Sentenza 11 marzo 2010
Massime • 1
Il reato di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con il reato di ricettazione, in considerazione della diversità strutturale delle due fattispecie - potendo essere il reato previsto dalla legge speciale commesso anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto - e della non omogeneità del bene giuridico protetto, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla protezione della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2010, n. 12744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12744 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 11/03/2010
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1092
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - N. 36229/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IN TI N. IL 22/06/1968;
2) ME TO N. IL 02/09/1954;
avverso la sentenza n. 6829/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 22/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHINDEMI Domenico;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GIALANELLA Antonio che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per NT ST e il rigetto per SI TO.
OSSERVA IN FATTO
Il Tribunale di PO, con sentenza in data 23.2.2007, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava NT ST colpevole dei reati, uniti dal vincolo della continuazione, unitamente ad altri soggetti in numero superiore a dieci, di associazione a delinquere allo scopo di commettere delitti di ricettazione, truffa e falso diretti all'approvvigionamento e alla cessione ad atleti di farmaci ad azione dopante, in particolare in qualità di procacciatore, per altri, di sostanze ad azione anabolizzante o comunque anche come assuntori diretti, nonché dei reati (L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9, comma 7) di commercio di farmaci compresi nelle classi di cui alla L.14 dicembre 2000, n. 376, art. 2, e, in concorso con SI
TO, di ricettazione di medicinali ad azione anabolizzante di provenienza delittuosa, in quanto reperiti o con la presentazione in farmacia di ricette false o mediante importazione clandestina. Dichiarava, altresì, SI TO colpevole anche delitto di ricettazione di 70 confezioni di EN, ottenute mediante l'esibizione in farmacia di false prescrizioni mediche. Concesse ad entrambi le attenuanti generiche, la continuazione e la riduzione per il rito, venivano condannati, il NT, alla pena di anni quattro di reclusione e Euro 600 di multa e il SI alla pena di anni tre di reclusione e Euro 400 di multa.
La Corte di appello di PO, con sentenza in data 22 ottobre 2008, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, impugnata da entrambi gli imputati, assolveva il SI dal reato di ricettazione per non aver commesso il fatto, determinando la pena, sospesa per il residuo reato, nella misura di anni uno, mesi 10 di reclusione e Euro 300 di multa, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
Proponevano ricorso per cassazione i difensori di entrambi gli imputati. Il difensore di NT ST deduceva i seguenti motivi: a) violazione di legge per la omessa-apparente motivazione (violazione dell'art. 606 c.p.p.,, comma 1, lett. e) per la insussistenza di un quadro indiziario grave in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p., costituito dalle intercettazioni di telefonate intercorse con tali RB e TI e il cui contenuto non viene riportato nella sentenza di primo grado, richiamata per relationem dalla Corte;
b) violazione di legge per erronea applicazione della legge penale (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al reato di cui alla L. n. 676 del 2000, art.
9 - omessa e apparente motivazione in quanto, trattandosi di norma penale in bianco, la data di pubblicazione del decreto (27 novembre 2002) di approvazione della lista dei farmaci di altre sostanze il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge citata, era posteriore al momento finale contestato nel capo d'imputazione (maggio 2000); rilevava come, in epoca antecedente la data di pubblicazione del decreto, la cessione di farmaci al di fuori dei canali ufficiali di vendita non costituiva reato, in quanto non era stato ancora emanato il decreto ministeriale che individuava i farmaci di cui era vietato tale tipo di commercio, non essendo retroattivo il predetto decreto ministeriale;
3) violazione di legge per omessa, apparente motivazione (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) in relazione al concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui alla L. n. 376 del 2000, artt. 9 e 7, alla sussistenza del reato di ricettazione e dei reati presupposti (medicinali ad azione anabolizzante provento di delitto), in quanto la condotta di importazioni clandestine costituiscono reato contravvenzionale che non può integrare il delitto presupposto per la sussistenza della ricettazione, mentre la condotta di reperimento dei medicinali tramite false ricette non è riconducibile al ricorrente in mancanza di alcun elemento di prova al riguardo. Il difensore di SI TO deduceva i seguenti motivi: a) incompetenza territoriale del Tribunale di PO (violazione dell'art. 8 c.p.p., falsa ed erronea applicazione degli artt. 12 e 16 c.p.p., vizio rilevabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c)),
essendosi il fatto materiale della ricettazione consumato in Milano, luogo nel quale è stata consegnata e ricevuta la merce e ove la stessa è stata sequestrata, rilevando come la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto sussistente la competenza per connessione con riferimento al reato di associazione a delinquere, reato per il quale l'imputato non è stato neppure indagato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono infondati.
