Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 1
Il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 204 del 2010, parte di arma con la conseguenza che la vendita, la detenzione ed il porto di esso sono punibili ai sensi della l. n. 895 del 1967.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2013, n. 27814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27814 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria C. - Presidente - del 23/04/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi P. - rel. Consigliere - N. 581
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 3457/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER AZ N. IL 01/01/1970;
avverso la sentenza n. 3418/2010 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di ROVIGO, del 11/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. RIVIECCIO Maria che si è riportata ai motivi di ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con sentenza in data 11,10.2011 il GUP del Tribunale di Rovigo, su concorde richiesta delle parti, applicava a ER AZ la pena di mesi 5, giorni 10 di reclusione ed Euro 93,00 di multa, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, in ordine al delitto di cui alla L. n. 895 del 1967, artt. 2 e 7 per aver detenuto illegalmente un caricatore per pistola marca Beretta cal. 9 X 21, parte di arma comune da sparo;
accertato il 28.10.2010. Il GUP, esaminando la richiesta del difensore di prosciogliere l'imputato ex art. 129 c.p.p., in quanto il caricatore non può essere più considerato parte di arma a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 204 del 2010, osservava quanto segue. Effettivamente, a seguito dell'entrata in vigore in data 1.7.2011 del suddetto D.Lgs., attuativo della direttiva comunitaria 2008/51/CE, il caricatore non poteva più essere considerato parte di arma, in quanto non è nominativamente previsto come tale, ne' rientra nella nozione generale di componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento.
Conseguentemente, dopo l'entrata in vigore del citato Decreto non vi è più l'obbligo di denunciare la detenzione di un caricatore per arma da fuoco.
Il fatto addebitato all'imputato, però, era stato commesso prima del 1.7.2011, e la nuova normativa non aveva modificato la L. n. 895 del 1997, art.
2 - che punisce la detenzione di armi o parti di esse
- ne' poteva essere considerata integratrice della norma penale, in quanto si era limitata a introdurre un dato di fatto (il caricatore non può più considerarsi parte di arma) che poteva avere rilevanza penale solo dopo l'entrata in vigore della norma che tale dato aveva introdotto.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso personalmente l'imputato, chiedendone l'annullamento per inosservanza della legge penale sostanziale, con riferimento all'art. 2 c.p., comma 2 nella parte in cui afferma che nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.
Il principio sancito dal D.Lgs. n. 204 del 2010 che esclude il caricatore - come aveva riconosciuto anche la sentenza impugnata - dal novero delle armi da fuoco, dalle parti di arma e dalle parti essenziali di arma è all'evidenza integrativo della norma penale, e quindi doveva essere applicato al caso de quo per il disposto dell'art. 2 c.p., comma 2. Il ricorrente, tra l'altro, era in buona fede, poiché, dopo aver acquistato la pistola, l'aveva regolarmente denunciata, omettendo di indicare nella denuncia che il venditore gli aveva consegnato un caricatore di ricambio.
A seguito di una denuncia contro di lui per il reato di cui all'art. 612 c.p. (dalla quale successivamente era stato assolto), aveva consegnato la pistola ai Carabinieri e con essa, a riprova della sua assoluta buona fede e convinzione di non dover denunciare il caricatore di ricambio, aveva consegnato anche il secondo caricatore. CONSIDERATO IN DIRITTO
È errata la motivazione della sentenza impugnata, in quanto, se il caricatore non fosse più parte di arma, come ha ritenuto il giudicante, l'imputato dovrebbe essere assolto dal reato ascrittogli perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a nulla rilevando che la detenzione del caricatore sia iniziata prima o dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 204 del 2010, e ciò in applicazione del principio dettato dall'art. 2 c.p., comma 2 secondo il quale nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato.
Ritiene, però, questa Corte che il caricatore debba essere ancora considerato parte di arma, poiché è un componente dell'arma specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile per il suo funzionamento.
Il D.Lgs. nell'indicare come parti di arma la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta, nonché ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato dallo sparo ha elencato in modo esemplificativo e non tassativo elementi dell'arma che debbono essere considerati parti d'arma da fuoco, ma sono tali anche altri componenti o elementi di ricambio specificamente progettati per un'arma da fuoco e indispensabili per il suo funzionamento.
Il funzionamento deve essere inteso non in astratto ma con riferimento alla funzione per cui il componente è stato progettato e alle caratteristiche dell'arma.
Molte armi da guerra, concepite per sparare a raffica, prive del caricatore non sono in grado di sparare secondo la tipica funzione per le quali sono state costruite, e quindi il caricatore risulta essere un componente essenziale al funzionamento dell'arma. Anche nelle armi comuni da sparo il caricatore è stato progettato per consentire alle armi semiautomatiche di sparare un certo numero di colpi a ripetizione, e quindi anche in questo caso il caricatore si rivela un componente indispensabile per il funzionamento e per il mantenimento dell'arma nella specifica categoria di cui fa parte. Vi è da aggiungere che non tutte le armi semiautomatiche sono in grado, senza il caricatore, di esplodere un colpo alla volta inserendo la cartuccia nel retro della canna, ma quel che rileva, al fine di considerare il caricatore una componente indispensabile per il funzionamento dell'arma è che il funzionamento deve essere inteso come quello della categoria a cui appartiene l'arma, e se si tratta di un'arma automatica o semiautomatica il caricatore è indispensabile per il funzionamento dell'arma come automatica o semiautomatica.
Questa interpretazione appare la più corretta anche dal punto di vista logico sistematico, perché dallo stesso testo di legge si desume, da una parte, che anche il silenziatore - parte non indispensabile per effettuare lo sparo del proiettile - è espressamente considerato parte di arma e, d'altra parte, è stato inserito tra le parti di armi il tamburo, che sostanzialmente ha una funzione analoga al caricatore.
Nel caso di specie, però, esiste un profilo in fatto che deve essere valutato dal giudice di merito, ai fini dell'applicazione o meno dell'art. 129 c.p.p.. Il ricorrente sostiene, senza essere smentito dalla motivazione della sentenza, che l'imputato ebbe a ricevere il secondo caricatore dal venditore della pistola (regolarmente denunciata) e che, sostanzialmente per errore di fatto, ha considerato il secondo caricatore un accessorio della pistola, tant'è che si premurò di consegnarlo alla Polizia giudiziaria, insieme alla pistola, quando questa gli fu richiesta dopo essere stato indagato per il reato di minacce. Nulla si dice sotto questo aspetto nella sentenza impugnata, e quindi la stessa deve essere annullata per omessa motivazione su un punto che, se confermato dagli atti, potrebbe determinare l'assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Gup del Tribunale di Rovigo per il corso ulteriore. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2013