Sentenza 24 giugno 2013
Massime • 1
Il caricatore di un'arma va considerato, anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 26.10.2010, n. 204, parte di arma, con la conseguenza che la vendita, la detenzione ed il porto di esso sono punibili ai sensi della L. n. 895 del 1967.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2013, n. 39209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39209 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 24/06/2013
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 2366
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 10018/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LECCE;
nei confronti di:
AC AB N. IL 09/03/1976;
avverso l'ordinanza n. 46/2013 TRIB. LIBERTÀ di LECCE, del 01/02/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
sentite le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il difensore avv. De Leonardis Cosimo e Palmisano Roberto che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 01.02.2013 il Tribunale di Lecce, costituito ex art. 309 c.p.p., in parziale accoglimento dell'istanza di riesame proposta da AC BI avverso il provvedimento 16.01.2013 del Gip del Tribunale di Brindisi che ne aveva disposto la custodia cautelare in carcere: a) preso atto dell'innovazione normativa introdotta dal D.Lgs. n. 204 del 2010 e della prima interpretazione data da questa Corte con la sentenza n. 869/12, Canovari, riteneva che i caricatori per arma da fuoco non dovessero considerarsi parti di armi soggetti a denuncia;
pertanto riteneva insussistenti i gravi indizi a carico del nominato indagato che era stato trovato in possesso, presso la sua abitazione, di quattro serbatoi per pistola cal. 7,65, due dei quali carichi, sia in ordine al reato sub A) della provvisoria incolpazione (detenzione illegale dei predetto caricatori) che quanto a quello, collegato, sub B (ricettazione degli stessi); b) riteneva invece sussistenti i gravi indizi in ordine al reato di cui al capo C) - possesso di segni distintivi contraffatti che simulavano la sua appartenenza alla Polizia stradale - in ordine al quale peraltro, ritenuta l'adeguatezza di misura meno afflittiva, disponeva gli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi che motivava l'impugnazione, limitata ai reati aventi ad oggetto i caricatori, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in particolare argomentando - in sintesi - nei seguenti termini: i caricatori per armi semiautomatiche, aventi una loro autonomia funzionale, dovevano essere classificati tra le parti di armi anche dopo l'entrata in vigore della nuova normativa;
nella pacifica sussistenza del fatto, dovendosi ritenere integrati i reati contestati ai capi A) e B), ricorrevano dunque anche i gravi indizi di colpevolezza;
si chiedeva dunque annullamento con rinvio. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso della pubblica accusa, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve essere accolto.
2. L'ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce, nella parte impugnata, si basa sulla prima interpretazione data da questa Corte di legittimità, con la sentenza di questa Sez. 1, n. 4050 in data 17.10.2012, Rv. 254190, Canovari, alla nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 204 del 2010. Il tema è stato però oggetto di approfondita e più matura riflessione da parte di questa stessa Corte che ha condotto, re melius perpensa, a diversa conclusione. Una corretta analisi del testo di legge nella parte d'interesse (D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2, lett. b) deve invero far concludere che il caricatore, pure nella sua singola individualità (anche non inserito nell'arma), va qualificato parte di arma anche ai sensi della vigente disciplina normativa. Valgono dunque le seguenti considerazioni, posto che nella categoria in esame (parte di arma) rientra, a tenore letterale della norma citata, prima parte, "qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile per il suo funzionamento":
a) un caricatore (serbatoio mobile per un'arma da fuoco) è progettato specificamente per essere utilizzato in tale sua funzione, quale elemento di un'arma da fuoco, eventualmente di ricambio;
in sè, isolatamente considerato, non avrebbe altra funzione;
al contrario gli aspetti morfologici (dimensioni, consistenza, elementi di aggancio o di inserimento, ecc.) conducono all'unica conclusione logica e di senso, e cioè che l'oggetto è stato specificamente progettato quale parte (componente o elemento di ricambio) di una determinata arma da fuoco;
b) il fatto stesso che la legge comprenda nella categoria parti di armi non solo i componenti, ma anche gli elementi di ricambio, convalida l'interpretazione qui sostenuta, posto che un caricatore, che si inserisce proprio in ricambio di un altro, rappresenta tipico e - per dato di comune esperienza - usuale elemento intercambiabile;
