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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 02/12/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
1
n. 842/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 842/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 18/11/2025 e promossa da:
- CF - nata a [...], in data [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Gizzeria (CZ) alla CO IV snc, rappresentata e difesa dall'Avv. ARMANDO CHIRUMBOLO -
CF – PEC - ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il di lui studio sito in Lamezia Terme, via Giosuè Carducci n. 10, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
- parte ricorrente - contro
– CF - nato a [...] il [...], ivi residente in c. da IV CP_1 C.F._3 snc, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. PAOLO MASCARO
– CF - PEC - che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4 Email_2 giusta procura alle liti in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18 novembre 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 luglio 2025, la sig.ra premetteva: “- Parte_1 essa ricorrente si univa in matrimonio concordatario con il sig. in Vibo Valentia Controparte_2 nel giorno 25 Settembre 1984 (v. all. 1); - la loro unione dava alla luce figli, oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- i coniugi stabilivano la propria abitazione familiare in Gizzeria alla 2
CO IV NC (v. all. 2); - che, da più tempo, tra essi coniugi è venuta a mancare l'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta non più sostenibile”.
Specificatamente, sulle condizioni di separazione, assumeva che: “II - Sull'affidamento dei figli. Tutti i figli nati nel matrimonio oggi sono adulti ed autosufficienti, ragion per cui non sarà necessario regolamentare
l'affidamento dei medesimi;
III - Sull'attribuzione della casa familiare. La casa familiare sita in CO
IV snc del Comune di Gizzeria (CZ), resterà assegnata alla sig.ra , presso la quale Parte_1 ella, oggi, risiede. Inoltre, a sostegno di detta domanda, preme specificare che, nell'ultimo quinquennio, la sig.ra , ricorrendo a tutti i suoi risparmi, ha corrisposto, dietro sua richiesta ed in favore Parte_1 del coniuge, l'importo complessivo di € 53.000,00, al fine precostituire adeguata provvista per il completamento e l'arredo dell'immobile de quo. Sul punto giova rappresentare che si era cercato un accordo tra le parti mediante la predisposizione di una scrittura privata, ma detto accordo non trovava compimento stante le reticenze del sig. , il quale in un primo momento si rendeva disponibile Controparte_2 ad una soluzione bonaria ed infine si ritirava da ogni forma di trattativa. (v. All. 3 – scrittura privata tra le parti); Inoltre, a detta somma devono aggiungersi ulteriori esborsi economici, prestiti e finanziamenti, tutti sostenuti da essa nel corso degli anni, sempre finalizzati alla realizzazione ed al completamento della Pt_1 dimora familiare sita in Gizzeria alla CO IV snc (V. All. n.
4 - documentazione “in unicum”). IV –
SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE IV: a) – Sul mancato percepimento della pensione da parte della sig.ra
: la sig.ra , di già in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, veniva Parte_1 Parte_1 collocata a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 26.06.2024, ed a seguito di accertamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze è emerso che il regime contributivo per il periodo
06.05.2012 – 05.05.2017 risultava essere errato, con un credito erariale di € 14.705,39, di cui il suddetto
Ministero, con nota del 19.12.2024, richiedeva il pagamento, al fine ripianare la posizione di essa e Pt_1 quindi procedere alla erogazione della pensione alla stessa spettante;
ebbene, la sig.ra non Pt_1 percependosi pensione alcuna ed avendo speso tutti i suoi risparmi per la realizzazione della casa familiare sita in agro di Gizzeria alla CO IV snc, ne ha potuto fare fronte alla esosa richiesta di regolarizzazione ut supra, né aiuto economico alcuno, in tale senso, si è ricevuta dal di lei coniuge, sig.
[...]
