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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 17/05/2025, n. 259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 259 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. 337/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 337/2025 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorella Venturi presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati a Faenza (RA), in C.so A. Saffi, 19, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nella dimora coniugale, ubicata nel Comune di LA – RA – in via Schiavonia n. 11 interno 3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze rimarrà il sig. mentre la sig.ra Parte_1 Parte_2
trasferirà la propria residenza in altro immobile in Imola – BO - in via Santo Spirito, 13.
[...]
3. I coniugi dichiarano di avere già regolato separatamente tutti i rapporti economici pendenti fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
4. Dato atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti non si dovrà disporre alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
5. I coniugi si impegnano sin da ora a concedersi reciprocamente gli assensi ed autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative (in particolare per quelle relative al passaporto)”. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/2/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a LA (RA) il 26.08.2023 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.2 parte I Ufficio 1 dell'anno
2023, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 10/4/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 337/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a LA
(RA) il 26.8.2023 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.2 parte I
Ufficio 1 dell'anno 2023;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio. Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 12/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 337/2025 R.G. promossa da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Lorella Venturi presso il cui C.F._2
studio sono elettivamente domiciliati a Faenza (RA), in C.so A. Saffi, 19, in virtù di procure allegate al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nella dimora coniugale, ubicata nel Comune di LA – RA – in via Schiavonia n. 11 interno 3 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze rimarrà il sig. mentre la sig.ra Parte_1 Parte_2
trasferirà la propria residenza in altro immobile in Imola – BO - in via Santo Spirito, 13.
[...]
3. I coniugi dichiarano di avere già regolato separatamente tutti i rapporti economici pendenti fra loro e di non avere più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
4. Dato atto che entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti non si dovrà disporre alcun assegno di mantenimento dell'uno nei confronti dell'altro.
5. I coniugi si impegnano sin da ora a concedersi reciprocamente gli assensi ed autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative (in particolare per quelle relative al passaporto)”. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 3/2/2025 e Parte_1 Parte_2
hanno chiesto omologarsi la separazione consensuale tra loro e, cumulativamente, ex art. 473 bis 49
c.p.c., pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, celebrato a LA (RA) il 26.08.2023 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.2 parte I Ufficio 1 dell'anno
2023, deducendo in particolare che dall'unione non fossero nati figli.
Acquisito il parere (favorevole) del Pubblico Ministero, sostituita la comparizione personale delle parti con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza depositata il 10/4/2025 il
Giudice relatore delegato, preso atto dell'assenza di volontà delle parti di riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi intercorsi tra i coniugi non si appalesano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché ai sensi dell'art. 473 bis 51, comma 4, c.p.c., il Tribunale omologhi la separazione consensuale tra le parti alle condizioni da loro concordate e sopra richiamate e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie della separazione personale tra le parti.
Quanto alla domanda di divorzio, cumulata a quella di separazione, tale domanda deve ritenersi improcedibile prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e del decorso del termine di legge ex art. 3 l. n. 898/1970. Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, affinché, divenuta definitiva la presente sentenza e decorso il periodo di sei mesi decorrente dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice delegato, la causa possa essere rimessa al Collegio per l'emissione della sentenza di divorzio, previo esperimento del tentativo di conciliazione ex art. 1 l. n. 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, non definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 337/2025 R.G., così provvede:
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
alle condizioni da loro concordate e sopra riportate, avendo i coniugi contratto matrimonio a LA
(RA) il 26.8.2023 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n.2 parte I
Ufficio 1 dell'anno 2023;
b) dispone trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LA (RA) al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) provvede con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di scioglimento del matrimonio. Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 12/5/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Alessia Vicini dott.ssa Mariapia Parisi