopo averla inizialmente messa in dubbio (sottoponendo alle parti la relativa questione d'ufficio), ha ritenuto infine sussistente la legittimazione passiva di in luogo di quella del , CP_2 CP_1 CP_1 nonostante il fatto che non fosse stata dimostrata la fonte del potere rappresentativo del in CP_1 capo a (primo motivo di appello); CP_2
b) ha ritenuto che il soggetto obbligato al pagamento del CUP per gli anni 2021, 22 e 23 fosse proprio nonostante il fatto che negli avvisi di accertamento quale soggetto obbligato fosse Parte_1 stata indicata la diversa società , soggetto distinto dall'appellante ed avente sede in luogo CP_3 diverso (secondo motivo di appello);
c) ha ritenuto dovuto il CUP nella esatta misura pretesa con gli avvisi di accertamento senza considerare:
1) che le due targhe ed il totem individuavano il luogo in cui veniva svolta l'attività di impresa ed erano quindi qualificabili quali insegne di esercizio, esentate dal pagamento del CUP ai sensi dell'art. 13 del regolamento sul CUP del;
2) che l'automezzo era stato alienato a terzi e radiato verso Controparte_1 paese estero nell'anno 2020, sicché lo stesso non era più di proprietà e nella disponibilità di negli Pt_1 anni oggetto di accertamento (terzo motivo di appello);
d) non ha argomentato in merito all'eccepita indeterminatezza degli avvisi di accertamento (i quali risulterebbero “carenti sul versante dell'individuazione soggettiva ed oggettiva del presupposto del canone, come pure sul versante della qualificazione del mezzo e del messaggio pubblicitario, e quindi sulla corretta interpretazione del regolamento sulla pubblicità dallo stesso approvato ed CP_1 applicato” e non ha pronunciato sulla domanda subordinata di riduzione dell'importo dovuto (quarto motivo di appello).
ha chiesto il rigetto dell'appello e, a tal fine, ha ribadito la sussistenza della propria legittimazione CP_2 passiva in ragione del fatto che, con apposita convenzione, le era stato attribuito dal il Controparte_1 servizio di gestione, accertamento e recupero del CUP;
ha ribadito che, come documentalmente provato, i mezzi di diffusione della pubblicità sopra indicati negli anni 2021, 22 e 23 riportavano la denominazione di ed erano dalla stessa utilizzati, sicché era proprio l'appellante il soggetto tenuto al Parte_1 pagamento del tributo;
ha negato la sussistenza della causa di esclusione dal tributo prevista dall'art. 13 del regolamento comunale, in ragione delle dimensioni complessive delle targhe ed insegne sopra indicate;
ha affermato che dagli avvisi di accertamento si evincevano i criteri di quantificazione degli importi richiesti, sicché non sussistevano i profili di indeterminatezza eccepiti da parte appellante.
Il è rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio. Controparte_1
Con ordinanza in data 12.6.25, in accoglimento solo parziale della relativa istanza di , questo Giudice Pt_1 ha sospeso la provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, limitatamente all'importo di euro
1.963,78 (corrispondente al CUP richiesto per l'esposizione delle due targhe e per l'utilizzo dell'automezzo) ed a quello delle spese di lite poste a carico di in primo grado. Pt_1
Così sintetizzati i motivi di appello e le difese delle parti nel merito del gravame si osserva quanto segue.
2 Il primo motivo di appello è infondato
La esternalizzazione del servizio di accertamento e riscossione di tributi da parte di un ente locale a terzi può avvenire, in generale, in applicazione del disposto dell'art. 52 comma 5 lett. b) Dlgs 446/97.
In particolare (comma 5 lettera b - n. 4) può avvenire a favore di società iscritta nell'albo di cui all'art. 53 del medesimo Dlgs, a seguito di gara ad evidenza pubblica.
Ciò è quanto accaduto nella fattispecie a favore di , società iscritta all'albo (cfr contratto di CP_2 concessione del 20.7.2017) e alla quale, a seguito di gara, è stato affidato il servizio, comportante il CP_ trasferimento a tale società del potere (in luogo del Comune di ) di accertare, incassare e procedere alla riscossione del CUP.