, ed in ragione di ciò, da oltre un anno, ella non percepisce alcunché a titolo di pensione Controparte_2
e ne possiede alcuna altra fonte di reddito (v. All. 5 – Nota Ministero dell'Economia e delle finanze); Da detta circostanza ne discende che la sig.ra fintanto che non riuscirà a reperire la somma Parte_1 richiestale dal Ministero a titolo di regolarizzazione, ella continuerà a non percepire la pensione da lavoro, ragion per cui - ad oggi - versa in una situazione di assoluta indigenza economica, che non le consente di poter far fronte ai propri bisogni quotidiani e, se non fosse per la di lei figlia , che le presta un Per_1 piccolo sostegno “una tantum”, non riuscirebbe neppure a sopravvivere;
IV. b) - In ordine agli assegni di mantenimento;
tanto sopra, ne consegue che, stante lo stato di assoluta indigenza economica in cui versa la sig.ra , che peraltro versa in precarie condizioni di salute, in quanto affetta da patologia Parte_1 tumorale, che legate all'età non le consentono di trovare né un altro lavoro né ulteriori fonti di sostentamento 3
economico, è necessario che il di lei coniuge, sig. , il quale, di contro, è percettore di un CP_2 consistente reddito da pensione, provveda al mantenimento della moglie nella misura di € 700,00 (Diconsi
Euro settecento/00) mensili, a titolo di mantenimento della medesima, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e tale somma dovrà essere rivalutata, annualmente, secondo gli indici ISTAT ed il pagamento sarà effettuato direttamente alla sig.ra , anche mediante bonifico, la cui comunicazione delle Parte_1 coordinate su cui effettuare il suddetto bonifico sarà a cura della odierna ricorrente” (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “I) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
II) Disporre
l'assegnazione della casa familiare, sita alla contrada IV snc. 4 di Gizzeria (CZ) alla sig.ra
[...]
; III) Disporre, in via temporanea, un assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1 CP_2
ed in favore della sig.ra , dell'importo mensile di € 700,00, almeno sino a
[...] Parte_1 che ella non inizierà a percepire la pensione da lavoro;
IV) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. V) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per Legge.”.
In data 09/09/2025, si costituiva in giudizio il coniuge resistente, sig. , il quale - pur associandosi CP_2 alla domanda di separazione giudiziale sullo status - contestava tutto quanto ex adverso sostenuto.
In particolare, il resistente precisava che: “1) Nessuna questione si pone in relazione alla regolamentazione dell'affidamento dei figli essendo tutti adulti ed economicamente autosufficienti. 2) Anche con riferimento all'assegnazione della casa familiare non si può assumere alcun provvedimento stante l'assenza di figli minori
o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Tra l'altro, con riferimento a detta richiesta, si fa presente che l'immobile è di esclusiva proprietà del sig. e che la sig.ra non CP_2 Parte_1 vive più nella predetta abitazione a far data dal 28.03.2024, data in cui trasferiva il proprio domicilio presso
l'abitazione della figlia in Lamezia Terme, Via dei Fenici n.
3. La richiesta di assegnazione della Per_1 casa familiare è – quindi - prima che infondata, del tutto inammissibile, esulando dai provvedimenti che possono essere assunti dal giudice della separazione. Né alcun rilievo ha la bozza di scrittura privata da controparte prodotta, priva di sottoscrizioni, che è sfornita di qualsivoglia pur minimo valore giuridico ed il cui contenuto si contesta in toto così come si contestano gli asseriti ulteriori prestiti e finanziamenti rappresentando che è comunque materia che esula dall'odierno giudizio di separazione. 3) Infine, anche con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento, nulla può essere disposto in quanto entrambi i coniugi sono economicamente del tutto autosufficienti, avendo da sempre lavorato con impieghi pubblici. Invero, la ricorrente, già in servizio presso la Prefettura di Catanzaro e collocata a riposo con decorrenza 26 giugno
2024, ha diritto a trattamento pensionistico ed ha percepito o percepirà a breve cospicue ed importanti somme
a titolo di TFR. La documentazione reddituale dalla medesima prodotta certifica, poi, la percezione di reddito di euro 27.916,13 nell'anno 2022, euro 29.820,91 nell'anno 2023 ed euro 14.282,06 nell'anno 2024, ai quali dovranno aggiungersi gli importi che saranno percepiti a titolo di arretrati da pensione che sarà di certo corrisposta al più tardi a partire dal corrente mese di ottobre 2025, mese successivo al compimento di anni
67. Non si comprende, pertanto, perché il resistente, anch'egli pensionato, dovrebbe corrispondere contributo di mantenimento in favore di coniuge che ha sempre prestato attività lavorativa e che dispone quindi di redditi 4
del tutto congrui per le proprie esigenze. Tra l'altro, come ben sa la il sig. , a seguito di Pt_1 CP_2 infarto cardiaco subito nell'anno 2020, ha avuto applicazione di due bypass nonché, di recente, è stato ricoverato all'Ospedale Pugliese di Catanzaro per nuova coronografia con condizioni di salute quindi molto precarie e necessità di continue visite e notevoli spese” (vedi, in tal senso, il contenuto del la comparsa costitutiva in atti).
