Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2007, n. 21092
CASS
Sentenza 27 febbraio 2007

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In tema di investigazioni difensive, le dichiarazioni raccolte dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 391 bis comma decimo, cod. proc. pen., da colui che si sia rifiutato di rispondere al difensore, costituiscono a tutti gli effetti atti del pubblico ministero, con il conseguente inserimento nel fascicolo del P.M. e non in quello del difensore.

I reati di doping previsti dalla L. 14 dicembre 2000 n. 376, sono configurabili anche per i fatti posti in essere prima della emanazione del D.M. di ripartizione in classi delle sostanze dopanti, purchè riferiti a sostanze già individuate ed indicate nell'elenco allegato alla legge 29 novembre 1995 n. 522, di ratifica della Convenzione di Strasburgo contro il doping. (In applicazione di tale principio la Corte ha confermato la condanna del responsabile di un negozio per la vendita di integratori alimentari, a seguito della cessione di prodotto contenente un precursore del testosterone).

Commentari2

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    – Legge 14 dicembre 2000 n. 376:“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping” Art. 9 L. 376/2000 (disposizioni penali) 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2007, n. 21092
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21092
Data del deposito : 27 febbraio 2007

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