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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/05/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1789/2023, vertente
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Parte_1 C.F._1
Calabrò;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Carmine Simonetti;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di aver intrapreso una conoscenza nell'anno 2016, sfociata poi in Parte_1 una convivenza more uxorio con dall'anno 2018, ormai cessata, dalla quale CP_1
è nata in [...] la figlia il 18.12.2017 – ha chiesto disporsi l'affidamento Per_1
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé; regolamentarsi le frequentazioni tra il padre e la figlia minore;
porre a carico del
1 resistente un assegno di € 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché un assegno alimentare in suo favore di € 200,00.
ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo regolamentarsi le condizioni CP_1
di affidamento e mantenimento della figlia minore nei termini indicati nella memoria di costituzione, con la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore dell'importo di € 200,00 e ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%, ad eccezione delle spese mediche inerenti la cura della patologia cui è affetta la minore, per la quale già interviene l'indennità di accompagnamento dell'INPS, nonché prevedersi il riconoscimento dell'assegno unico universale in favore della ricorrente.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Anzitutto, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare al regime ordinario. La minore deve essere collocata presso la madre, non sussistendo motivi per modificare l'attuale assetto di fatto.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e la minore, tenuto anche conto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 02.08.2024 in merito alle visite estive, può essere confermato quanto già previsto in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, ossia che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, in giorni e orari da concordare, compatibilmente con gli orari di lavoro del resistente e con gli impegni scolastici e le terapie della minore, nonché a settimane alterne dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.30; nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi;
la minore trascorrerà le festività presso ciascun genitore ad anni alterni (ad es.
24, 25 e 26 dicembre con un genitore;
31 dicembre, 1 e 2 gennaio con l'altro genitore;
5 gennaio con un genitore, 6 gennaio con l'altro genitore;
il giorno di pasqua con un genitore, il giorno di pasquetta con l'altro genitore).
Quanto alle statuizioni di carattere economico, si rileva anzitutto che è controversa tra le parti la questione relativa alla qualificazione (in termini di spese ordinarie o straordinarie) degli esborsi connessi alla terapia ABA, di cui la minore necessita in virtù della patologia dalla quale è affetta.
Sul punto la giurisprudenza maggioritaria ha da tempo precisato che “In tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la
2 loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del
mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno
"cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia” (ex multis,
Cass., n. 18869/2014; n, 9372/2012).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che le spese relative alla terapia ABA debbano essere qualificate come spese aventi natura straordinaria, trattandosi di esborsi che, seppur determinabili nell'an, non risultano sempre determinabili e preventivabili nel loro esatto ammontare, come emerge dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e dall'esame delle fatture in atti.
Né può ritenersi – come invece ritenuto dal convenuto – che tali spese siano coperte dall'erogazione dell'indennità di accompagnamento, atteso che quest'ultima è una prestazione economica erogata al diverso fine di garantire un sostegno economico alla persona che si prende cura del soggetto invalido o in ogni caso finalizzata a garantire all'individuo invalido di ricevere assistenza e aiuto da servizi esterni.
Venendo ora alla determinazione dell'assegno da porre a carico di , quale CP_1
genitore non collocatario, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, si evidenzia che nelle more del procedimento il convenuto ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro e ha documentato, mediante la produzione della prima busta, di percepire lo stipendio netto di € 618,00.
Il convenuto ha inoltre rinunciato alla percezione della propria quota di assegno unico universale erogato dall'Inps, che pertanto verrà percepito al 100% dalla Pt_1
Ciò posto – avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e alle presumibili
3 esigenze della minore, correlate alla sua età; tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e del concorrente obbligo di mantenimento gravante sulla ricorrente – si reputa equo determinare il contributo al mantenimento della minore a carico del convenuto, genitore non collocatario, nella misura di € 200,00 mensili.