All'udienza del 18 novembre 2025, comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi difensori già costituiti in atti, le quali si riportavano ciascuno ai propri scritti principali e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
A questo punto, il Presidente – in qualità – preso atto del vano tentativo di conciliazione, si riservava di decidere.
Con ordinanza del 19 novembre 2025, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ed entrambe le parti – in previsione dell'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 – depositavano in cancelleria (rispettivamente in data 26 e 28 novembre 2025), sintetiche note conclusive di trattazione scritta, in esito alle quali la causa veniva effettivamente trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c., anche in considerazione della concorde richiesta in tal senso proveniente dai coniugi.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e la richiesta di mantenimento del coniuge;
nulla sull'affidamento dei figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti (come dichiarato espressamente da entrambe le parti).
Quanto al contributo di mantenimento dei coniugi, giova osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi, oltre che nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, consistono nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca 5
di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico - o comunque - apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario, inoltre, l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n.
16575/2008).
Ciò premesso in iure, si osserva in facto che, nel caso di specie, la resistente ha documentato di avere un reddito pari a circa la metà rispetto a quello del resistente (vd. certificazione unica allegate Pt_1 NumeroDiCar_1 al ricorso, nonché certificazione unica 2023-2024-2025 allegate alla comparsa di costituzione), CP_2 diminuito ancora di più nell'ultimo anno – ma comunque non pari a 0.
Ciò posto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Anche in applicazione dei suesposti principi – tuttavia – va detto che la parte ricorrente è senza dubbio che percepisce redditi propri, atteso che ha per lungo tempo lavorato con contratto a tempo indeterminato e che ha senza dubbio diritto ad adeguato trattamento pensionistico in proprio, magari non ancora corrisposto solo per problematiche – dichiarate – afferenti eventuali compensazioni monetarie con l'ente di riferimento -l' – CP_3 ma che consentono di definirla come persona che - allo stesso identico modo del marito, anch'egli percettore di pensione di contenuto, misura e tenore analoghi – non può che essere definita anche adesso, come economicamente autosufficiente;
con la conseguenza che appare impropria – anche allo stato delle cose –
l'eventuale corresponsione di una somma che viene espressamente dichiarata come meramente temporanea e CP_ che già così appare fondata su presupposti insicuri, nel tempo e nelle modalità di liquidazione;
per cui la relativa domanda va senza dubbio rigettata.
3. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. 6
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale - di esclusiva proprietà del resistente – sul presupposto di una asserita partecipazione alle spese, per il completamento della casa e del relativo arredo, per una somma pari ad euro 53.000,00.
Tuttavia, come si è detto, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate – elemento mancate nel caso de quo, attesa la maggiore età e l'autosufficienza dei figli dei coniugi . Parte_2
La Suprema Corte specifica che “anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare” - (Cassazione civile sez. I, 20/04/2011, n. 9079) – principio, ancor di più, valido e applicabile nel caso di specie, ove esclusivo proprietario dell'immobile è il sig. , risultando irrilevante l'allegazione di parte ricorrente circa una scrittura privata tra i coniugi che, CP_2 eventualmente, dovrà essere fatta valere in altra sede;
anche tale capo di domanda va dunque rigettato, ferma la titolarità del bene in capo ad uno dei coniugi, atteso che l'assegnazione sarebbe pur sempre in uso, ovvero in modalità corrispondente ad un diritto concorrente e subalterno rispetto alla proprietà del bene.
4. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF e Parte_1 C.F._1 [...]
