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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/11/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
così composto: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1038/2025 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. SIGMAR FRATTARELLI Parte_1
- ricorrente
E
, con il patrocinio dell'avv. MARIA ASSUNTA CHIODI Controparte_1
- resistente
Nonché
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege -
pagina 1 di 3
Con ricorso depositato il 24.4.2025, ha agito nei confronti della resistente al fine di Parte_1 regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minorenne, Persona_1
nata a [...] il [...] dalla convivenza more uxorio con
[...] Controparte_1
, poi terminata, domandando l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la
[...] madre e proponendo il versamento, in favore della resistente, di un contributo di mantenimento di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Teramo.
Ha chiesto, altresì, la regolamentazione del diritto di visita, l'assegnazione del 50% dell'assegno unico, del bonus asilo e delle detrazioni per figli a carico.
Il ha, altresì, richiesto la condanna della controparte alla corresponsione di € 840,00 in rate Parte_1 mensili da € 105,00, a titolo di restituzione della somma pagata per l'acquisto del telefono cellulare in uso alla . CP_1
All'esito della costituzione in giudizio della resistente, con cui questa si opponeva parzialmente alle domande avversarie, il Giudice relatore, all'udienza del 10/7/2025, preso atto dell'assenza di allegazioni relative all'inidoneità genitoriale delle parti (come confermato anche dalla relazione dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, dalla quale non emergevano particolari criticità), proponeva una soluzione conciliativa nei termini che seguono:
- Affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre;
- Diritto di visita paterno: un giorno infrasettimanale e un sabato (o domenica) a settimane alterne;
senza pernottamento fino al compimento del quarto anno di età della bambina, salvo diverso accordo tra le parti;
- Dal quarto anno la bambina potrà pernottare presso l'abitazione paterna a fine settimana alterni;
- Versamento di un contributo al mantenimento della minore di € 350,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie;
- Assegno unico di totale spettanza materna.
Il Giudice relatore, quindi, fissava l'udienza cartolare del 6/11/2025 per le dovute verifiche, in occasione della quale entrambe le parti depositavano note scritte di adesione alla proposta, nelle quali, tuttavia, la chiedeva che si precisasse che la minore, nei giorni di visita paterna, “venga CP_1 ricondotta a casa entro le ore 20,00 atteso che la stessa è abituata ad andare a letto non oltre le ore pagina 2 di 3 20,30". Modifica alla quale si opponeva il che, di contro, chiedeva di poter permanere con la Parte_1 figlia fino alle ore 22.00.
Orbene, l'unico punto di disaccordo attiene all'orario di rientro a casa della minore, su cui, peraltro, non è stata adottata alcuna disciplina in sede di formulazione della proposta conciliativa. Trattasi, pertanto, di un'integrazione oraria alle previsioni formulate dal Giudice relatore, su cui, visto il contrasto tra i genitori, occorre intervenire d'ufficio, individuando un orario che consenta, da un lato, la piena esplicazione del diritto di visita paterno e, dall'altro, di non compromettere le sane abitudini di vita di una bambina di appena tre anni. Tale bilanciamento di interessi induce a fissare l'orario di rientro della minore nella casa materna alle 21.00.
Quanto alla disciplina relativa alla percezione del bonus asilo nido e alle detrazioni familiari, il
Tribunale ritiene che debba procedersi ad una equa ripartizione tra le parti (50% ciascuna), trattandosi di benefici connessi a costi rientranti nella categoria delle cd. “spese straordinarie” (con particolare riferimento alla retta scolastica), già gravanti in misura paritetica sui genitori.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande relativa alla restituzione di somme di denaro, in quanto estranee alla materia trattata e da azionare nell'ambito di un giudizio contenzioso ordinario.