Invero, come riconosce la stessa , il concessionario ai sensi dell'art. 11 Dlgs 507/93 acquisisce il ruolo Pt_1 di funzionario avente la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.
Ma, come chiarito dalla Suprema Corte, la esternalizzazione del servizio ai sensi dell'art. 52 Dlgs 446/97 attribuisce e trasferisce al concessionario, oltre al potere di accertamento del tributo, anche (e conseguentemente) la legittimazione processuale per le relative controversie (cfr Cass.15079/04, Cass.
18250/03, Cass. 1138/08, Cass. 6772/10, Cass. 20852/10), senza quindi che sia a tal fine necessario il conferimento di una procura ad hoc da parte dell'ente territoriale (come sostiene l'appellante).
Del tutto correttamente, quindi, il primo Giudice – a seguito dell'interlocuzione con le parti sul punto ed esaminate le produzioni documentali dell'appellata - ha infine ritenuto che fosse processualmente CP_2 legittimata a contraddire rispetto al giudizio instaurato da , sicché le difese ed eccezioni sollevate e le Pt_1 produzioni effettuate dall'appellata in primo grado sono senz'altro ammissibili.
Anche il secondo motivo di appello è infondato
L'appellante sostiene di non essere soggettivamente tenuta al pagamento del CUP per gli anni 2021, 22 e
23, in ragione del fatto che negli avvisi di accertamento quale soggetto tenuto al pagamento del tributo è stata indicata la diversa società “ . CP_3
Ai sensi dell'art. 11 del regolamento comunale è tenuto al pagamento del CUP, tra l'altro, “il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto di pubblicità”.
Ebbene, già in primo grado ha prodotto alcune fotografie tratte dal noto sito internet Google street CP_2 view dalle quali si evince chiaramente che, già nel febbraio 2021, le insegne apposte sul totem e le targhe CP_ situate in via Mirandola 33 riportavano la denominazione proprio dell'odierna appellante
[...]
(e non più quella di ). Pt_1 CP_3
Peraltro, è pacifico che tale società sin dal 2014 avesse acquisito in affitto l'azienda della società CP_3
per l'esercizio dell'attività di impresa al civico sopra indicato, sicché anche per tale ragione eventuali
[...] scritte riportanti solo la denominazione “ a partire dal 2014 sarebbero comunque riferibili proprio Pt_1 alla odierna appellante.
Deve quindi ritenersi dimostrato che fosse – quantomeno - il “soggetto pubblicizzato” Parte_1 mediante i predetti segni (totem e targhe), il che è sufficiente per ritenere l'appellante astrattamente tenuta – sotto il profilo soggettivo – al pagamento del CUP per gli anni 2021, 2022 e 2023, come preteso da
3 (costituendo il riferimento a contenuto negli avvisi di accertamento un semplice CP_2 CP_3 errore materiale, agevolmente percepibile dall'appellata, in quanto ovviamente a conoscenza del fatto che nel totem e nelle targhe era in realtà riportata la sua denominazione).
Il terzo motivo di appello è solo parzialmente fondato.
Come documentato dall'appellante (doc. 8) le due targhe ed il totem sono effettivamente posizionati in prossimità della sede legale di (invece che sulla via Apollo, si trovano sulla diversa via Parte_1
Mirandola che corre comunque a fianco del luogo dove si trova la sede dell'appellante) e le stesse hanno oggettivamente la funzione di individuare il luogo ove viene esercitata l'attività di impresa.
Come sostenuto da , quindi, si tratta effettivamente di elementi qualificabili quali “insegne di Pt_1 esercizio” ai sensi dell'art. 13, c. 2 del regolamento comunale
Rispetto a tali insegne, quindi, viene astrattamente in rilievo la causa di esclusione dal pagamento del CUP prevista dall'art. 13, c. 1 del regolamento, ai sensi del quale “il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali…di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”.