– CF - (matrimonio concordatario celebrato in Vibo Valentia (CZ) in CP_2 C.F._3 data 25/09/1984 - atto n. 0, P.II, serie B, anno 198s, Comune di Vibo Valentia); 7
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per l'annotazione;
3) RIGETTA la domanda di assegno temporaneo di mantenimento;
4) NULLA sulla casa coniugale;
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO
n. 842/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
composto dai sig.ri Magistrati: dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel. dott. Salvatore REGASTO - Giudice dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 842/2025 R.G.A.C., posta in deliberazione all'udienza del giorno 18/11/2025 e promossa da:
- CF - nata a [...], in data [...], e residente Parte_1 C.F._1 in Gizzeria (CZ) alla CO IV snc, rappresentata e difesa dall'Avv. ARMANDO CHIRUMBOLO -
CF – PEC - ed elettivamente C.F._2 Email_1 domiciliata presso il di lui studio sito in Lamezia Terme, via Giosuè Carducci n. 10, giusta procura alle liti in calce al ricorso;
- parte ricorrente - contro
– CF - nato a [...] il [...], ivi residente in c. da IV CP_1 C.F._3 snc, elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via Sele 33, presso lo studio dell'Avv. PAOLO MASCARO
– CF - PEC - che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4 Email_2 giusta procura alle liti in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 18 novembre 2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 22 luglio 2025, la sig.ra premetteva: “- Parte_1 essa ricorrente si univa in matrimonio concordatario con il sig. in Vibo Valentia Controparte_2 nel giorno 25 Settembre 1984 (v. all. 1); - la loro unione dava alla luce figli, oramai maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- i coniugi stabilivano la propria abitazione familiare in Gizzeria alla 2
CO IV NC (v. all. 2); - che, da più tempo, tra essi coniugi è venuta a mancare l'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra di loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta non più sostenibile”.
Specificatamente, sulle condizioni di separazione, assumeva che: “II - Sull'affidamento dei figli. Tutti i figli nati nel matrimonio oggi sono adulti ed autosufficienti, ragion per cui non sarà necessario regolamentare
l'affidamento dei medesimi;
III - Sull'attribuzione della casa familiare. La casa familiare sita in CO
IV snc del Comune di Gizzeria (CZ), resterà assegnata alla sig.ra , presso la quale Parte_1 ella, oggi, risiede. Inoltre, a sostegno di detta domanda, preme specificare che, nell'ultimo quinquennio, la sig.ra , ricorrendo a tutti i suoi risparmi, ha corrisposto, dietro sua richiesta ed in favore Parte_1 del coniuge, l'importo complessivo di € 53.000,00, al fine precostituire adeguata provvista per il completamento e l'arredo dell'immobile de quo. Sul punto giova rappresentare che si era cercato un accordo tra le parti mediante la predisposizione di una scrittura privata, ma detto accordo non trovava compimento stante le reticenze del sig. , il quale in un primo momento si rendeva disponibile Controparte_2 ad una soluzione bonaria ed infine si ritirava da ogni forma di trattativa. (v. All. 3 – scrittura privata tra le parti); Inoltre, a detta somma devono aggiungersi ulteriori esborsi economici, prestiti e finanziamenti, tutti sostenuti da essa nel corso degli anni, sempre finalizzati alla realizzazione ed al completamento della Pt_1 dimora familiare sita in Gizzeria alla CO IV snc (V. All. n.
4 - documentazione “in unicum”). IV –
SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE IV: a) – Sul mancato percepimento della pensione da parte della sig.ra
: la sig.ra , di già in servizio presso la Prefettura di Catanzaro, veniva Parte_1 Parte_1 collocata a riposo per raggiunti limiti di età con decorrenza dal 26.06.2024, ed a seguito di accertamento da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze è emerso che il regime contributivo per il periodo
06.05.2012 – 05.05.2017 risultava essere errato, con un credito erariale di € 14.705,39, di cui il suddetto
Ministero, con nota del 19.12.2024, richiedeva il pagamento, al fine ripianare la posizione di essa e Pt_1 quindi procedere alla erogazione della pensione alla stessa spettante;
ebbene, la sig.ra non Pt_1 percependosi pensione alcuna ed avendo speso tutti i suoi risparmi per la realizzazione della casa familiare sita in agro di Gizzeria alla CO IV snc, ne ha potuto fare fronte alla esosa richiesta di regolarizzazione ut supra, né aiuto economico alcuno, in tale senso, si è ricevuta dal di lei coniuge, sig.
