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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3484 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 6961/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
~ S E N T E N Z A ~ nella causa civile iscritta al n. 6961/2019, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, vertente
TRA rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Tirozzi, Parte_1 presso il cui studio in Aversa alla via Roma n. 221 è elettivamente domici- liata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attore
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN AP, elett.te dom.ta con il medesimo in Caivano alla via
G. Bovio n. 1 presso lo studio dell'Avv. Ponticelli Giuseppe, giusta procura
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
~ CONCLUSIONI ~
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025, i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti e, con ordi- nanza del 19.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclu- sionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo.
1. con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Parte_1 depositato in data 05.06.2019, deduceva che il 5.01.2017 si era verificato un incendio che aveva interessato il fabbricato di sua proprietà sito in Casal di
Principe alla via Imola n. 1.
In particolare, asseriva che verso le ore 22.30, rientrando a casa, notava dal portoncino di caposcala la fuoriuscita di fumo e, aprendo il portoncino, si avvedeva che l'albero di Natale, addobbato in occasione delle festività nata- lizie, emanava delle fiamme e fumo, che invadevano l'intera abitazione, per
1 RG 6961/2019
cui la stessa e i suoi familiari si attivavano, con l'aiuto di un estintore, a spe- gnere le fiamme.
Per effetto dell'incendio, deduceva che l'immobile Parte_1 aveva subito ingenti danni, in particolare “alle pareti ed al soffitto del primo piano, nonché alla relativa pavimentazione, nonché agli infissi in legno, al portoncino di ingresso, ai mobili in legno, all'impianto elettrico, ai lampa- dari, agli apparecchi illuminanti, al corrimano per ringhiera o parapetto in legno;
hanno subito danni anche i tappeti, i tendaggi ed il vestiario”, quanti- ficati in € 107.554,21, come da relazione tecnica di parte.
Deducendo, quindi, di aver stipulato con la polizza Controparte_2 assicurativa “ n. 350632336 avente ad oggetto il rischio incen- Parte_2 dio, chiedeva la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in relazione alla Part polizz n. 350632336 da parte dell in Pt_2 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannare la stessa al paga- mento nei confronti della sig.ra della somma di € Parte_1
107.554,21, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla do- manda al soddisfo;
2) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso for-
fettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Si costituiva in data 29-7-2020 eccependo l'inammissibilità Controparte_1 del rito semplificato, l'inammissibilità della domanda, insisteva, nel merito, per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1)dichiarare, con ordinanza non revo- cabile ex art. 177, co. 3°, n. 1 cod. civ., inammissibile, improponibile ed improcedibile il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. per assenza dei presupposti previsti a termini di legge, per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2) in via gradata, disporre, qualora ritenuto, il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., per le ragioni di cui al corpo del presente atto;
3)dichiarare la nullità della do- manda per omessa e/o generica indicazione del petitum e della causa pe- tendi;
4)accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per omessa qualificazione giuridica della stessa, per tutte le rilevanti e fondate ragioni esposte nel corpo del presente atto;
5)rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
6)dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi degli articoli 3 e 4 delle Condizioni generali;
7)nella denegata ipotesi di accoglimento della do- manda attorea, contenere la medesima entro i limiti di polizza;
8)con vittoria di spese diritti ed onorari”.
2 RG 6961/2019
3. All'esito dell'udienza di comparizione, tenutasi in data 05.01.2021, il Tri- bunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, e “ritenuto che la presente controversia richiede un'istruzione non sommaria” dispo- neva il mutamento del rito.
4. Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'am- missione di una c.t.u., la causa veniva rinviata all' udienza del 23.05.2025 per la precisazione delle conclusioni (poi sostituita dalla concessione dei termini per il deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.); subentrato lo scrivente al precedente Giudice istruttore per l'udienza del 17-1-2025, il giudizio era trattenuto in decisione con ordinanza del 19.06.2025.
5. Ciò posto, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza sol- levata dal convenuto nella comparsa conclusionale, sul presupposto del mancato deposito in giudizio della polizza assicurativa.
Ed infatti, tenuto conto del deposito della quietanza di pagamento dalla quale emerge la copertura del rischio incendio e dalle condizioni generali di polizza, può ritenersi sussistente il rapporto assicurativo dedotto in giudi- zio.