Si tratta di chiarire se tale esenzione debba essere considerata rispetto a ciascun elemento identificativo dell'ubicazione della sede (e, quindi, in modo distinto per ciascuna delle due targhe e per il totem) e, nel caso di valutazione unitaria di tutti i segni (con sommatoria della relativa superficie), se la superficie di 5mq operi quale franchigia da sottrarre dalla superficie totale oppure quale limite che, una volta superato, comporta l'applicazione del tributo per l'intera superficie.
Al primo quesito (contrariamente a quanto ritenuto in sede di sospensiva, re melius perpensa) deve essere data risposta negativa, posto che la norma si riferisce alle insegne di esercizio al plurale ed alla superficie
“complessiva” delle stesse, sicché deve ritenersi che ai fini dell'esenzione i vari elementi identificativi dell'ubicazione dell'attività di impresa debbano essere considerati unitariamente, sommando le singole superfici.
Conclusione che risulta confermata anche dal disposto dell'art. 2bis DL 13/02 il quale, dopo aver previsto al comma 1 che “il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari…non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge
l'attività cui si riferiscono, per la superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”, chiarisce poi al comma 6
(laddove prevede che “in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta nei limiti di superficie di cui al comma 1”) che detto limite deve essere applicato considerando unitariamente tutte le insegne.
Quanto al secondo quesito, deve ritenersi che – una volta sommate le superfici di tutte le insegne - il limite dei 5mq non possa operare quale franchigia esentata dal calcolo del tributo.
Invero, come evidenziato da parte appellata in comparsa di risposta, la correttezza di tale conclusione è resa evidente dal disposto dell'art. 2bis. c. 5 DL 13/02, a mente del quale “per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai 5 metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti per l'intera superficie”.
Ed in tale senso, infatti, è anche la conclusione fatta propria dal Ministero Controparte_4 nella circolare n. 3/DPF del 3.5.2022, prodotta da parte appellata.
Pertanto, per verificare se possa operare l'esenzione, devono essere sommate le superfici del totem e delle due targhe.
4 Tali superfici sono state indicate negli avvisi di accertamento in mq 1 quanto a ciascuna targa (quindi in totale mq 2) ed in mq 28 quanto al totem.
Dall'esame degli atti di primo grado emerge che non ha mai espressamente contestato la correttezza Pt_1 di tali superfici e neppure che gli altri marchi pubblicitari presenti sul totem (unitamente alla scritta
[...]
) fossero a lei riferibili. Pt_1
E censure su tali profili non sono evincibili neppure nell'atto di appello.
Deve quindi ritenersi che i suddetti dati non fossero oggetto di contestazione tra le parti.
Sono quindi assolutamente inammissibili le contestazioni delle superfici del totem (nonché dell'attribuibilità all'appellante dei marchi pubblicitari presenti su tale elemento) effettuate da , per la Pt_1 prima volta, solamente nella memoria conclusionale nel presente grado d'appello che, come è noto, è destinata semplicemente a illustrare le difese già svolte, senza possibilità alcuna di estensione del thema decidenum.
Le superfici indicate negli avvisi di accertamento devono quindi ritenersi corrette, così come la riferibilità a degli altri marchi pubblicitari presenti sul totem. Pt_1
Peraltro, dovendo essere attribuiti a i marchi presenti sul totem e non essendo gli stessi esentati dal Pt_1 pagamento del tributo (operando la esenzione di cui all'art. 13 solo rispetto alle insegne di esercizio), non può ritenersi ammissibile la pretesa dell'appellante di considerare la sola superficie occupata sul totem dall'insegna “ ”, in modo separato da quella coperta dai predetti marchi. Parte_1
Peraltro, anche considerando l'insegna “ ” separatamente dagli altri marchi ed assumendo Parte_1 corretta la superficie indicata dall'appellante (mq 4,4) la stessa – per quanto sopra evidenziato (ossia in ragione del fatto che tutte le insegne devono essere considerate unitariamente) – dovrebbe comunque essere sommata a quella delle due targhe (e pari a mq 2), sicché risulterebbe comunque superato il limite complessivo di 5 metri quadri entro il quale può operare l'esenzione dal pagamento del CUP.