Con specifico riferimento alla compartecipazione alle spese straordinarie, considerata la straordinarietà della spesa relativa alla terapia ABA e rilevato che la percepisce Pt_1
l'assegno unico universale al 100%, nonché l'indennità di accompagnamento, si reputa equo ripartire le spese straordinarie nella misura del 60% a carico della e del 40% a Pt_1
carico del . CP_1
Da ultimo, deve essere valutata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento, in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio con il convenuto, del diritto a ricevere dallo stessi gli alimenti ai sensi dell'art. 1 comma 65 L. 76/2016, ai sensi del quale
“In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,
l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”.
La domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1 comma 36 della citata legge: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. Ancora, l'art. 1 comma 36 precisa: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
In forza di un'interpretazione sistematica delle richiamate disposizioni, deve ritenersi che il diritto agli alimenti sia stato previsto dal legislatore solo per gli ex conviventi di fatto che presentino i requisiti di fatto e di forma previsti dai commi 36 e 37 dell'art. 1 L. cit. e
4 quindi solo in caso di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile che abbiano altresì reso la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 ed alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento D.P.R. 223/1989.
Ne deriva che la previsione del comma 65 relativa al diritto agli alimenti nel caso di cessazione di convivenza di fatto, deve intendersi come limitata alle convivenze definite nei commi 36 e 37, ossia quelle che – oltre ai presupposti fattuali – soddisfano anche l'elemento formale della dichiarazione all'anagrafe. In particolare, il richiamo contenuto nella norma definitoria di cui al comma 36 art. 1 L. cit. al comma 65, che disciplina il diritto agli alimenti dell'ex convivente di fatto, lascia intendere che per l'obbligazione alimentare non è stata prevista una disciplina a sé trattandosi di un obbligo ex lege riconnesso alla sussistenza dei requisiti di fatto e di forma previsti sempre dall'art. L. n.
76/2016. Invero proprio perché si tratta di un'obbligazione giuridica, con tutte le conseguenze che essa comporta, così come previsto per gli alimenti di cui agli artt. 433 c.c.
s.s., espressamente richiamati dalla l. n. 76/2016, che si basano sui rapporti di parentela e affinità disciplinati dal codice di rito e quindi su specifici istituiti giuridici, come il matrimonio, il riconoscimento del figlio ecc., appare coerente che sia contemplato anche per tali formazioni sociali un requisito di forma accanto a quelli fattuali. Peraltro, la L. n.
76/2016 non contempla la possibilità di ottenere la prova della convivenza in altro modo
(cfr. Tribunale Lagonegro, 22.01.2024, n. 43).
Da quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata non essendo stato allegato né
provato che le parti abbiano reso la dichiarazione prevista dall'art. 1 comma 37 l. n.
76/2016.
Considerato il parziale accordo raggiunto dalle parti e la parziale soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle modalità e dei tempi di frequentazione tra la minore ed il padre come in parte motiva.
5 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1
dieci di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre all'obbligo di compartecipare nella misura del 40% alle spese straordinarie necessarie per la minore, da concordare salvo casi d'urgenza, e da documentare;
- prende atto della rinuncia di alla percezione della propria quota di CP_1
assegno unico universale che verrà quindi percepito al 100% dalla;
Parte_1
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno alimentare formulata dalla ricorrente;
- dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
Sezione civile
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
DR.SSA ALESSANDRA ANGIULI PRESIDENTE
DR.SSA ILARIA DE PASQUALE GIUDICE REL.
DR.SSA SOFIA NOBILE DE SANTIS GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. n. 1789/2023, vertente
TRA
(CF. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vanessa Parte_1 C.F._1
Calabrò;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
Carmine Simonetti;
CONVENUTO con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento e mantenimento di figli minori.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
– premesso di aver intrapreso una conoscenza nell'anno 2016, sfociata poi in Parte_1 una convivenza more uxorio con dall'anno 2018, ormai cessata, dalla quale CP_1
è nata in [...] la figlia il 18.12.2017 – ha chiesto disporsi l'affidamento Per_1
condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso di sé; regolamentarsi le frequentazioni tra il padre e la figlia minore;
porre a carico del
1 resistente un assegno di € 300,00 per il mantenimento della figlia, oltre compartecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50%, nonché un assegno alimentare in suo favore di € 200,00.
ha resistito alle avverse deduzioni, chiedendo regolamentarsi le condizioni CP_1
di affidamento e mantenimento della figlia minore nei termini indicati nella memoria di costituzione, con la previsione di un assegno di mantenimento per la figlia minore dell'importo di € 200,00 e ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50%, ad eccezione delle spese mediche inerenti la cura della patologia cui è affetta la minore, per la quale già interviene l'indennità di accompagnamento dell'INPS, nonché prevedersi il riconoscimento dell'assegno unico universale in favore della ricorrente.