l'argomento è rafforzato dalla dizione qualsiasi (sempre che sia indispensabile per il funzionamento, su cui v. infra) che impone di escludere pretese limitazioni oggettive;
c) il caricatore soddisfa anche il secondo requisito (richiesto in via congiuntiva dalla norma) dell'indispensabilità per il funzionamento dell'arma, atteso che è del tutto evidente che il concetto di funzionamento, ai fini in parola, non può essere inteso in astratto, ma con riferimento alla specifica funzione per cui quel componente è stato progettato;
tale interpretazione viene imposta, già in via semplicemente letterale, dalla congiunzione "e" che lega in un senso compiuto la specifica progettazione al funzionamento;
con riferimento ad una pistola semiautomatica, per la quale un caricatore sia stato progettato, esso consente di sparare colpi a ripetizione, diventando così indispensabile per il funzionamento di un'arma da fuoco di quella categoria;
ed invero, se pure potesse ammettersi che una tale arma possa anche funzionare a colpo singolo, con caricamento manuale, da ciò trarre la conclusione che la legge abbia considerato il caricatore parte non indispensabile significherebbe presupporre che il legislatore abbia considerato normale un uso anomalo e del tutto sporadico ed eventuale (nonché abbia avuto un'idea tecnologicamente antiquata delle armi), il che in sede interpretativa non può essere ammesso;
d) l'elencazione (in particolare la canna, il fusto, ecc.) che segue l'indicazione di cui alla prima parte deve intendersi meramente esemplificativa e non tassativa;
in tal senso milita il costrutto logico-sintattico, posto che la locuzione in particolare segue una definizione di carattere generale (qualsiasi componente o elemento di ricambio...indispensabile al funzionamento); se tale elencazione avesse voluto avere, nell'intenzione del legislatore, valore tassativo, essa sarebbe stata espressa in termini di pura elencazione, autonoma ed in sè completa (sono parti di arma..), senza previa definizione generale, che dunque è quella che determina la delimitazione del concetto nella sua valenza giuridica;
è poi evidente che se tale elencazione fosse tassativa, sarebbe gravemente manchevole (lasciando fuori elementi indispensabili per il funzionamento, quali il grilletto e il percussore, che non si ritrovano neppure nell'indicazione delle parti essenziali); deve allora concludersi che si tratta (pur nell'ambito di una discutibile tecnica legislativa) di un'elencazione esemplificativa, non esaustiva, volta a dirimere eventuali dubbi su elementi che avrebbero potuto ingenerare incertezze;
e) risulterebbe poi davvero incomprensibile, nella pretesa lettura tassativa, che la norma comprenda tra le parti di arma il tamburo (che è il serbatoio per i revolver), che dunque rimane parte di arma ad ogni effetto, e non il caricatore (serbatoio per le pistole): si tratterebbe di una differenziazione del tutto irragionevole, posta l'identica funzione (consentire colpi ripetuti);
f) risulterebbe poi ancora incomprensibile, sempre nell'ottica qui contrastata, che il caricatore sia rimasto parte di arma per quanto attiene le armi da guerra (non essendovi stata in tal senso immutazione normativa), e non lo sia più per le armi comuni da fuoco, trattandosi dello stesso oggetto con la medesima funzione;
ed infatti è sì vero che un'arma da guerra è res illicita per i privati in toto, ma l'oggetto singolo, in sè considerato, ove lo si dovesse ritenere parte non essenziale, dovrebbe essere ritenuto irrilevante anche in relazione alle armi da guerra;
g) del tutto inammissibile, infine, risulterebbe che debba essere considerato parte di arma - perché positivamente indicato come tale - il silenziatore (dispositivo per attenuare il rumore di uno sparo) e non il caricatore che è determinante per lo sparo stesso. Conforta poi l'interpretazione qui sostenuta la rado della legge che si muove nella direzione di rendere più stringente il controllo sulle armi e meno facile la loro diffusione incontrollata, ratto che sarebbe facilmente elusa qualora si ritenesse i caricatori, ove esclusi dalla categoria di parti di armi, non più soggetti a denuncia e ad ogni altra connessa regolamentazione, con l'inaccettabile conseguenza che ne sarebbero consentiti acquisto e possesso senza limiti, così accordando maggiore ed incontrollata potenzialità di fuoco ai possessori (legittimi o abusivi) di armi da sparo. In particolare le diffuse e devastanti conseguenze sul piano della moltiplicazione della potenzialità di fuoco di gruppi criminali, senza poter intervenire con salvifici atti di sequestro e di arresto per il possesso dei soli caricatori, così riducendo in modo significativo la doverosa attività statale di prevenzione dei reati, specie i più gravi (quelli associativi e di sangue), rendono evidente che non può essere corretta un'interpretazione che attribuisca tale - invero sconcertante - voluntas alla riforma in esame (che, di contro, come si è già rilevato, è improntata a ben altro rigore).