[...]
, ed in ragione di ciò, da oltre un anno, ella non percepisce alcunché a titolo di pensione Controparte_2
e ne possiede alcuna altra fonte di reddito (v. All. 5 – Nota Ministero dell'Economia e delle finanze); Da detta circostanza ne discende che la sig.ra fintanto che non riuscirà a reperire la somma Parte_1 richiestale dal Ministero a titolo di regolarizzazione, ella continuerà a non percepire la pensione da lavoro, ragion per cui - ad oggi - versa in una situazione di assoluta indigenza economica, che non le consente di poter far fronte ai propri bisogni quotidiani e, se non fosse per la di lei figlia , che le presta un Per_1 piccolo sostegno “una tantum”, non riuscirebbe neppure a sopravvivere;
IV. b) - In ordine agli assegni di mantenimento;
tanto sopra, ne consegue che, stante lo stato di assoluta indigenza economica in cui versa la sig.ra , che peraltro versa in precarie condizioni di salute, in quanto affetta da patologia Parte_1 tumorale, che legate all'età non le consentono di trovare né un altro lavoro né ulteriori fonti di sostentamento 3
economico, è necessario che il di lei coniuge, sig. , il quale, di contro, è percettore di un CP_2 consistente reddito da pensione, provveda al mantenimento della moglie nella misura di € 700,00 (Diconsi
Euro settecento/00) mensili, a titolo di mantenimento della medesima, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e tale somma dovrà essere rivalutata, annualmente, secondo gli indici ISTAT ed il pagamento sarà effettuato direttamente alla sig.ra , anche mediante bonifico, la cui comunicazione delle Parte_1 coordinate su cui effettuare il suddetto bonifico sarà a cura della odierna ricorrente” (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Chiedeva, dunque, all'intestato Tribunale di “I) dichiarare la separazione personale dei coniugi;
II) Disporre
l'assegnazione della casa familiare, sita alla contrada IV snc. 4 di Gizzeria (CZ) alla sig.ra
[...]
; III) Disporre, in via temporanea, un assegno di mantenimento a carico del sig. Parte_1 CP_2
ed in favore della sig.ra , dell'importo mensile di € 700,00, almeno sino a
[...] Parte_1 che ella non inizierà a percepire la pensione da lavoro;
IV) Con ogni ulteriore provvedimento di legge e con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. V) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, come per Legge.”.
In data 09/09/2025, si costituiva in giudizio il coniuge resistente, sig. , il quale - pur associandosi CP_2 alla domanda di separazione giudiziale sullo status - contestava tutto quanto ex adverso sostenuto.
In particolare, il resistente precisava che: “1) Nessuna questione si pone in relazione alla regolamentazione dell'affidamento dei figli essendo tutti adulti ed economicamente autosufficienti. 2) Anche con riferimento all'assegnazione della casa familiare non si può assumere alcun provvedimento stante l'assenza di figli minori
o maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Tra l'altro, con riferimento a detta richiesta, si fa presente che l'immobile è di esclusiva proprietà del sig. e che la sig.ra non CP_2 Parte_1 vive più nella predetta abitazione a far data dal 28.03.2024, data in cui trasferiva il proprio domicilio presso
l'abitazione della figlia in Lamezia Terme, Via dei Fenici n.
