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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10622 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13596 R.G. 2020, avente ad oggetto: contratti bancari e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
AR IV
OPPONENTE
E
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Rossi
OPPOSTA
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti costituite reiteravano le conclusioni e le istanze svolte in corso di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata la parte istante ha proposto opposizione avverso il D.I.
n. 2362/2020 emesso dal Tribunale di Napoli il 12-04-2020 con il quale le era stato ingiunto di pagare in favore dell'attuale parte opposta la somma di Euro 14.500,77 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e spese legali.
La pretesa creditoria azionata in monitorio era relativa ad un rapporto di finanziamento originariamente stipulato dall'attuale parte opponente con ST CA PA (cfr. contratto in atti) il cui credito era stato ceduto prima a e poi da questa a CA CP_2
IFIS ora, a seguito di cessione del ramo di azienda, attuale opposta. CP_1
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che la presente motivazione di seguito specificherà.
In relazione alla legittimazione attiva della ricorrente in monitorio l'attuale opposta ha – nel costituirsi nel giudizio di opposizione e con la documentazione esibita ritualmente nei termini di cui al vecchio testo dell'art. 183 comma 6 cpc – ha sufficientemente documentato la sua qualità di cessionaria del credito oggetto del ricorso monitorio integrando, nel presente giudizio di opposizione, la documentazione già esibita nella fase monitoria (cfr. in particolare oltre al contratto di cessione anche estratto dell'allegato al contratto di cessione da cui risulta la cessione anche del credito oggetto del presente procedimento).
In particolare deve rilevarsi come la mancata esibizione del primo contratto di cessione
(quello intermedio tra ST e ) non può ritenersi significativo al fine di CP_2
escludere la titolarità in capo alla attuale opposta della posizione creditoria in oggetto in presenza di elementi che , seppure indirettamente, confermano tale titolarità.
Tali elementi, univoci, sono costituiti dalla comunicazione alla opponente (in atti) da parte della originaria creditrice ST, della intervenuta cessione prima a e poi a CP_2
CP CP_
e dalla circostanza che l'attuale opposta è nel possesso della documentazione contrattuale afferente il credito oggetto del ricorso monitorio il cui decreto è stato qui opposto.
In relazione alla comunicazione dell'intervenuta cessione, poi, deve ritenersi – anche se mancassero atti precedenti che invece sono stati esibiti dalla banca qui opposta – che la stessa notifica del D.I. costituisce certamente idonea comunicazione al debitore della intervenuta cessione del credito in favore della parte ricorrente in monitorio.
Nel merito, per altro, l'opponente non ha mosso alcuna specifica contestazione in ordine alla esistenza del credito oggetto del ricorso ed alla entità del suo debito quale emergente dalla univoca documentazione esibita già nella fase monitoria ed integrata nel presente giudizio di opposizione.
L'opponente non ha contestato di aver sottoscritto l'originario contratto di finanziamento e non ha contestato di non aver pagato gli importi richiesti con il ricorso monitorio.
E' ben vero che in corso di causa l'opposta non ha integrato la prova scritta del credito rispetto a quanto già documentato in sede monitoria avendo esibito soltanto il contratto (con relative pattuizioni) e l'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Tuttavia deve ritenersi che la documentazione esibita in fase monitoria assuma valore indiziario sufficiente anche nel giudizio di opposizione (cfr. cass. n. 279/2019) laddove le contestazioni del saldo siano – come è avvenuto nel caso di specie – del tutto generiche e mai ulteriormente specificate in corso di causa (in specie nelle memorie depositate ex art. 183 comma 6 vecchio testo cpc).
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte opponente e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e della non eccessiva difficoltà dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede: rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il D.I. n. 2362/2020 emesso dal Tribunale di
Napoli; condanna l'opponente al pagamento in favore della opposta delle spese processuali che liquida in complessive Euro 2.100,oo (di cui Euro 1.850,oo per compensi compreso 15% per spese generali ed Euro 250,oo per spese vive) oltre iva e cpa.
Così deciso in Napoli in data 18 novembre 2025
IL GIUDICE UNICO