In definitiva, l'accordo raggiunto dalle parti con l'ausilio del Giudice relatore risulta conforme all'interesse della minore e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come sopra riportata;
- ad integrazione dell'accordo, stabilisce che la minore dovrà far rientro a casa alle 21.00 nei giorni di esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo, 14/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Pisce' Dott.ssa Silvia Fanesi
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
così composto: dott.ssa Silvia Fanesi Presidente dott.ssa Erika Capanna Pisce' Giudice relatore dott.ssa Maria Laura Pasca Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 1038/2025 del Ruolo Volontaria Giurisdizione, vertente
TRA
, con il patrocinio degli avv. SIGMAR FRATTARELLI Parte_1
- ricorrente
E
, con il patrocinio dell'avv. MARIA ASSUNTA CHIODI Controparte_1
- resistente
Nonché
Pubblico Ministero in sede
- interventore ex lege -
pagina 1 di 3
Con ricorso depositato il 24.4.2025, ha agito nei confronti della resistente al fine di Parte_1 regolamentare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minorenne, Persona_1
nata a [...] il [...] dalla convivenza more uxorio con
[...] Controparte_1
, poi terminata, domandando l'affidamento condiviso della minore con collocamento presso la
[...] madre e proponendo il versamento, in favore della resistente, di un contributo di mantenimento di €
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di
Teramo.
Ha chiesto, altresì, la regolamentazione del diritto di visita, l'assegnazione del 50% dell'assegno unico, del bonus asilo e delle detrazioni per figli a carico.
Il ha, altresì, richiesto la condanna della controparte alla corresponsione di € 840,00 in rate Parte_1 mensili da € 105,00, a titolo di restituzione della somma pagata per l'acquisto del telefono cellulare in uso alla . CP_1
All'esito della costituzione in giudizio della resistente, con cui questa si opponeva parzialmente alle domande avversarie, il Giudice relatore, all'udienza del 10/7/2025, preso atto dell'assenza di allegazioni relative all'inidoneità genitoriale delle parti (come confermato anche dalla relazione dei
Servizi Sociali territorialmente competenti, dalla quale non emergevano particolari criticità), proponeva una soluzione conciliativa nei termini che seguono:
- Affidamento condiviso della minore con collocazione presso la madre;
- Diritto di visita paterno: un giorno infrasettimanale e un sabato (o domenica) a settimane alterne;
senza pernottamento fino al compimento del quarto anno di età della bambina, salvo diverso accordo tra le parti;
- Dal quarto anno la bambina potrà pernottare presso l'abitazione paterna a fine settimana alterni;
- Versamento di un contributo al mantenimento della minore di € 350,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie;
- Assegno unico di totale spettanza materna.
Il Giudice relatore, quindi, fissava l'udienza cartolare del 6/11/2025 per le dovute verifiche, in occasione della quale entrambe le parti depositavano note scritte di adesione alla proposta, nelle quali, tuttavia, la chiedeva che si precisasse che la minore, nei giorni di visita paterna, “venga CP_1 ricondotta a casa entro le ore 20,00 atteso che la stessa è abituata ad andare a letto non oltre le ore pagina 2 di 3 20,30". Modifica alla quale si opponeva il che, di contro, chiedeva di poter permanere con la Parte_1 figlia fino alle ore 22.00.
Orbene, l'unico punto di disaccordo attiene all'orario di rientro a casa della minore, su cui, peraltro, non è stata adottata alcuna disciplina in sede di formulazione della proposta conciliativa. Trattasi, pertanto, di un'integrazione oraria alle previsioni formulate dal Giudice relatore, su cui, visto il contrasto tra i genitori, occorre intervenire d'ufficio, individuando un orario che consenta, da un lato, la piena esplicazione del diritto di visita paterno e, dall'altro, di non compromettere le sane abitudini di vita di una bambina di appena tre anni. Tale bilanciamento di interessi induce a fissare l'orario di rientro della minore nella casa materna alle 21.00.
Quanto alla disciplina relativa alla percezione del bonus asilo nido e alle detrazioni familiari, il
Tribunale ritiene che debba procedersi ad una equa ripartizione tra le parti (50% ciascuna), trattandosi di benefici connessi a costi rientranti nella categoria delle cd. “spese straordinarie” (con particolare riferimento alla retta scolastica), già gravanti in misura paritetica sui genitori.
Vanno, infine, dichiarate inammissibili le domande relativa alla restituzione di somme di denaro, in quanto estranee alla materia trattata e da azionare nell'ambito di un giudizio contenzioso ordinario.
In definitiva, l'accordo raggiunto dalle parti con l'ausilio del Giudice relatore risulta conforme all'interesse della minore e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come sopra riportata;
- ad integrazione dell'accordo, stabilisce che la minore dovrà far rientro a casa alle 21.00 nei giorni di esercizio del diritto di visita da parte del ricorrente;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Teramo, 14/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Erika Capanna Pisce' Dott.ssa Silvia Fanesi
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