3. La richiesta di assegnazione della Per_1 casa familiare è – quindi - prima che infondata, del tutto inammissibile, esulando dai provvedimenti che possono essere assunti dal giudice della separazione. Né alcun rilievo ha la bozza di scrittura privata da controparte prodotta, priva di sottoscrizioni, che è sfornita di qualsivoglia pur minimo valore giuridico ed il cui contenuto si contesta in toto così come si contestano gli asseriti ulteriori prestiti e finanziamenti rappresentando che è comunque materia che esula dall'odierno giudizio di separazione. 3) Infine, anche con riferimento alla richiesta di assegno di mantenimento, nulla può essere disposto in quanto entrambi i coniugi sono economicamente del tutto autosufficienti, avendo da sempre lavorato con impieghi pubblici. Invero, la ricorrente, già in servizio presso la Prefettura di Catanzaro e collocata a riposo con decorrenza 26 giugno
2024, ha diritto a trattamento pensionistico ed ha percepito o percepirà a breve cospicue ed importanti somme
a titolo di TFR. La documentazione reddituale dalla medesima prodotta certifica, poi, la percezione di reddito di euro 27.916,13 nell'anno 2022, euro 29.820,91 nell'anno 2023 ed euro 14.282,06 nell'anno 2024, ai quali dovranno aggiungersi gli importi che saranno percepiti a titolo di arretrati da pensione che sarà di certo corrisposta al più tardi a partire dal corrente mese di ottobre 2025, mese successivo al compimento di anni
67. Non si comprende, pertanto, perché il resistente, anch'egli pensionato, dovrebbe corrispondere contributo di mantenimento in favore di coniuge che ha sempre prestato attività lavorativa e che dispone quindi di redditi 4
del tutto congrui per le proprie esigenze. Tra l'altro, come ben sa la il sig. , a seguito di Pt_1 CP_2 infarto cardiaco subito nell'anno 2020, ha avuto applicazione di due bypass nonché, di recente, è stato ricoverato all'Ospedale Pugliese di Catanzaro per nuova coronografia con condizioni di salute quindi molto precarie e necessità di continue visite e notevoli spese” (vedi, in tal senso, il contenuto del la comparsa costitutiva in atti).
All'udienza del 18 novembre 2025, comparivano davanti al Presidente del Tribunale - il quale in precedenza aveva nominato sé medesimo quale GI della controversia in oggetto – entrambe le parti personalmente, unitamente ai rispettivi difensori già costituiti in atti, le quali si riportavano ciascuno ai propri scritti principali e rassegnavano le conclusioni ivi contenute.
A questo punto, il Presidente – in qualità – preso atto del vano tentativo di conciliazione, si riservava di decidere.
Con ordinanza del 19 novembre 2025, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Presidente tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio ed entrambe le parti – in previsione dell'udienza cartolare del 2 dicembre 2025 – depositavano in cancelleria (rispettivamente in data 26 e 28 novembre 2025), sintetiche note conclusive di trattazione scritta, in esito alle quali la causa veniva effettivamente trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c., anche in considerazione della concorde richiesta in tal senso proveniente dai coniugi.
2. La presente pronuncia concerne, altresì, l'assegnazione della casa coniugale e la richiesta di mantenimento del coniuge;
nulla sull'affidamento dei figli ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti (come dichiarato espressamente da entrambe le parti).
Quanto al contributo di mantenimento dei coniugi, giova osservare che i presupposti del diritto al mantenimento nel giudizio di separazione dei coniugi, oltre che nella non addebitabilità della separazione al coniuge in cui favore viene disposto il mantenimento, consistono nella mancanza nel beneficiario di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi, tenuto conto della situazione patrimoniale complessiva, comprendente oltre i redditi in denaro anche le capacità di guadagno, intese in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita.
In particolare, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, compatibilmente con l'aggravio di spese che questa determina per il nucleo familiare, sempre che non fruisca 5
di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
La quantificazione dell'assegno deve poi tener conto di elementi fattuali di ordine economico - o comunque - apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti (Cass. Civ., sez. I, n. 14840 del 27/6/2006); non è necessario, inoltre, l'accertamento del preciso ammontare dei rispettivi redditi e patrimoni, ma è, comunque, indispensabile un'attendibile ricostruzione della situazione reddituale e patrimoniale delle parti (cfr. per tutte Cass. n. 25618/2007, Cass. n.
16575/2008).
Ciò premesso in iure, si osserva in facto che, nel caso di specie, la resistente ha documentato di avere un reddito pari a circa la metà rispetto a quello del resistente (vd. certificazione unica allegate Pt_1 NumeroDiCar_1 al ricorso, nonché certificazione unica 2023-2024-2025 allegate alla comparsa di costituzione), CP_2 diminuito ancora di più nell'ultimo anno – ma comunque non pari a 0.
Ciò posto, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento in favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.
