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2 gennaio 2001
2 gennaio 2001
Art. 7. Farmaci contenenti sostanze dopanti 1. I produttori, gli importatori e i distributori di farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al Ministero della sanita' i dati relativi alle quantita' prodotte, importate, distribuite e vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola specialita' farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto e' stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attivita' sportiva".
3. Il Ministero della sanita' controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista e' tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare un apposito contrassegno il cui contenuto e' stabilito dalla Commissione, sull'involucro e sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attivita' sportiva".
3. Il Ministero della sanita' controlla l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista e' tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.
Commentari • 2
- 1. sommarioAccesso limitatohttps://www.altalex.com/ · 3 giugno 2025 · 12.478924
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 13/09/2018, n. 40676Provvedimento: […] EL RI in primo grado è stato assolto per il delitto ex art. 9 comma 7 legge 376 del 2000 per l'ipotesi del commercio delle sostanze dopanti. […] il commercio delle sostanze dopanti ex art. comma 7 legge 376/2000, […] rileva la difesa che la mancata indicazione del tempo e del luogo di commissione del reato di cui al comma 7 dell'art. 9 legge 376/2000 è resa evidente dal fatto che le indicazioni riportate al capo c) dell'imputazione riguardano il diverso reato di cui al comma 1. […] Il secondo motivo del ricorso del TO EL RI è manifestamente infondato: la difesa ha invocato l'applicazione della connessione ritenendo che il più grave tra i reati contestati al TO RI sia il commercio delle sostanze dopanti ex art. 9 comma 7 legge 376/2000, […]Leggi di più...
- operatività nelle fasi procedimentali anteriori al giudizio – limiti – fattispecie·
- competenza (cod. proc. pen. 1988)·
- competenza per connessione