Pertanto, per quanto attiene al totem e alle due targhe, il CUP è dovuto e il motivo di appello è infondato.
E' invece fondata la censura relativa al CUP richiesto per l'automezzo targato FE877TB.
L'appellante ha infatti documentato di averlo alienato a terzi in data 1.11.20 e che il mezzo è stato radiato per trasferimento all'estero alla fine dello stesso mese di novembre 2020, sicché deve escludersi che lo stesso fosse nella disponibilità di negli anni 2021 e successivi. Parte_1
Peraltro, l'art. 10 del regolamento individua quale “presupposto del canone” la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree pubbliche o private, nonché quella effettuata “all'esterno di veicoli ad uso pubblico o a uso privato”, laddove vi sia visibilità “da luogo pubblico
o aperto al pubblico del territorio comunale”.
E, ancora più specificamente, l'art. 19 del regolamento riconnette l'obbligo di pagamento del CUP alla proprietà o all'utilizzo dell'automezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
Pertanto, il presupposto affinché sorga l'obbligo di pagamento del CUP (e, correlativamente, il diritto del a percepirlo) è evidentemente costituito dalla effettiva e concreta diffusione del messaggio CP_1
5 pubblicitario, senza che sia in alcun modo attribuita rilevanza alla comunicazione del contribuente di cessazione dell'utilizzo del mezzo di diffusione del messaggio pubblicitario.
Anzi, lo stesso regolamento comunale (art. 17) prevede espressamente la possibilità di rimborso delle somme versate a titolo di CUP e in realtà non dovute.
Pertanto, non può essere condivisa la tesi di , secondo cui – pur avendo perso proprietà e CP_2 Pt_1 disponibilità del veicolo dal 2020 – sarebbe stata comunque obbligata al pagamento del CUP anche negli anni 2021, 22 e 23, non avendo comunicato al la perdita di possesso del mezzo. CP_1
Invero, tale omessa comunicazione se poteva per un verso giustificare in origine l'emissione dell'avviso di accertamento anche per l'automezzo (non essendo, appunto, l'Ente a conoscenza della perdita di possesso del mezzo), per altro verso – una volta emersa tale circostanza – non poteva certo giustificare la permanenza della pretesa di pagamento (sicché, per questa parte, l'avviso di accertamento avrebbe evidentemente potuto e dovuto essere oggetto di sgravio).
Il quarto motivo di appello è infondato
Contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, deve ritenersi che dall'esame degli avvisi di accertamento potessero evincersi agevolmente i criteri di quantificazione delle somme pretese in pagamento atteso che: 1) sono chiaramente indicati i mezzi pubblicitari (totem e targhe;
relativa ubicazione) rispetto ai quali viene richiesto il pagamento del CUP;
2) sono indicate le superfici di tali elementi ed i criteri di quantificazione del canone (tariffa per mq); 3) è indicato l'importo degli interessi ed
è anche specificato che gli stessi sono stati conteggiati al tasso legale e calcolati sino al momento della emissione dell'avviso (con decorrenza, evidentemente, dal momento in cui era scaduto il termine per il pagamento del CUP: 30 marzo di ogni anno, cfr art. 16 del regolamento); 4) è indicato anche l'importo delle sanzioni e da un semplice confronto con l'entità del CUP si evince agevolmente che le stesse sono state applicate nella misura del 30%.
Non sussiste, quindi, l'eccepita indeterminatezza degli avvisi di accertamento impugnati, in violazione dell'art. 7 dello statuto del contribuente e dell'art. 3 legge 241/90.
Va poi evidenziato che il giudice di primo grado aveva ritenuto totalmente infondata l'opposizione ed aveva perciò ritenuto dovuto l'intero importo richiesto con gli avvisi di accertamento, in tal modo rigettando implicitamente anche la domanda subordinata di riduzione della pretesa (e non incorrendo, quindi, nel vizio di omessa pronuncia).
