Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 25/03/2025, n. 185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 185 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E DI L ' A Q U I L A
Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Maria Mancini ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in I grado, iscritta al n. 1855 /2021 R.G. vertente
T R A in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Parte_1 domiciliata in Viale Ippocrate 104 OM , presso e nello studio degli avv.ti OLIVA
MICHELA e BOGINO CARLO dai quali è rappresentata e difesa
Opponente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Via Monte Cagno, 11 - Piano 1 Int. 2 L'Aquila presso e nello studio dell'Avv. CASTELLANI MARCO dal quale è rappresentata e difesa
Opposta
OGGETTO: contratto di somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va evidenziato che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo”, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore
2-ter) del D.L. 27 giugno 2015 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015 n. 132).
Devono, pertanto, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, le memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
i verbali di causa, le note conclusive autorizzate.
Appare tuttavia opportuno precisare l'oggetto del processo nonché riportare, sinteticamente, le rispettive domande, deduzioni ed eccezioni nella misura in cui le stesse siano rilevanti ai fini del decidere.
Con atto di citazione in opposizione di data 23/11/2021 la società Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2020 di data 08/01/2020 emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 2686/2019 su conforme richiesta della , con cui le era stato intimato, il Controparte_1
pagamento di € 43.751,49, oltre gli interessi e le spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo della fornitura di energia elettrica e gas naturale.
A fondamento dell'opposizione l'opponente, in rito, eccepiva l' inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato oltre il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione;
nel merito, contestava la pretesa creditoria in parte per avvenuto pagamento e in parte perché i pretesi consumi sarebbero stati riferiti a periodi in cui la fornitura di energia elettrica era ormai cessata da tempo.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis reiectis, così dichiarare
1) In via preliminare, nel rito, sospendere l'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo
n° 13/2020 già dichiarato immediatamente esecutivo dal Tribunale in sede di emissione, risultando la prova scritta dell'intervenuta inefficacia del Decreto stesso, per omessa valida notificazione nel termine di giorni 60 dalla sua pronuncia;
2) Nel merito, dichiarare l'inefficacia del Decreto Ingiuntivo opposto n° 13/2020 dell'8 gennaio 2020, notificato in forma esecutiva, unitamente al Precetto, ai sensi dell'art. 140 C.p.c. in data 16 ottobre 2021, per non essere stato, lo stesso Decreto, oggetto di preliminare notificazione nel termine di giorni 60 dalla sua emanazione, secondo quanto previsto dall'art. 645 C.p.c. ;
3) In dipendenza di quanto sopra, dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1
alla per le ragioni esposte nel Ricorso per Decreto Controparte_1
Ingiuntivo notificato, stante la nullità e/o inesistenza di valido Titolo Esecutivo allegato all'Atto di Precetto notificato pedissequamente al Ricorso e Decreto in data
16 ottobre 2021 ;
4) Per effetto di quanto sopra, si chiede che il Tribunale voglia, ancora, accogliere
l'Istanza di condanna dell'Opposta al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96 C.p.c., avendo deliberatamente proceduto, per la prima volta, ad una valida notificazione del Titolo Esecutivo a distanza di due anni dalla sua pronuncia.
5) Con vittoria di spese di lite, opportunamente maggiorate per 15% ex D.M. 55/2014,
4% per C.P.A. e 22 % per I.V.A.”
Si costituiva in giudizio la convenuta opposta per Controparte_1
contestare la ricostruzione avversaria. Deduceva, in rito, la inammissibilità dell'avversa opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e, nel merito, la legittimità della pretesa creditoria.
Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, accertati e dichiarati i fatti di cui alla suestesa premessa e previa ogni opportuna declaratoria, anche in esito alla rilevata ed eccepita tardività dell'opposizione ex adverso proposta in ragione del vano decorso del termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c. per le ragioni illustrate nel presente atto e nella documentazione offerta in comunicazione,
in via preliminare, rigettare ogni avversa richiesta riguardante la revoca della esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. non sussistendo nessuno dei relativi presupposti ed avendo fin dal 2020 la azionato Controparte_1
detto titolo esecutivo nei confronti della promuovendo la procedura Parte_1
esecutiva n. 186/2020 R.G.E. del Tribunale di Teramo il quale, con ordinanza del
25.01.2022, ha già rigettato l'opposizione proposta dalla debitrice esecutata;
nel merito, Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis, rigettare
l'avversa opposizione siccome tardiva e, quindi, confermando integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n. 13/2020 ovvero condannando la parte opponente a pagare, per le causali indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e richiamate nella suestesa premessa, in favore della società la somma di € Controparte_1
43.751,49#, ovvero la diversa somma che risulterà dovuta all'esito del presente giudizio, maggiorata degli interessi moratori maturati e maturandi dalla data di scadenza di ciascuna delle fatture insolute ed azionate in sede monitoria e nel presente giudizio di merito e per il relativo importo fino al saldo effettivo, con condanna della parte opponente a rimborsare ad essa esponente anche il compenso e le spese spettanti per la presente fase di merito, oltre spese generali, CAP ed IVA nella misura dovuta;
Piaccia, inoltre, accertare e dichiarare la ricorrenza, nel caso di specie, dei presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. del quale s'invoca l'applicazione con conseguente condanna della parte attrice a risarcire i danni prodotti alla società convenuta, danni da liquidarsi nella somma la cui misura che sarà ritenuta giusta o equa all'esito del giudizio”.