Il Pubblico Ministero è regolarmente intervenuto.
Anzitutto, deve essere disposto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, non ravvisandosi ragioni per derogare al regime ordinario. La minore deve essere collocata presso la madre, non sussistendo motivi per modificare l'attuale assetto di fatto.
Quanto alle frequentazioni tra il padre e la minore, tenuto anche conto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 02.08.2024 in merito alle visite estive, può essere confermato quanto già previsto in sede di adozione dei provvedimenti provvisori, ossia che il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia due pomeriggi alla settimana, in giorni e orari da concordare, compatibilmente con gli orari di lavoro del resistente e con gli impegni scolastici e le terapie della minore, nonché a settimane alterne dal sabato alle ore 10.00 sino alla domenica alle ore 20.30; nel periodo estivo il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto, anche non consecutivi;
la minore trascorrerà le festività presso ciascun genitore ad anni alterni (ad es.
24, 25 e 26 dicembre con un genitore;
31 dicembre, 1 e 2 gennaio con l'altro genitore;
5 gennaio con un genitore, 6 gennaio con l'altro genitore;
il giorno di pasqua con un genitore, il giorno di pasquetta con l'altro genitore).
Quanto alle statuizioni di carattere economico, si rileva anzitutto che è controversa tra le parti la questione relativa alla qualificazione (in termini di spese ordinarie o straordinarie) degli esborsi connessi alla terapia ABA, di cui la minore necessita in virtù della patologia dalla quale è affetta.
Sul punto la giurisprudenza maggioritaria ha da tempo precisato che “In tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese "straordinarie" quelle che, per la
2 loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall'art. 155 cod. civ. e con quello dell'adeguatezza del
mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell'assegno
"cumulativo", di cure necessarie o di altri indispensabili apporti. Pertanto, pur non trovando la distribuzione delle spese straordinarie una disciplina specifica nelle norme inerenti alla fissazione dell'assegno periodico, deve ritenersi che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica ciò che è imponderabile e imprevedibile, oltre ad apparire in contrasto con il principio logico secondo cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce, nell'individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia” (ex multis,
Cass., n. 18869/2014; n, 9372/2012).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il Tribunale che le spese relative alla terapia ABA debbano essere qualificate come spese aventi natura straordinaria, trattandosi di esborsi che, seppur determinabili nell'an, non risultano sempre determinabili e preventivabili nel loro esatto ammontare, come emerge dall'esame della documentazione prodotta dalla ricorrente e dall'esame delle fatture in atti.
Né può ritenersi – come invece ritenuto dal convenuto – che tali spese siano coperte dall'erogazione dell'indennità di accompagnamento, atteso che quest'ultima è una prestazione economica erogata al diverso fine di garantire un sostegno economico alla persona che si prende cura del soggetto invalido o in ogni caso finalizzata a garantire all'individuo invalido di ricevere assistenza e aiuto da servizi esterni.
Venendo ora alla determinazione dell'assegno da porre a carico di , quale CP_1
genitore non collocatario, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, si evidenzia che nelle more del procedimento il convenuto ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro e ha documentato, mediante la produzione della prima busta, di percepire lo stipendio netto di € 618,00.
Il convenuto ha inoltre rinunciato alla percezione della propria quota di assegno unico universale erogato dall'Inps, che pertanto verrà percepito al 100% dalla Pt_1
Ciò posto – avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti e alle presumibili
3 esigenze della minore, correlate alla sua età; tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore e del concorrente obbligo di mantenimento gravante sulla ricorrente – si reputa equo determinare il contributo al mantenimento della minore a carico del convenuto, genitore non collocatario, nella misura di € 200,00 mensili.