1) Con riferimento al primo motivo di ricorso del NT, questa Corte, con motivazione condivisa dal collegio, ha rilevato che "ai fini della configurabilità del delitto associativo, l'elemento dell'organizzazione assume un rilievo secondario, nel senso che la sua sussistenza è richiesta nella misura in cui serva per dimostrare che l'accordo illecito permanente teso alla realizzazione di un numero indeterminato di reati (che costituisce l'essenza della fattispecie associativa e l'elemento distintivo di questa rispetto al concorso di persone nel reato) può dirsi seriamente contratto, giacché la mancanza assoluta di un supporto strumentale priverebbe il delitto del requisito dell'offensività. Ciò significa, sotto il profilo ontologico, che è sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si perfezioni e, sotto il profilo probatorio, che la ricerca dei tratti organizzativi è essenzialmente diretta a provare, attraverso tale dato sintomatico, l'esistenza dell'accordo indeterminato a commettere più delitti che di per sè concreta il reato associativo (sez. 4, Sentenza n. 22824 del 21/04/2006 Ud. (dep. 03/07/2006) Rv. 234576; cfr anche Sez. 6, Sentenza n. 25454 del 13/02/2009 Ud. (dep. 17/06/2009) Rv. 244520) Nella fattispecie non può trovare accoglimento la doglianza relativa alle pretese omissioni motivazionali in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale, che, ai fini della sussistenza del vincolo associativo, ha richiamato la motivazione del G.U.P. e, al riguardo, ha indicato anche i singoli ruoli ricoperti dai vari sodali e le attività ai vari livelli svolte dagli associati, le ramificazioni della struttura a livello internazionale, con puntuale richiamo alle intercettazioni svolte, esaminando diffusamente la esistenza dell'associazione nelle pagine da 16 e 27.
Gli argomenti proposti dal ricorrente costituiscono, in realtà, solo un diverso modo di valutazione dei fatti, ma il controllo demandato alla Corte di cassazione, è solo di legittimità e non può certo estendersi ad una valutazione di merito.
2) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno già affermato che "le ipotesi di reato previste dalla L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 9 (recante la disciplina delle attività sportive e della lotta contro il doping) sono configurabili anche per i fatti commessi dalla sua entrata in vigore e prima della emanazione, in data 15 ottobre 2002, del decreto del Ministro della Salute, con il quale, in applicazione della L. 14 dicembre 2000, n. 376, art. 2, sono stati ripartiti in classi i farmaci, le sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e le pratiche mediche il cui impiego è considerato doping, e ciò in quanto la ripartizione in classi demandata al D.M. non può escludere farmaci, sostanze e pratiche mediche già vietati dalla Convenzione di Strasburgo contro il doping, ratificata con L. 29 novembre 1995, n. 522, e dalle Organizzazioni sportive internazionali competenti (Sez. U, Sentenza n. 3087 del 29/11/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 232557; cfr anche Sez. 3, Sentenza n. 21092 del 27/02/2007 Ud. (dep. 29/05/2007) Rv. 236740; Sez. 2, Sentenza n. 21324 del 29/03/2007 Ud. (dep. 31/05/2007) Rv. 237035). 3) Anche l'ultimo motivo dedotto dal NT va disatteso. Con riferimento alla contestata configurabilità del concorso tra il reato di ricettazione e quello di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9 e 7, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che il reato di commercio di sostanze dopanti, attraverso canali diversi da farmacie e dispensar autorizzati può concorrere con il reato di ricettazione in considerazione della diversità strutturale tra le due fattispecie, essendo il reato previsto dalla legge speciale integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili ad un delitto e stante la diversità strutturale tra le due fattispecie, poiché la ricettazione è posta a tutela di un interesse di natura patrimoniale, mentre il reato di commercio abusivo di sostanze dopanti è finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive, (cfr Sez. U, Sentenza n. 3087 del 29/11/2005 Cc. (dep. 25/01/2006) Rv. 2325). La Corte territoriale, facendo riferimento alla motivazione del G.U.P., con riferimento ai reati costituenti il presupposto della ricettazione, li ha individuati, nella fattispecie, nei reati di truffa e falso e nella stessa violazione della L. 14 dicembre 2000, n. 376, ascrittagli al capo b) in relazione ai quali il ricorrente non ha dedotto alcun motivo di censura, fondando la critica, con riferimento al solo accertamento dell'ulteriore reato presupposto, di cui al D.Lgs. n. 178 del 1991, artt. 6 e 23, con conseguente reiezione del motivo.
Deve, quindi, ritenersi sussistente in capo al NT, con riferimento al capo c) la consapevolezza della provenienza illecita dei beni ricevuti, provento anche dei reati di truffa e falso e della violazione della L. 14 dicembre 2000, n. 376, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo dei reati presupposti (Sez. 4, Sentenza n. 4170 del 12/12/2006 Ud. (dep. 02/02/2007) Rv. 235897).
4) È, anche, infondato, il ricorso del SI che ha eccepito la incompetenza territoriale del Tribunale di PO in relazione al reato di ricettazione contestato al capo q).
L'orientamento prevalente, anche "ratione temporis" di questa Corte, condiviso dal Collegio, ritiene che "l'eccezione di incompetenza territoriale, poiché suscettibile di rinuncia da parte dell'interessato, non è più proponibile, anche se in precedenza proposta e decisa in senso negativo, una volta che sia stato chiesto e ammesso il giudizio abbreviato" (Sez. 1, Sentenza n. 38388 del 18/09/2009 Ud. (dep. 01/10/2009) Rv. 244746; Sez. 1, Sentenza n. 22750 del 13/05/2009 Ud. (dep. 03/06/2009) Rv. 244111; Sez. 4, Sentenza n. 2841 del 20/11/2008 Ud. (dep. 22/01/2009) Rv. 242493;
Sez. 6, Sentenza n. 33519 del 04/05/2006 Ud. (dep. 05/10/2006) Rv. 234392).
Vanno, quindi, respinti entrambi i ricorsi.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 marzo 2010. Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2010