Un ulteriore elemento che induce a ritenere dimostrata la circostanza di cui
sopra è nella dalla stessa condotta processuale della convenuta che, sebbene
deducendo specificamente l'infondatezza della domanda attorea, non mai ha contestato la stipulazione del contratto assicurativo e la copertura del ri- schio incendio, tanto da proporre altresì eccezioni circa l'inoperatività del contratto solo sul presupposto che il medesimo rischio risultasse coperto da più polizze assicurative con più assicuratori e senza le doverose comunica- zioni.
6. Tanto chiarito, in applicazione della ' ragione più liquida ' , desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della que- stione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tu- tela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un ap- proccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistema- tica e sostituisca il profilo dell ' evidenza a quello dell ' ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell ' art. 276 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 8/05/2014,
n. 9936; Cass. 11/05/2018, n. 11458; Cass. 09/01/2019, n. 363).
Tra l'altro, l'ordine di trattazione delle questioni, delineato dall'art. 276, se- condo comma, cod. proc. civ., mentre impone al giudice di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, lo lascia
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invece libero di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene
' più liquida ' (Cass. 26/11/2019, n.30745).
In ragione di tanto, si prescinderà l'esame delle ulteriori questioni di merito sollevate dalla convenuta circa il rigetto della domanda per operatività della polizza in quanto la domanda è infondata e va rigettata.
7. Orbene, come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, in molteplici occasioni, “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in di- pendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si
è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha cau- sato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incom- bendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” (cfr. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081; Cass.,
17/5/1997, n. 4426, Corte di Cassazione, n. 1558/2018).
Nei contratti di assicurazione, in capo all'assicurato vi è l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda, vale a dire, che si è verificato l'evento pre- visto nella polizza, che questo sia derivato da cause previste dal contratto e che abbia prodotto gli effetti annunciati nella polizza.
Alla compagnia assicurativa l'onere di provare i fatti impeditivi della pretesa
attorea.
Peraltro, incombe sempre sull'assicurato la prova circa la sussistenza e la quantificazione dei danni asseritamente subiti.
8. Ebbene, nel caso in esame, la domanda non è risultata dimostrata sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In particolare, circa l'evento, l'attore ha sostenuto che il 5.01.2017 verso le ore 22.30, presso il fabbricato di sua proprietà sito in Casal di Principe alla via Imola n. 1, si sarebbe verificato un incendio al piano primo.
L'evento dannoso non può ritenersi sufficientemente dimostrato all'esito della prova testimoniale.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 24.11.2023, , Testimone_1 ha dichiarato: “Abito vicino la casa della signor e men- Parte_1 tre stavo rientrando a casa ho notato del fumo che fuoriusciva dalla finestra della casa, che si trova al piano superiore, sicuramente non al piano terra, e dal portoncino della casa della signora e sentivo le urla della signora. A quel momento mi sono avvicinato e ho visto che il marito della signora,
[...]
, saliva sopra e poi quando scendeva mi diceva di aver spento Persona_1
l'incendio con un estintore. Preciso che non so questo estintore dove lo aveva preso. Mentre ero giù ho visto che il signor della gatta aveva in mano l'estintore. Dopo sono salito con il figlio della signora, che conosco,
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AN e ho notato che nell'abitazione, penso il salone, sia le mura che il soffitto erano annerite. Altro non ricordo”.
L'ulteriore teste escusso, , ha affermato all'udienza del 4-6- Tes_2
2024: “Ricordo che mi chiamò mia zia, in preda al panico, erano verso le
23.00, 23.30, e sono corso da mia zia. Quando sono arrivato lì, sono entrato nel cancello, ho posato l'auto, sono salito sopra ed ho trovato il salone in- cendiato. Le fiamme non c'erano più. Suppongo che le fiamme fossero state spente da mio zio con l'estintore. Il salone puzzava di plastica, le pareti erano annerite così come i mobili. L'estintore stava giù alla scala, prima di salire, l'ho potuto notare. L'albero di natale era stato incendiato e dopo l'in- cendio, quando l'ho visto, era proprio sciolto. Ho visto solamente il salone in quanto puzzava, c'era fumo e ho preferito tornare al piano terra per cer- care di tranquillizzare mia zia. Ricordo che a casa di mia zia c'erano tappeti e tendaggi. Quando si sale la scala a casa di mia zia, si entra nel salone.”