Anche in applicazione dei suesposti principi – tuttavia – va detto che la parte ricorrente è senza dubbio che percepisce redditi propri, atteso che ha per lungo tempo lavorato con contratto a tempo indeterminato e che ha senza dubbio diritto ad adeguato trattamento pensionistico in proprio, magari non ancora corrisposto solo per problematiche – dichiarate – afferenti eventuali compensazioni monetarie con l'ente di riferimento -l' – CP_3 ma che consentono di definirla come persona che - allo stesso identico modo del marito, anch'egli percettore di pensione di contenuto, misura e tenore analoghi – non può che essere definita anche adesso, come economicamente autosufficiente;
con la conseguenza che appare impropria – anche allo stato delle cose –
l'eventuale corresponsione di una somma che viene espressamente dichiarata come meramente temporanea e CP_ che già così appare fondata su presupposti insicuri, nel tempo e nelle modalità di liquidazione;
per cui la relativa domanda va senza dubbio rigettata.
3. Quanto all'assegnazione della casa coniugale, l'art. 337 sexies c.c., rubricato “Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza” statuisce che “Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio”. 6
L'assegnazione della casa familiare risponde, dunque, all'esigenza, costituzionalmente garantita, di conservare al meglio l'habitat domestico, inteso come “il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare”; essa è, quindi, finalizzata esclusivamente alla tutela della prole e dell'interesse di questa a rimanere nell'ambiente casalingo in cui è cresciuta, mentre non ha funzione di sopperire alle esigenze economiche del coniuge più debole.
Anche la Suprema Corte, con l'ordinanza 2 agosto 2023 n. 23501, chiarisce che lo scopo dell'attribuzione del godimento dell'abitazione familiare consiste nel non modificare l'habitat domestico dei figli e il contesto relazionale e sociale ove essi hanno vissuto prima del sorgere del conflitto tra i genitori.
Ne consegue che, ove la casa familiare funga da abitazione principale per i minori la stessa debba essere assegnata al genitore collocatario.
Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale - di esclusiva proprietà del resistente – sul presupposto di una asserita partecipazione alle spese, per il completamento della casa e del relativo arredo, per una somma pari ad euro 53.000,00.
Tuttavia, come si è detto, la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate – elemento mancate nel caso de quo, attesa la maggiore età e l'autosufficienza dei figli dei coniugi . Parte_2
La Suprema Corte specifica che “anche nell'ipotesi in cui l'immobile sia di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti: diversamente, infatti, dovrebbe porsi in discussione la legittimità costituzionale del provvedimento, il quale, non risultando modificabile a seguito del raggiungimento della maggiore età e dell'indipendenza economica da parte dei figli, si tradurrebbe in una sostanziale espropriazione del diritto di proprietà, tendenzialmente per tutta la vita del coniuge assegnatario, in danno del contitolare” - (Cassazione civile sez. I, 20/04/2011, n. 9079) – principio, ancor di più, valido e applicabile nel caso di specie, ove esclusivo proprietario dell'immobile è il sig. , risultando irrilevante l'allegazione di parte ricorrente circa una scrittura privata tra i coniugi che, CP_2 eventualmente, dovrà essere fatta valere in altra sede;
anche tale capo di domanda va dunque rigettato, ferma la titolarità del bene in capo ad uno dei coniugi, atteso che l'assegnazione sarebbe pur sempre in uso, ovvero in modalità corrispondente ad un diritto concorrente e subalterno rispetto alla proprietà del bene.
4. Quanto alle spese di lite, considerata la natura della controversia, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così decide:
1) PRONUNCIA la separazione personale tra – CF e Parte_1 C.F._1 [...]
– CF - (matrimonio concordatario celebrato in Vibo Valentia (CZ) in CP_2 C.F._3 data 25/09/1984 - atto n. 0, P.II, serie B, anno 198s, Comune di Vibo Valentia); 7
2) ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica all'Ufficio dello stato civile competente del Comune competente per l'annotazione;
3) RIGETTA la domanda di assegno temporaneo di mantenimento;
4) NULLA sulla casa coniugale;
5) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali;
Così deciso in Lamezia Terme, nella Camera di Consiglio del 2 dicembre 2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO