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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 06/09/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Paola Di Francesco Presidente dott. Federica Abiuso Giudice dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 709/2025 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
, C.F. , nato a CONTARINA (RO) in [...] Parte_1 C.F._1
05/10/1970, rappresentata e difesa dall'avv. MONTEROSSO TOMMASO e dall'Avv.
MONTEROSSO GALLIANO, elettivamente domiciliato come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nata a PORTO TOLLE (RO) in [...] Controparte_1 C.F._2
18/03/1971, rappresentata e difesa dall'avv. SCIARDIGLIA MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata come in atti
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 30.4.2025, ha introdotto il presente Parte_1 procedimento di divorzio contenzioso nei confronti di . Controparte_1
Le parti hanno contratto matrimonio in Porto Tolle in data 25.5.2002.
Dalla loro unione sono nati , il 18.11.2004, e , il 5.8.2008. Per_1 Per_2
1 Con sentenza n.° 372/2022, pronunziata da questo Tribunale in data 21.4.2022, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La Corte d'Appello di Venezia, a parziale riforma della predetta sentenza, ha riconosciuto, in favore della , un assegno divorzile nella misura di 400,00 euro mensili. CP_1
Il ricorrente ha dedotto che la ha da sempre occultato la sua effettiva situazione reddituale CP_1
e ha allegato che, quantomeno dall'agosto 2023, la stessa ha reperito una attività lavorativa con contratto a tempo determinato, sebbene a tempo parziale, che si aggiunge ai lavori comunque già svolti.
Nel costituirsi, la ha dichiarato di aderire alla domanda formulata dal ricorrente, anche al CP_1 fine di evitare la conflittualità che in passato ha connotato i rapporti tra le parti.
Tuttavia, la resistente ha formulato domanda riconvenzionale, chiedendo l'aumento dell'assegno di mantenimento relativo alla figlia , con lei convivente, tenuto conto del venir meno Per_2 dell'assegno divorzile, della situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, nonché del tempo decorso dal momento del divorzio e dell'incremento delle esigenze della figlia.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 5.9.2025, espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha invitato i difensori delle parti alla discussione ex art. 473-bis.22, comma 4, c.p.c..
Dunque, il difensore dello ha così precisato le conclusioni: “si riporta alle istanze anche Pt_1 istruttorie formulate nel ricorso introduttivo. Con riferimento alla domanda riconvenzionale non si oppone all'accoglimento. Vinte le spese”.
Invece, la resistente ha precisato le conclusioni in tal senso: “si riporta alle conclusioni formulate nella comparsa di risposta e chiede la compensazione delle spese ferma restando la rinuncia della sig.ra all'assegno divorzile”. CP_1
3. La domanda di revoca dell'assegno divorzile
Come sopra evidenziato, la resistente ha aderito alla domanda di revoca dell'assegno divorzile, di cui ella è beneficiaria.
Nella specie, trattandosi di questione attinente a diritti disponibili, il Tribunale si limita a prendere atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Per tale ragione, risulta tralatizia la reiterazione delle istanze istruttorie formulate dal difensore del ricorrente al momento della precisazione delle conclusioni.
Dunque, va disposta la revoca dell'assegno divorzile riconosciuto ad e posto a Controparte_1 carico di con decorrenza dalla domanda giudiziale (30.4.2025). Parte_1
2
4. La domanda di aumento del contributo al mantenimento della figlia Per_2
A questo punto, va esaminata la domanda riconvenzionale.
La ha infatti chiesto un aumento dell'assegno di mantenimento per la figlia , da CP_1 Per_2
300,00 euro a 500,00 euro mensili, in ragione del tempo decorso dalla sentenza di divorzio, delle aumentate esigenze della figlia minore, nonché del sensibile miglioramento della situazione reddituale del resistente a seguito del venir meno dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile nella misura di 400,00 euro al mese.
Vale evidenziare che le parti non hanno depositato le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., ragione per cui nessuna tempestiva contestazione circa la fondatezza della domanda riconvenzionale è stata svolta dallo Pt_1
Nondimeno, si osserva che lo stesso ricorrente, all'udienza del 5.9.2025, preso atto dell'adesione della alla domanda principale, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento della CP_1 domanda riconvenzionale.
Dunque, in applicazione dell'art. 337 ter, comma 4, c.c., tenuto conto del tempo decorso dal divorzio, delle accresciute esigenze della figlia secondo una nozione appartenente al notorio, Per_2 nonché della maggiore disponibilità economica dello a causa della cessazione dell'obbligo Pt_1 di corresponsione dell'assegno divorzile, l'assegno di mantenimento per la figlia può essere Per_2 determinato in € 500,00 mensili, con decorrenza dalla domanda (4.7.2025).
5. Il regime delle spese
Con riferimento alle determinazioni da assumersi ex artt. 91 e ss. c.p.c., si osserva che sia la domanda principale dello che la domanda riconvenzionale della Fecondo sono state accolte. Pt_1
Di conseguenza, in applicazione dell'art. 92 c.p.c., le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, vertendosi in ipotesi di reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, a parziale modifica della sentenza n. 372/2022 del Tribunale di Rovigo, fermo restando quanto non espressamente modificato, così provvede:
DISPONE la revoca dell'obbligo di di corrispondere ad Parte_1 Controparte_1
l'assegno divorzile, con decorrenza dalla domanda giudiziale (30.4.2025);
DICHIARA tenuto a corrispondere ad , a titolo di contributo Parte_1 Controparte_1 al mantenimento della figlia , entro il giorno 5 di ogni mese e con decorrenza dalla domanda Per_2
3 (4.7.2025), un assegno di € 500,00 da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo l'indice
ISTAT FOI;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 5.9.2025.
Il Presidente dott. Paola Di Francesco
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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