Ha, infine, aggiunto: “Quando sono arrivato c'era mio zia, il marito e il fi- glio. Il cognome del marito di mia zia .” Persona_1
Dalla lettura della prova testimoniale emerge che soltanto il teste
[...]
ha sostenuto di essere arrivato mentre l'incendio era ancora in Tes_3 corso e di aver assistito, seppur indirettamente, allo spegnimento dello stesso.
Di contro, ha affermato di essere arrivato subito dopo solleci- Tes_2
tato dalla telefonata della sig.ra Parte_1
Alla luce della prova testimoniale l'evento dannoso non può ritenersi pro- vato per le seguenti criticità.
In particolare, il teste , l'unico che si trovava presso l'abita- Testimone_3 zione allorquando l'incendio era ancora in corso, nulla ha riferito circa la presenza dell'albero di natale che avrebbe cagionato l'incendio, pur avendo dichiarato di essersi recato presso il piano superiore.
Peraltro, il teste è stato altresì generico circa la presenza o meno dell'estin- tore avendo dichiarato, da un lato, di aver visto il sig. , Persona_1 che si apprestava a salire sopra per spegnere l'incendio ma di aver notato l'estintore solo successivamente.
Il teste , pur essendo arrivato subito dopo presso la casa della Tes_2 zia, non ha riferito di aver incontrato in quell'occasione il sig. Parte_3
.
[...]
A ciò aggiungasi che appare inverosimile che non siano stati allertati dagli interessati i Vigili del Fuoco nonostante il grave incendio verificatosi e, te- nuto conto, che come emerge dalla prova testimoniale, l'attrice si premu- rava di avvertire dell'evento il nipote.
Né a differenti conclusioni circa la prova del presunto evento occorso è
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possibile pervenire dalla lettura della sentenza n. 4514/2024 emessa dal Tri- bunale di Napoli Nord in relazione al procedimento penale intrapreso nei confronti di allegata alla comparsa conclusionale di Parte_1 parte attrice.
Ed infatti, con tale pronuncia non vi è stata l'assoluzione degli imputati, come assume l'attore, ma solamente l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione sicché alcun elemento di prova è possibile rinvenire dalla pro- nuncia.
9. Peraltro, a prescindere da quanto sopra detto, anche all'esito della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, sono rimasti indimostrati i danni asserita- mente subiti per effetto dell'incendio e ciò, già di per sé, comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
In particolare, il Consulente nominato nel presente procedimento, nel pro- prio elaborato peritale, il quale può essere condiviso integralmente, ha evi- denziato che: “- Al piano terra, ingresso dell'unità immobiliare, è presente una scala monumentale in marmo con parapetto in ferro e corrimano in legno in perfetto stato di manutenzione. Le pareti risultano tinteggiate e sono in ottimo stato, così come le porte ed il mobilio presente. Non risul- tano visibili le tracce dei danni indicate dalla parte attrice
- Al piano primo, costituito da cucina/soggiorno, tre camera e due bagni.
E' inoltre presente una scala rivestita in marmo che porta ad un piano su-
periore (sottotetto) non riscontrabile sui grafici di planimetria catastale e non riportato come porzione che ha subito danni nel ricorso di parte attrice.
Non risultano visibili le tracce dei danni indicate dalla parte attrice Come riportato nella documentazione fotografica della CTU, questi danni attual- mente non sono piu visibili e non vi è traccia degli stessi.” (cfr. pag. 13 della relazione di CTU dell'11-11-2024).
Inoltre, nella successiva relazione di chiarimenti richiesti dallo scrivente me- diante ordinanza del 17-1-2025 con particolare riferimento all'analisi della documentazione e dei reperti fotografici allegati da parte attrice, la CTU ha in maniera condivisibile e logicamente argomentata come “…nella docu- mentazione fotografica della CTU, questi danni attualmente non sono più visibili e non vi è traccia degli stessi. Per cui la sottoscritta, come da mandato del Giudice, non effettuerà gli accertamenti richiesti tenendo in debito conto lo stato in cui versavano l'immobile prima dell'incendio sotto il pro- filo della eventuale vetustà/fatiscenza;” (pag. 14 della relazione depositata il
10-3-2025).