Tanto ritenuto, risulta agevole considerare l'infondatezza della contraria tesi che si basa sull'esclusione del caricatore dall'elenco di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 19 come risultante dalla modifica apportata dal D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 5, comma 1, lett. l: ed invero, una volta ritenuto che il caricatore sia parte di arma perché rientrante direttamente nella definizione di cui alla prima parte della norma sopra citata (qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un'arma da fuoco ed indispensabile per il suo funzionamento), ed una volta ritenuto ancora che l'elencazione di cui alla seconda parte (in particolare...ecc.) non sia tassativa, e dunque non escludente il caricatore dalla categoria, la cancellazione del caricatore dall'art. 19 cit., come modificato, perde significato a questi fini. Il L. n. 110 del 1975, art. 19, invero, non pone la definizione di parte di arma, a differenza del D.Lgs. n. 2014 del 2010, art. 2, ma si limita ad indicare le parti di arma per le quali, in caso di loro trasporto, si impone il previo avviso all'autorità di P.S.. È vero che, prima del D.Lgs. n. 204 del 2010, l'indicazione fornita dall'art. 19 cit. era considerata di significato sostanzialmente definitorio, ma ciò semplicemente perché la specifica normativa non comprendeva ancora un'esplicita definizione di parte di arma. Dall'avvenuta cancellazione della parola caricatori dal cit. art. 19 non può dunque trarsi conclusione escludente in via generale, posto che ora la definizione della categoria sussiste nel D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2, come sopra motivato. L'abolizione dell'obbligo di previo avviso all'autorità di P.S. per la condotta di trasporto di caricatori resta dunque un'incongruenza, rispetto agli obblighi generali di denuncia ed altro relativi alle parti di armi, ma non è argomento per superare l'evidente inclusione dei caricatori nella categoria parti di armi, come qui sostenuto e deciso sulla base del testo normativo. Peraltro, a ben vedere, la rilevata incongruenza è solo relativa, posto che l'obbligo in concreto gravava solo su chi avesse denunciato l'arma (o una sua parte), mentre il detentore abusivo, versando in illicito ab origine, non si sarebbe certo autodenunciato avvisando l'autorità di P.S. del trasporto : dunque non vi è incongruenza sul piano dell'attività repressiva delle posizioni illegali (per le quali è sufficiente, per sequestro ed arresto, acquisto, possesso e porto, e quest'ultimo, in tal caso, coincide con il trasporto), mentre l'esclusione del trasporto dei caricatori per i possessori leciti (che abbiano denunciato il possesso dell'arma o di una sua parte) ben può rientrare nella plausibile discrezionalità del legislatore, atteso che in caso di trasferimento permane comunque l'obbligo di nuova denuncia secondo il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38 e art. 58 del relativo Regolamento, così rendendosi possibile la continua tracciabilità dell'arma o della sua parte.
In conclusione deve affermarsi che il caricatore per arma da fuoco, anche nella sua individualità, disgiunto dall'arma cui può inerire, costituisce "parte di arma" anche ai sensi della vigente normativa ed è quindi soggetto ai relativi obblighi di legge.
3. In definitiva, accolto il ricorso, l'ordinanza impugnata deve essere annullata in parte qua per violazione di legge, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e B) della provvisoria incolpazione, con rinvio al Tribunale di Lecce per nuovo esame che tenga conto, ex art.627 c.p.p., comma 3, del principio di diritto come sopra indicato,
incidente sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 c.p.p. - Ovviamente consegue che, se del caso, dovranno essere rivalutati, in esito a tale primo giudizio, anche i profili rilevanti ex artt. 274 e 275 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla detenzione dei caricatori e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Lecce. Così deciso in Roma, il 24 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2013