Sospesa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, 6° comma, c.p.c., istruito il giudizio a mezzo prove documentali, la causa è stata trattenuta a decisione. Tanto premesso appare utile perimetrare l'ambito della controversia insorta tra le parti ed esaminare in via preliminare l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo per essere stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione con conseguente perdita di efficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e la conseguente legittimità dell'esperita opposizione ex art. 650 c.p.c..
Avverso il decreto ingiuntivo n. 13/2020 di data 08/01/2020 del Tribunale di L'
Aquila è stata fatta un' opposizione non tempestiva in quanto la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta a mezzo pec in data 23/11/2021 e quindi oltre la scadenza del termine di cui all' art. 641 c.p.c..
Ai fini della legittimità dell' esperita opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. parte opponente ha asserito che il citato decreto ingiuntivo opposto era stato notificato in forma esecutiva, unitamente al precetto, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. al legale rappresentante pro-tempore sig. in data 16 ottobre 2021 e Controparte_2
quindi oltre il termine di giorni 60 dalla sua emanazione, secondo quanto previsto dall'art. 644 c.p.c. .
Senonchè dalla documentazione in atti risulta che:
- in data 03/02/2020 il decreto ingiuntivo n. 13/2020 del 08/01/2020 è stato notificato a mani proprie della sig.ra nella asserita qualità di Parte_2
legale rappresentante pro-tempore della Parte_1
- in data 7.04.2020, copia conforme dell'originale del ricorso per decreto ingiuntivo n. 13/2020, munito di formula esecutiva il 9.03.2020, unitamente al pedissequo atto di precetto datato 9.03.2020, è stato notificato a mezzo del servizio postale ed ai sensi dell'art. 108 del D.L. 18/2020 (normativa covid) alla sig.ra nella asserita qualità di legale rappresentante pro-tempore Parte_2
Parte_1
- in data 20.08.2020 l' atto di precetto in rinnovazione datato 31.07.2020, nella cui narrativa si richiama espressamente il decreto ingiuntivo n. 13/2020 munito di formula esecutiva in data 09/03/2020 , è stato notificato a mezzo del servizio postale alla sig.ra nella asserita qualità di legale Parte_2
rappresentante pro-tempore Parte_1
- in data 2.12.2020 l'atto di precetto in rinnovazione datato 24.11.2020, nella cui narrativa si richiama espressamente il decreto ingiuntivo n. 13/2020 munito di formula esecutiva in data 09/03/2020 è stato notificato a mezzo del servizio postale alla sig.ra nella asserita qualità di legale rappresentante Parte_2
pro-tempore Parte_1
- in data 23.12.2020 l' atto di pignoramento immobiliare, con l'indicazione del titolo esecutivo da cui scaturiva l'obbligo del debitore, è stato notificato a mani proprie della sig.ra nella asserita qualità di legale Parte_2
rappresentante pro-tempore Parte_1
- in data 16/10/2021 la copia conforme dell'originale del ricorso per decreto ingiuntivo n. 13/2020 munito di formula esecutiva il 9.03.2020 unitamente al pedissequo atto di precetto datato 07.10.2021 è stato notificato ex art. 140 c.p.c a nella qualità di legale rappresentante pro-tempore della Controparte_2
società.