A tale riguardo, condividendo le conclusioni rese dal CTU, dai reperti fo- tografici prodotti in atti non sono sufficientemente visibili i lamentati danni.
Tale difetto probatorio poteva ben essere evitato proponendo, in via di
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principio e/o in corso di causa, un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. prima dell'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile.
Infine, l'attrice ha sostenuto di aver provveduto all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in corso di causa, ma alcuna prova dell'esborso sostenuto è stata fornita nonostante la rilevanza dello stesso.
Per tutte le suesposte ragioni, la domanda va quindi rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u., e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 107.554,21) e dell'attività svolta.
Gli oneri di CTU, nei rapporti interni devono essere posti in capo a parte attrice per il principio di soccombenza, ed in solido tra le parti nei confronti dell'ausiliario tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio, CP_1 che si liquidano in €.14.103,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
C.P.A. nelle rispettive misure di legge;
c) pone a carico di le spese dell'espletata c.t.u., così Parte_1 come liquidate con separato decreto del 19-6-2025 ed in solido tra le parti nei confronti della CTU.
Così deciso in Aversa, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maurizio Spezzaferri ha pronunciato la seguente
~ S E N T E N Z A ~ nella causa civile iscritta al n. 6961/2019, avente ad oggetto: assicurazione contro i danni, vertente
TRA rappresentata e difesa dall' avv. Domenico Tirozzi, Parte_1 presso il cui studio in Aversa alla via Roma n. 221 è elettivamente domici- liata, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
attore
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AN AP, elett.te dom.ta con il medesimo in Caivano alla via
G. Bovio n. 1 presso lo studio dell'Avv. Ponticelli Giuseppe, giusta procura
in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
~ CONCLUSIONI ~
Nelle note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 23.05.2025, i procuratori delle parti concludevano come dai rispettivi atti e, con ordi- nanza del 19.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclu- sionali e memorie di replica.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgi- mento del processo.
1. con ricorso proposto ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. Parte_1 depositato in data 05.06.2019, deduceva che il 5.01.2017 si era verificato un incendio che aveva interessato il fabbricato di sua proprietà sito in Casal di
Principe alla via Imola n. 1.
In particolare, asseriva che verso le ore 22.30, rientrando a casa, notava dal portoncino di caposcala la fuoriuscita di fumo e, aprendo il portoncino, si avvedeva che l'albero di Natale, addobbato in occasione delle festività nata- lizie, emanava delle fiamme e fumo, che invadevano l'intera abitazione, per
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cui la stessa e i suoi familiari si attivavano, con l'aiuto di un estintore, a spe- gnere le fiamme.
Per effetto dell'incendio, deduceva che l'immobile Parte_1 aveva subito ingenti danni, in particolare “alle pareti ed al soffitto del primo piano, nonché alla relativa pavimentazione, nonché agli infissi in legno, al portoncino di ingresso, ai mobili in legno, all'impianto elettrico, ai lampa- dari, agli apparecchi illuminanti, al corrimano per ringhiera o parapetto in legno;
hanno subito danni anche i tappeti, i tendaggi ed il vestiario”, quanti- ficati in € 107.554,21, come da relazione tecnica di parte.
Deducendo, quindi, di aver stipulato con la polizza Controparte_2 assicurativa “ n. 350632336 avente ad oggetto il rischio incen- Parte_2 dio, chiedeva la condanna della compagnia assicurativa al pagamento dell'indennizzo.