In conclusione, in accoglimento solo parziale dell'appello (e, in particolare, del terzo motivo di appello), la pretesa di pagamento del CUP può ritenersi illegittima solo in riferimento all'automezzo e invece fondata per il resto.
Pertanto, la pretesa di va rideterminata come segue: CP_2
- quanto all'avviso di accertamento relativo all'anno 2021: a) euro 1.720,00 per canone;
b) euro 516,00 per sanzioni al 30%; c) euro 62,00 per interessi al tasso legale dal 30.3.2021 sino al 20.6.23 (data dell'avviso di accertamento); d) euro 2,00 per spese di notifica e gestione;
6 - quanto all'avviso di accertamento relativo all'anno 2022: a) euro 1.720,00 per canone;
b) euro 516,00 per sanzioni al 30%; c) euro 56,00 per interessi al tasso legale dal 30.3.2022 sino al 20.6.23 (data dell'avviso di accertamento); d) euro 2,00 per spese di notifica e gestione;
- quanto all'avviso di accertamento relativo all'anno 2023: a) euro 1.720,00 per canone;
b) euro 516,00 per sanzioni al 30%; c) euro 19,00 per interessi al tasso legale dal 30.3.2023 sino al 20.6.23 (data dell'avviso di accertamento); euro 2,00 per spese di notifica e gestione.
Stante il parziale accoglimento dell'appello, la decisione sulle spese va assunta considerando l'esito complessivo e finale della lite.
Ebbene, le doglianze dell'appellante sono risultate infine fondate solo in minima parte (ossia limitatamente alla pretesa relativa all'automezzo, pari complessivamente ad euro 149,00 oltre interessi), sicché non vi è dubbio che sia proprio la parte soccombente in modo nettamente prevalente all'esito del giudizio. Pt_1
Pertanto, considerato che la pretesa dell'appellata è risultata fondata per il ben maggior importo di euro
6.851,00, può giustificarsi la compensazione delle spese di lite solo nella misura di 1/10, sicché l'appellante va condannata – per entrambi i gradi di giudizio – a rimborsare a i residui 9/10 di tali spese, che si CP_2 liquidano per l'intero nella misura indicata dal primo Giudice (euro 1.523,00 oltre accessori) quanto al primo grado e nella misura di euro 2.159,00 per compenso professionale (con applicazione del valore medio quanto alla fase di studio, dei valori minimi quanto alle fasi introduttiva e decisionale e nulla quanto alla fase istruttoria, non svolta), oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta, quanto al secondo grado.
Nessun provvedimento sulle spese deve invece essere assunto nei confronti del , rimasto Controparte_1 contumace in entrambi i gradi di giudizio e non soccombente.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, in accoglimento solo parziale dell'appello:
- ridetermina in euro 2.300,00 complessivi (e per i singoli importi indicati nella parte motiva) l'importo dovuto da a in relazione all'avviso di accertamento - Rif. Atto n. 14925264 – Anno Parte_1 CP_2
2021 – partita n. 79 – data emissione 20.06.2023;
- ridetermina in euro 2.294,00 complessivi (e per i singoli importi indicati nella parte motiva) l'importo dovuto da a in relazione all'avviso Rif. Atto n. 14925375 – Anno 2022 – partita n. Parte_1 CP_2
63 – data emissione 20.06.2023;
- ridetermina in euro 2.257,00 complessivi (e per i singoli importi indicati nella parte motiva) l'importo dovuto da a in relazione all'avviso Rif. Atto n. 14925368 – Anno 2023 – partita n. Parte_1 CP_2
63 – data emissione 20.06.2023;
- condanna al pagamento a favore di della somma di euro 1.371,00 per compenso Parte_1 CP_2 professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta a titolo di rimborso di 9/10 delle spese di lite relative al primo grado;
spese compensate per il residuo 1/10;
- condanna al pagamento a favore di della somma di euro 1.943,00 per compenso Parte_1 CP_2 professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta a titolo di rimborso di 9/10 delle spese di lite relative al grado di appello;
spese compensate per il residuo 1/10.
7 Verona, 30.10.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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