Con specifico riferimento alla compartecipazione alle spese straordinarie, considerata la straordinarietà della spesa relativa alla terapia ABA e rilevato che la percepisce Pt_1
l'assegno unico universale al 100%, nonché l'indennità di accompagnamento, si reputa equo ripartire le spese straordinarie nella misura del 60% a carico della e del 40% a Pt_1
carico del . CP_1
Da ultimo, deve essere valutata la domanda della ricorrente volta al riconoscimento, in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio con il convenuto, del diritto a ricevere dallo stessi gli alimenti ai sensi dell'art. 1 comma 65 L. 76/2016, ai sensi del quale
“In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile,
l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle”.
La domanda non può essere accolta.
Ai sensi dell'art. 1 comma 36 della citata legge: “Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile”. Ancora, l'art. 1 comma 36 precisa: “Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223”.
In forza di un'interpretazione sistematica delle richiamate disposizioni, deve ritenersi che il diritto agli alimenti sia stato previsto dal legislatore solo per gli ex conviventi di fatto che presentino i requisiti di fatto e di forma previsti dai commi 36 e 37 dell'art. 1 L. cit. e
4 quindi solo in caso di due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile che abbiano altresì reso la dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 ed alla lettera b) del comma 1 dell'art. 13 del regolamento D.P.R. 223/1989.
Ne deriva che la previsione del comma 65 relativa al diritto agli alimenti nel caso di cessazione di convivenza di fatto, deve intendersi come limitata alle convivenze definite nei commi 36 e 37, ossia quelle che – oltre ai presupposti fattuali – soddisfano anche l'elemento formale della dichiarazione all'anagrafe. In particolare, il richiamo contenuto nella norma definitoria di cui al comma 36 art. 1 L. cit. al comma 65, che disciplina il diritto agli alimenti dell'ex convivente di fatto, lascia intendere che per l'obbligazione alimentare non è stata prevista una disciplina a sé trattandosi di un obbligo ex lege riconnesso alla sussistenza dei requisiti di fatto e di forma previsti sempre dall'art. L. n.
76/2016. Invero proprio perché si tratta di un'obbligazione giuridica, con tutte le conseguenze che essa comporta, così come previsto per gli alimenti di cui agli artt. 433 c.c.
s.s., espressamente richiamati dalla l. n. 76/2016, che si basano sui rapporti di parentela e affinità disciplinati dal codice di rito e quindi su specifici istituiti giuridici, come il matrimonio, il riconoscimento del figlio ecc., appare coerente che sia contemplato anche per tali formazioni sociali un requisito di forma accanto a quelli fattuali. Peraltro, la L. n.
76/2016 non contempla la possibilità di ottenere la prova della convivenza in altro modo
(cfr. Tribunale Lagonegro, 22.01.2024, n. 43).
Da quanto sopra esposto, la domanda deve essere rigettata non essendo stato allegato né
provato che le parti abbiano reso la dichiarazione prevista dall'art. 1 comma 37 l. n.
76/2016.
Considerato il parziale accordo raggiunto dalle parti e la parziale soccombenza reciproca, sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione delle modalità e dei tempi di frequentazione tra la minore ed il padre come in parte motiva.
5 - pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno CP_1 Parte_1
dieci di ogni mese, la somma mensile complessiva di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre all'obbligo di compartecipare nella misura del 40% alle spese straordinarie necessarie per la minore, da concordare salvo casi d'urgenza, e da documentare;
- prende atto della rinuncia di alla percezione della propria quota di CP_1
assegno unico universale che verrà quindi percepito al 100% dalla;
Parte_1
- rigetta la domanda di riconoscimento dell'assegno alimentare formulata dalla ricorrente;
- dispone l'integrale compensazione delle spese processuali.
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio del 22.05.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Ilaria De Pasquale Dr.ssa Alessandra Angiuli
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