In particolare, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale in relazione alla Part polizz n. 350632336 da parte dell in Pt_2 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t. e, per l'effetto, condannare la stessa al paga- mento nei confronti della sig.ra della somma di € Parte_1
107.554,21, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla do- manda al soddisfo;
2) Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso for-
fettario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
2. Si costituiva in data 29-7-2020 eccependo l'inammissibilità Controparte_1 del rito semplificato, l'inammissibilità della domanda, insisteva, nel merito, per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “1)dichiarare, con ordinanza non revo- cabile ex art. 177, co. 3°, n. 1 cod. civ., inammissibile, improponibile ed improcedibile il ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. per assenza dei presupposti previsti a termini di legge, per tutti i gravi e rilevanti motivi esposti nel corpo del presente atto;
2) in via gradata, disporre, qualora ritenuto, il mutamento del rito, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c., per le ragioni di cui al corpo del presente atto;
3)dichiarare la nullità della do- manda per omessa e/o generica indicazione del petitum e della causa pe- tendi;
4)accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda per omessa qualificazione giuridica della stessa, per tutte le rilevanti e fondate ragioni esposte nel corpo del presente atto;
5)rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata;
6)dichiarare l'inoperatività della polizza ai sensi degli articoli 3 e 4 delle Condizioni generali;
7)nella denegata ipotesi di accoglimento della do- manda attorea, contenere la medesima entro i limiti di polizza;
8)con vittoria di spese diritti ed onorari”.
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3. All'esito dell'udienza di comparizione, tenutasi in data 05.01.2021, il Tri- bunale, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla convenuta, e “ritenuto che la presente controversia richiede un'istruzione non sommaria” dispo- neva il mutamento del rito.
4. Istruita la causa mediante l'assunzione della prova testimoniale e l'am- missione di una c.t.u., la causa veniva rinviata all' udienza del 23.05.2025 per la precisazione delle conclusioni (poi sostituita dalla concessione dei termini per il deposito delle note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.); subentrato lo scrivente al precedente Giudice istruttore per l'udienza del 17-1-2025, il giudizio era trattenuto in decisione con ordinanza del 19.06.2025.
5. Ciò posto, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le seguenti ragioni.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di inoperatività della polizza sol- levata dal convenuto nella comparsa conclusionale, sul presupposto del mancato deposito in giudizio della polizza assicurativa.
Ed infatti, tenuto conto del deposito della quietanza di pagamento dalla quale emerge la copertura del rischio incendio e dalle condizioni generali di polizza, può ritenersi sussistente il rapporto assicurativo dedotto in giudi- zio.
Un ulteriore elemento che induce a ritenere dimostrata la circostanza di cui
sopra è nella dalla stessa condotta processuale della convenuta che, sebbene
deducendo specificamente l'infondatezza della domanda attorea, non mai ha contestato la stipulazione del contratto assicurativo e la copertura del ri- schio incendio, tanto da proporre altresì eccezioni circa l'inoperatività del contratto solo sul presupposto che il medesimo rischio risultasse coperto da più polizze assicurative con più assicuratori e senza le doverose comunica- zioni.
6. Tanto chiarito, in applicazione della ' ragione più liquida ' , desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della que- stione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tu- tela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un ap- proccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico-sistema- tica e sostituisca il profilo dell ' evidenza a quello dell ' ordine delle questioni da trattare, ai sensi dell ' art. 276 cod. proc. civ. (Cass., Sez. Un., 8/05/2014,
n. 9936; Cass. 11/05/2018, n. 11458; Cass. 09/01/2019, n. 363).
Tra l'altro, l'ordine di trattazione delle questioni, delineato dall'art. 276, se- condo comma, cod. proc. civ., mentre impone al giudice di esaminare per prime le questioni pregiudiziali di rito rispetto a quelle di merito, lo lascia
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invece libero di scegliere, tra le varie questioni di merito, quella che ritiene
' più liquida ' (Cass. 26/11/2019, n.30745).
In ragione di tanto, si prescinderà l'esame delle ulteriori questioni di merito sollevate dalla convenuta circa il rigetto della domanda per operatività della polizza in quanto la domanda è infondata e va rigettata.
7. Orbene, come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, in molteplici occasioni, “in tema di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in di- pendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si
è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha cau- sato il danno di cui reclama il ristoro, analogo onere probatorio incom- bendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia” (cfr. Cass., 8/1/1987, n. 17; Cass., 4/3/1978, n. 1081; Cass.,
17/5/1997, n. 4426, Corte di Cassazione, n. 1558/2018).
Nei contratti di assicurazione, in capo all'assicurato vi è l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della domanda, vale a dire, che si è verificato l'evento pre- visto nella polizza, che questo sia derivato da cause previste dal contratto e che abbia prodotto gli effetti annunciati nella polizza.
