Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2010, n. 12744
CASS
Sentenza 11 marzo 2010

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Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con il reato di ricettazione, in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - potendo essere il reato previsto dalla legge speciale commesso anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.

Commentari2

  • 1doping, reati e diritto penale
    Matteo Cremonesi · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2024

    Abstract: È rrisaputo. che l'utilizzo di sostanze dopanti può aver conseguenze negative sulla salute degli atleti. Sono invece meno conosciuti i rischi penali connessi al mondo del doping. Il presente contributo si propone quindi di illustrate i reati astrattamente configurabili nel caso di acquisto o vendita di sostanze dopanti. Abstract: It is well known that the use of doping substances can have negative health consequences for athletes. Less well known are the criminal risks associated with the world of doping. Therefore, this paper aims to illustrate the crimes that can abstractly be committed in the case of buying or selling doping substances. Premessa L'utilizzo di sostanze …

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  • 2Rassegna della Giurisprudenza di Merito e di Legittimità in materia di doping
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 31 luglio 2013

    – Legge 14 dicembre 2000 n. 376:“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” Art. 9 L. 376/2000 (disposizioni penali) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2010, n. 12744
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12744
Data del deposito : 11 marzo 2010

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