Sentenza 23 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/01/2004, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2004 |
Testo completo
REPUBBLICA IN 24% IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto REVOCATORIA SEZIONE PRIMA CIVILE FALLIMENTARE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1741/01 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere - 2269 Cron. Dott. Carlo PICCININNI Consigliere 285 Rep. Dott. Sergio DI AMATO -Rel. Consigliere Ud. 09/05/2003 - Consigliere- Dott. Bruno SPAGNA MUSSO ha pronunciato la seguente 3 SENTENZA sul ricorso proposto da: RV IC FI SNC, in persona del legale elettivamente domiciliato rappresentante pro tempore, in ROMA VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso l'avvocato CARLO MARTUCCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VITTORIO ALONGI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO FISAC SRL, in persona del uratore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in 2003 ROMA PIAZZA NAVONA 49, presso l'avvocato FRANCO 1216 PANDOLFO, che 10 rappresenta e difende unitamente 1 all'avvocato GIANFRANCO BARELLI, giusta procura a margine della seconda pagina;
controricorrente avverso la sentenza n. 2945/99 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 30/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2003 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente l'Avvocato MOSCATI, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità о in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per o in subordine il rigetto del l'inammissibilità ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il fallimento della s.r.l. Fisac conveniva in giu- dizio, innanzi al Tribunale di Como, la s.n.c. SO DE & GL, già rappresentante di commercio della fallita per la zona di Napoli, chiedendo la revoca, ai sensi dell'art. 67 1. fall., dei pagamenti, per un im- porto complessivo di lire 68.938.198=, che la convenuta aveva ricevuto in conto provvigioni nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. Con sentenza del 26 maggio 1997, il Tribunale, ri- 2 tenuto che la domanda fosse stata proposta ai sensi del secondo comma dell'art. 67 1. fall., la rigettava per conoscenza dello stato di mancanza della prova della insolvenza. Il fallimento proponeva appello che la Corte di Milano accoglieva, ritenendo provata la conoscenza del- lo stato di insolvenza. In particolare, secondo la Cor- te territoriale, tale conoscenza poteva desumersi: a) dal mutamento delle modalità di pagamento delle provvi- gioni, corrisposte non più mediante bonifico bancario, ma attraverso autorizzazione a trattenere gli importi versati dai clienti della fallita;
b) dal fatto che ta- le mutamento, avvenuto in concomitanza con le allarman- ti notizie sulla grave crisi non solo della Fisac, ma dell'intero gruppo di cui la stessa faceva parte, era stata richiesta ed ottenuta dalla s.n.c. SO Fede- rico & GL quale conditio sine qua non per la prose- # cuzione del rapporto;
c) dalla assenza di altra spiega- zione del mutamento delle modalità di pagamento, consi- derata l'inattendibilità della allegata maggiore rapi- dità, considerato che i precedenti pagamenti erano av- venuti senza ritardo mediante bonifici bancari;
d) dal- la quotidianità dei rapporti tra le due imprese, per SO DE cui si doveva escludere che la s.n.c. & GL, malgrado avesse sede in luogo non raggiunto 3 dalla distribuzione della stampa locale che si era in- teressata dei fatti, non avesse avuto notizia della crisi e degli scioperi effettuati dai dipendenti sia per le retribuzioni non pagate, sia per il pericolo di perdere il posto di lavoro. s.n.c. SO DE Avverso detta sentenza GL propone ricorso per cassazione, deducendo tre mo- tivi. Il fallimento resiste con controricorso illustra- to anche con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione dell'art. 115, 1° comma, c.p.c. lamentan- do che la Corte di merito aveva riformato la decisione del primo giudice pur in assenza di nuovi elementi e senza neppure ammettere la prova articolata dal falli- mento per dimostrare la scientia decoctionis. In parti- colare, la Corte aveva ritenuto erroneamente significa- tivo il mutamento delle modalità di pagamento, trascu- nuovarando che la si giustificava con modalità l'interesse della ricorrente a ricevere prima quanto dovutole per far fronte a proprie esigenze sopravvenu- te. Del tutto apoditticamente, inoltre, la sentenza im- pugnata aveva ritenuto che le nuove condizioni fossero state imposte dall'agente, che è, invece, normalmente la parte più debole del contratto. 4 Con il secondo motivo la ricorrente deduce la vio- lazione dell'art. 115, 2° comma, c.p.c., lamentando che incomprensibilmente la Corte territoriale aveva ritenu- to che un agente con sede a Napoli potesse avere cono- sciuto notizie pubblicate da un giornale di Como non distribuito a Napoli. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la viola- zione dell'art. 67 1. fall., lamentando che la domanda di revoca dei pagamenti era stata accolta malgrado il fallimento non avesse offerto la prova della conoscenza dello stato di insolvenza. Le prime due censure, sebbene prospettate come ri- ferite a violazioni della legge processuale, propongono in realtà soltanto vizi della motivazione e sono infon- date. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ha desunto la conoscenza dello stato di insolvenza sia dal muta- # mento delle modalità di pagamento, prospettato come al- trimenti non spiegabile, sia dalla quotidianità dei rapporti con la società poi fallita. La Corte territo- riale, quindi, ha fatto applicazione del principio se- condo cui, sebbene condizione dell'azione revocatoria fallimentare prevista dal 2° comma dell'art. 67 1. fall. sia l'effettiva conoscenza e non la mera conosci- bilità dello stato di insolvenza (cfr., ex pluribus 5 da ultimo, Cass. 28 agosto 2001, n. 11289), l'effettiva conoscenza può comunque essere desunta in via indizia- ria, ove sussistano elementi di collegamento tra i sin- tomi conoscibili dello stato di insolvenza ed il terzo. In tale prospettiva, del tutto ragionevolmente, sono state valorizzate alcune circostanze attinenti ai rap- porti diretti tra la convenuta e la società debitrice: in particolare, dal mutamento delle modalità di paga- mento, chiesto ed ottenuto dal creditore, ben si può desumere la conoscenza dello stato di insolvenza in ba- se alla premessa che chi intrattiene rapporti d'affari con un soggetto in difficoltà adotta le cautele neces- sarie per il soddisfacimento dei suoi crediti;
egual- mente la conoscenza dello stato di insolvenza ben può essere desunta dalla quotidianità dei rapporti sulla base della premessa che chi ha tali rapporti con un im- prenditore è a conoscenza delle situazioni di crisi che determinano scioperi del personale. Il terzo motivo resta assorbito in quanto fondato sull'assunto, rimasto disatteso, che il fallimento non abbia offerto la prova della conoscenza dello stato di insolvenza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano co- me in dispositivo. P . Q . M . rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al rim- borso delle spese di liquidategiudizio in euro 2.000,00 per onorari e in euro 100,00 per esborsi, 01- tre spese generali e IVA. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 maggio 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore Giovanni Olla SexualSexy's Hi Amato Sergio Di Amato CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prime Su e Civile CANCELLIERE Andres Blanchi Deposit anaria 2004 NCELLIERE 7