Alla compagnia assicurativa l'onere di provare i fatti impeditivi della pretesa
attorea.
Peraltro, incombe sempre sull'assicurato la prova circa la sussistenza e la quantificazione dei danni asseritamente subiti.
8. Ebbene, nel caso in esame, la domanda non è risultata dimostrata sia sotto il profilo dell'an che del quantum.
In particolare, circa l'evento, l'attore ha sostenuto che il 5.01.2017 verso le ore 22.30, presso il fabbricato di sua proprietà sito in Casal di Principe alla via Imola n. 1, si sarebbe verificato un incendio al piano primo.
L'evento dannoso non può ritenersi sufficientemente dimostrato all'esito della prova testimoniale.
In particolare, il teste escusso all'udienza del 24.11.2023, , Testimone_1 ha dichiarato: “Abito vicino la casa della signor e men- Parte_1 tre stavo rientrando a casa ho notato del fumo che fuoriusciva dalla finestra della casa, che si trova al piano superiore, sicuramente non al piano terra, e dal portoncino della casa della signora e sentivo le urla della signora. A quel momento mi sono avvicinato e ho visto che il marito della signora,
[...]
, saliva sopra e poi quando scendeva mi diceva di aver spento Persona_1
l'incendio con un estintore. Preciso che non so questo estintore dove lo aveva preso. Mentre ero giù ho visto che il signor della gatta aveva in mano l'estintore. Dopo sono salito con il figlio della signora, che conosco,
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AN e ho notato che nell'abitazione, penso il salone, sia le mura che il soffitto erano annerite. Altro non ricordo”.
L'ulteriore teste escusso, , ha affermato all'udienza del 4-6- Tes_2
2024: “Ricordo che mi chiamò mia zia, in preda al panico, erano verso le
23.00, 23.30, e sono corso da mia zia. Quando sono arrivato lì, sono entrato nel cancello, ho posato l'auto, sono salito sopra ed ho trovato il salone in- cendiato. Le fiamme non c'erano più. Suppongo che le fiamme fossero state spente da mio zio con l'estintore. Il salone puzzava di plastica, le pareti erano annerite così come i mobili. L'estintore stava giù alla scala, prima di salire, l'ho potuto notare. L'albero di natale era stato incendiato e dopo l'in- cendio, quando l'ho visto, era proprio sciolto. Ho visto solamente il salone in quanto puzzava, c'era fumo e ho preferito tornare al piano terra per cer- care di tranquillizzare mia zia. Ricordo che a casa di mia zia c'erano tappeti e tendaggi. Quando si sale la scala a casa di mia zia, si entra nel salone.”
Ha, infine, aggiunto: “Quando sono arrivato c'era mio zia, il marito e il fi- glio. Il cognome del marito di mia zia .” Persona_1
Dalla lettura della prova testimoniale emerge che soltanto il teste
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ha sostenuto di essere arrivato mentre l'incendio era ancora in Tes_3 corso e di aver assistito, seppur indirettamente, allo spegnimento dello stesso.
Di contro, ha affermato di essere arrivato subito dopo solleci- Tes_2
tato dalla telefonata della sig.ra Parte_1
Alla luce della prova testimoniale l'evento dannoso non può ritenersi pro- vato per le seguenti criticità.
In particolare, il teste , l'unico che si trovava presso l'abita- Testimone_3 zione allorquando l'incendio era ancora in corso, nulla ha riferito circa la presenza dell'albero di natale che avrebbe cagionato l'incendio, pur avendo dichiarato di essersi recato presso il piano superiore.
Peraltro, il teste è stato altresì generico circa la presenza o meno dell'estin- tore avendo dichiarato, da un lato, di aver visto il sig. , Persona_1 che si apprestava a salire sopra per spegnere l'incendio ma di aver notato l'estintore solo successivamente.
Il teste , pur essendo arrivato subito dopo presso la casa della Tes_2 zia, non ha riferito di aver incontrato in quell'occasione il sig. Parte_3
.
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A ciò aggiungasi che appare inverosimile che non siano stati allertati dagli interessati i Vigili del Fuoco nonostante il grave incendio verificatosi e, te- nuto conto, che come emerge dalla prova testimoniale, l'attrice si premu- rava di avvertire dell'evento il nipote.
