Decreto cautelare 3 luglio 2025
Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza 20 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 20/03/2026, n. 1920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1920 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01920/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3340 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmen Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del provvedimento di revoca del Nulla Osta - istanza P-NA/L/Q/2023/104403 al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli il 18/02/2025, ma regolarmente notificato solo in data 06/05/2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso a quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 la dott.ssa AR AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna il provvedimento di revoca del nulla osta, adottato dalla Prefettura di Napoli il 18 febbraio 2025 ma notificato in data 6 maggio 2025 alla pec del difensore domiciliatario.
Il ricorrente espone che: - in data 27/03/2023 il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in qualità di rapp.te legale della SMA ROAD SAFETY S.R.L, inoltrava allo S.U.I. di Napoli istanza di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato in favore del ricorrente; - a seguito del rilascio del nulla osta e del visto di ingresso, il ricorrente entrava in Italia a settembre 2023; - il ricorrente e il datore di lavoro venivano convocati in Prefettura, per evadere la pratica di primo ingresso, il giorno 2/01/2025; - in tale data, il ricorrente si presentava e depositava i documenti relativi alla sistemazione alloggiativa, mentre il richiedente il nulla osta non era presente perchè deceduto in data 8/01/2024; - lo Sportello Unico avviava il procedimento di revoca del nulla osta, senza prima fissare una seconda convocazione; - il ricorrente si rivolgeva all’odierno difensore che, con pec del 28/04/2025, diffidava la Prefettura di Napoli a concludere la procedura relativa all'istanza di primo ingresso, nonchè formulava contestuale richiesta di accesso agli atti; - con pec di riscontro del 6/05/2025, lo S.U.I. di Napoli, trasmetteva: la convocazione; il preavviso di revoca del nulla osta del 2/01/2025 e il provvedimento di revoca del nulla osta del 18/02/2025; - il ricorrente non ha ricevuto la notifica del preavviso di revoca del nulla osta né quella del provvedimento di revoca del nulla osta, venendo a conoscenza di quest'ultimo solo a seguito della pec di riscontro del 06/05/2025 inviata dallo S.U.I. di Napoli al difensore.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di revoca del nulla osta per difetto di motivazione e di istruttoria, violazione degli artt. 21 octies e 21 nonies della legge n. 241 del 1990; violazione delle garanzie partecipative; violazione della prassi prima seguita dallo S.U.I. di Napoli per omissione di una seconda convocazione; violazione delle circolari del Ministero dell’Interno n. 2570/2006 e n. 3836/2007; violazione dell’art. 5 TUI; violazione del giusto procedimento; eccesso di potere per ingiustizia manifesta; aggravio ingiustificato della procedura; mancata traduzione in lingua conosciuta.
In particolare, il ricorrente evidenzia che non ha ricevuto il preavviso di revoca del nulla osta; che il datore di lavoro richiedente il nulla osta era defunto ben prima della convocazione; che nelle more il ricorrente ha trovato un nuovo lavoro (in data 2 luglio 2024 è stato assunto, a tempo indeterminato, come lavapiatti dalla società Petrarca s.r.l., come da unilav depositato, circostanza che non ha potuto evidenziare in corso di procedimento); che andava valutata tale sopravvenienza positiva e non gli potevano essere addossate le carenze documentali del datore di lavoro che, nelle more, era defunto.
L’amministrazione intimata si è costituita solo formalmente.
Con ordinanza n. 1947 del 10 settembre 2025, il collegio ha accolto l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito, il ricorrente ha depositato un ulteriore unilav con Posillipo Nove SRL, la proroga di tale rapporto di lavoro e le relative buste paga.
All’udienza pubblica del 4 febbraio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
In primis, il ricorso deve ritenersi tempestivamente proposto, tenuto conto della notifica del provvedimento di revoca al difensore domiciliatario in data 6 maggio 2025, non avendo l’amministrazione intimata allegato né comprovato l’avvenuta elezione di domicilio del ricorrente presso i soggetti a cui sono state inviate le precedenti pec né avendo comprovato l’avvenuta consegna delle pec.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in relazione al valore delle sopravvenienze in materia di immigrazione ex art. 5 TUI, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca dopo un lungo lasso temporale dall’ingresso- e di avvenuta assunzione dello stesso da parte di altro datore di lavoro, si determini una particolare condizione soggettiva in capo al lavoratore straniero che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza; e ciò non potendosi addebitare al lavoratore le mancanze del datore di lavoro e dovendosi valorizzare invece il positivo inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale (cfr. TAR Campania, sent. n. 1572 del 2025, n. 7323 del 2025 e n. 8310 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Per quanto sopra, pertanto, il provvedimento impugnato va annullato.
Le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO LL, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
AR AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR AT | NO LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.