Parte opponente prospetta la nullità delle notifiche effettuate alla sig.ra Parte_3
sul rilievo che alla data dell'emissione del decreto ingiuntivo, la qualità di
[...]
legale rappresentate pro tempore della società fosse in capo al Sig. Parte_1 [...]
e non già alla Sig.ra CP_2 Parte_2
Dalle visure camerali della Camera di Commercio di L'Aquila di data 5.08.2019 di data 19/11/2020 , allegate in atti, risulta che la sig.ra è socia unica Parte_2
titolare dell'intero patrimonio sociale (100%) ed è stata amministratore unico e legale rappresentante dell'impresa sino alla data del 30/09/2019 allorquando alla carica di amministratore unico e di rappresentante legale le è subentrato il sig.
[...]
. CP_2
Ciò posto va osservato che sulla legittimità dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova - il cui onere incombe sull'opponente - che a causa di detta irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione. Tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario. Ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile (Cass. Civ. Sez. U, Sentenza n. 14572 del
22/06/2007, Rv. 597389; cfr. Cass civ. sez. VI, ord. n. 2608 del 02/02/2018).
Nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che il decreto ingiuntivo opposto è pervenuto nelle mani del socio unico sig.ra e che la Parte_2
medesima ne abbia avuto conoscenza in data 03/02/2020 , come si evince dalla relata di notificazione avvenuta a mani proprie della medesima, e che quindi, la società di cui la medesima è socio unico, nonostante la irregolarità della notifica, ben poteva esserne venuta a conoscenza in tempo utile per proporre una tempestiva opposizione il cui termine di quaranta giorni a far data dalla conoscenza effettiva (03/02/2020) andava a scadere in data 18 maggio 2020 tenendo conto della sospensione straordinaria 2020 per emergenza coronavirus.
In ogni caso dalle risultante istruttorie è emerso che la società , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro-tempore ha avuto effettiva conoscenza Controparte_2
del decreto ingiuntivo opposto dalla data (02/09/2021) in cui ha proposto ricorso in opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c. all'esecuzione immobiliare promossa a suo danno dalla dinanzi al Tribunale di Teramo, nella cui Controparte_1
narrativa è fatta menzione del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n.13/2020. Pertanto, in applicazione del principio di diritto: "In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da opporre”, l'opposizione di che trattasi non risulta tempestivamente proposta, in quanto il relativo atto di citazione non è stato notificato il quarantesimo giorno a decorrere dalla data in cui l' ha avuto conoscenza CP_3
dell'atto da opporre (02/09/2021) che andava a scadere il 12/10/2021, mentre il presente giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 23/11/2021.
Ciò posto, non ricorrono i presupposti dell'opposizione tardiva ex art 650 c.p.c. ossia il lamentato difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notifica del decreto ingiuntivo in conseguenza del quale esso debitore non sarebbe stato in grado di proporre tempestiva opposizione.
L'opposizione de qua, dunque, non essendo stata proposta nel rispetto del termine decorrente dalla data di effettiva conoscenza del decreto ingiuntivo non è tempestiva
è in quanto tale è da ritenersi inammissibile con la conseguenza che, essendo impedito ogni contestazione del decreto ingiuntivo, esso è divenuto definitivo ed esecutivo, non potendosi rilevare d'ufficio l'eccezione d'inefficacia (cfr. Cass. civ. sez. II sent.
20/01/2015 n. 865).
L'accertamento della inammissibilità dell'opposizione con la definitività ed esecutività del decreto ingiuntivo consente al Tribunale di assorbire l'esame delle questioni di merito sottese al presente giudizio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n 147/2022, seguono la soccombenza.
Ricorrono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 comma 3° c.p.c. dell' opponente, attesa la pretestuosità dell'opposizione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo e contraria alla giurisprudenza consolidata in materia, per cui l'azione in esame integra una condotta oggettivamente valutabile come abuso del processo essendo stato utilizzato il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ai sensi del 3° comma della norma indicata, questa condotta si presta, in conseguenza, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata a titolo di sanzione di carattere pubblicistico, senza che risulti necessario il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave previsto nei precedenti commi (Cass. Sez. 3, n. 22208 del 04/08/2021; Sez. 6 - 3, n.
29812 del 18/11/2019). La liquidazione viene determinata in € 2.000,00.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle conclusioni e tra le parti indicate in epigrafe, ogni contraria o diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. decreto ingiuntivo n. 13/2020 di data 08/01/2020 emesso dal Tribunale di L' Aquila nel giudizio n. R.G. 2686/20;
-condanna l'opponente a rifondere all'opposta ex art. 96 c.p.c. la somma di € 2.000,00 oltre interessi al saldo;
-condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 7.616,00 oltre accessori di legge.
L' Aquila, lì 24/03/2025
Il Giudice
Anna Maria Mancini