Né a differenti conclusioni circa la prova del presunto evento occorso è
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possibile pervenire dalla lettura della sentenza n. 4514/2024 emessa dal Tri- bunale di Napoli Nord in relazione al procedimento penale intrapreso nei confronti di allegata alla comparsa conclusionale di Parte_1 parte attrice.
Ed infatti, con tale pronuncia non vi è stata l'assoluzione degli imputati, come assume l'attore, ma solamente l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione sicché alcun elemento di prova è possibile rinvenire dalla pro- nuncia.
9. Peraltro, a prescindere da quanto sopra detto, anche all'esito della C.T.U. espletata nel corso del giudizio, sono rimasti indimostrati i danni asserita- mente subiti per effetto dell'incendio e ciò, già di per sé, comporta il rigetto della domanda risarcitoria.
In particolare, il Consulente nominato nel presente procedimento, nel pro- prio elaborato peritale, il quale può essere condiviso integralmente, ha evi- denziato che: “- Al piano terra, ingresso dell'unità immobiliare, è presente una scala monumentale in marmo con parapetto in ferro e corrimano in legno in perfetto stato di manutenzione. Le pareti risultano tinteggiate e sono in ottimo stato, così come le porte ed il mobilio presente. Non risul- tano visibili le tracce dei danni indicate dalla parte attrice
- Al piano primo, costituito da cucina/soggiorno, tre camera e due bagni.
E' inoltre presente una scala rivestita in marmo che porta ad un piano su-
periore (sottotetto) non riscontrabile sui grafici di planimetria catastale e non riportato come porzione che ha subito danni nel ricorso di parte attrice.
Non risultano visibili le tracce dei danni indicate dalla parte attrice Come riportato nella documentazione fotografica della CTU, questi danni attual- mente non sono piu visibili e non vi è traccia degli stessi.” (cfr. pag. 13 della relazione di CTU dell'11-11-2024).
Inoltre, nella successiva relazione di chiarimenti richiesti dallo scrivente me- diante ordinanza del 17-1-2025 con particolare riferimento all'analisi della documentazione e dei reperti fotografici allegati da parte attrice, la CTU ha in maniera condivisibile e logicamente argomentata come “…nella docu- mentazione fotografica della CTU, questi danni attualmente non sono più visibili e non vi è traccia degli stessi. Per cui la sottoscritta, come da mandato del Giudice, non effettuerà gli accertamenti richiesti tenendo in debito conto lo stato in cui versavano l'immobile prima dell'incendio sotto il pro- filo della eventuale vetustà/fatiscenza;” (pag. 14 della relazione depositata il
10-3-2025).
A tale riguardo, condividendo le conclusioni rese dal CTU, dai reperti fo- tografici prodotti in atti non sono sufficientemente visibili i lamentati danni.
Tale difetto probatorio poteva ben essere evitato proponendo, in via di
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principio e/o in corso di causa, un accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. prima dell'esecuzione dei lavori di ripristino dell'immobile.
Infine, l'attrice ha sostenuto di aver provveduto all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile in corso di causa, ma alcuna prova dell'esborso sostenuto è stata fornita nonostante la rilevanza dello stesso.
Per tutte le suesposte ragioni, la domanda va quindi rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza, ivi comprese quelle dell'espletata c.t.u., e si liquidano in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm 55/2014, tenuto conto del valore della causa (Euro 107.554,21) e dell'attività svolta.
Gli oneri di CTU, nei rapporti interni devono essere posti in capo a parte attrice per il principio di soccombenza, ed in solido tra le parti nei confronti dell'ausiliario tecnico.
P.Q.M.
Il Tribunale, così definitivamente provvede:
a) rigetta la domanda;
b) condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio, CP_1 che si liquidano in €.14.103,00= per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % sui compensi, IVA e
C.P.A. nelle rispettive misure di legge;
c) pone a carico di le spese dell'espletata c.t.u., così Parte_1 come liquidate con separato decreto del 19-6-2025 ed in solido tra le parti nei confronti della CTU.
Così deciso in Aversa, il 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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