Ordinanza cautelare 21 aprile 2023
Improcedibile
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 08/05/2025, n. 3904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3904 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03904/2025REG.PROV.COLL.
N. 02600/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2600 del 2023, proposto dalla Questura di Cosenza e dal Ministero dell’Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12,
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Bruno Maviglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) n. 1525/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Antonio Massimo Marra e viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato indicato in intestazione ha impugnato, nel primo grado di giudizio, il decreto 29 gennaio 2019, n. 4235, con cui il Questore di Cosenza gli ha negato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, sul presupposto tra l’altro delle plurime frequentazioni con soggetti controindicati, aventi pregiudizio per lesioni ricettazione reati contro il patrimonio furto associazione di tipo mafioso e porto abusivo detenzione di armi.
2. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sede di Catanzaro, il signor -OMISSIS- censurava il decreto impugnato deducendo i seguenti tre motivi: 1) difetto di istruttoria e di motivazione, 2) mancanza dei presupposti per l’adozione del provvedimento impugnato 3) mancata valutazione del comportamento, asseritamente irreprensibile, tenuto dal ricorrente.
3. Le censure così sintetizzabili erano giudicate fondate dal Tribunale e il ricorso era conseguentemente accolto con la sentenza n. 1525/2022. Ha sostenuto il primo giudice che si sarebbe trattato di “ frequentazione sporadica ”, con la persona a carico della quale vi sono precedenti giudizi di polizia per favoreggiamento personale, lesione personale ricettazione e associazione di tipo mafioso, tenuto conto che i controlli sarebbero rispettivamente avvenuti nel 2002 e nel 2016.
Avverso tale sentenza il Ministero dell’Interno ha proposto il presente appello.
4. Si è costituito in resistenza il signor -OMISSIS-.
5. In data 2 marzo 2025 l’appellato ha depositato copia del libretto personale per licenza di porto di fucile n. -OMISSIS-– P, rinnovato dal Questore di Cosenza in data 17 luglio 2023.
6. È dunque cessato l’interesse a proseguire il giudizio, in considerazione del fatto che il Ministero appellante ha disposto il rinnovo della autorizzazione di polizia in favore dell’odierno appellato.
7. In ragione di quanto, ora riportato, deve essere dichiarata l’improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c ), cod. proc. amm..
8. In punto spese del presente grado di giudizio può essere disposta la compensazione tra le parti, avuto riguardo alla peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese del grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità dell’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Giovanni Pescatore, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Raffaello Scarpato, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio Massimo Marra | Raffaele Greco |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.