Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
La detenzione ed il porto di caricatori di arma comune da sparo non è più prevista come reato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che non contempla detti caricatori tra le "parti di armi", categoria nella quale essi, invece, rientravano in precedenza ai sensi dell'art. 19 legge 18 aprile 1975, n. 110. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, essendo stato modificato un elemento normativo di natura extrapenale e essendosi quindi verificato un fenomeno successorio ex art. 2 cod. pen., non sono più punibili anche i fatti commessi in precedenza).
Commentario • 1
- 1. Aggressione con spray è lesione aggravata (Cass. 10889/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 marzo 2018
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 gennaio – 6 marzo 2017, n. 10889 Presidente Carcano – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bolzano il 04/06/2014 che aveva affermato la responsabilità di V.F. in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 cod. pen.), commessi spruzzando negli occhi della guardia forestale, M.R. , uno spray urticante e la pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso l'imputato che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2012, n. 4050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4050 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2012
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 869
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - N. 21850/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR IM, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 9 febbraio 2012 della Corte di appello di Lecce n. 1209/2011 R. Gen. Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita, nella pubblica udienza del 17 ottobre 2012, la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del pubblico ministero presso questa Corte di cassazione, in persona del sostituto procuratore generale, dott. FODARONI Maria Giuseppina, la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per la detenzione del caricatore di cui al capo C), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con rinvio per rideterminazione della pena e rigetto nel resto;
udito il difensore dell'imputato, in persona dell'avvocato De Leonardis IM, il quale ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. In parziale riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi in data 3 marzo 2011, impugnata dall'imputato, la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 9 febbraio 2012, ha rideterminato la pena inflitta a NO IM, con la riduzione prevista per il giudizio abbreviato, in anni quattro e mesi otto di reclusione ed Euro 1.400,00 di multa per i delitti, unificati nella continuazione, di detenzione di una pistola clandestina calibro 7,65 con munizioni (capo a); detenzione di munizioni di armi da guerra e di un caricatore modificato e allungato per pistola calibro 9 (capo b); detenzione di altro caricatore calibro 9 e di cartucce cal. 9x21 e cal. 12 (capo c); e ricettazione della pistola e munizioni suddette (capo d); ha, inoltre, rideterminato la pena inflitta al NO per l'ulteriore delitto di illecita detenzione di grammi 78,3 di marijuana (capo d), non riconosciuto in continuazione con i reati in materia di armi, in anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 4.000,00 di multa;
complessivamente, pertanto, al NO è stata inflitta la pena di anni sei di reclusione ed Euro 5.400,00 di multa.
A ragione della decisione la Corte, premessa la pacifica detenzione (non essendo stato impugnato il capo della sentenza in tema di responsabilità) delle armi, munizioni e droga suddette, accertata nel medesimo contesto spazio temporale, presso l'abitazione del NO, in Francavilla Fontana, il 21 ottobre 2010, ha respinto la nuova eccezione difensiva, giustificata dalla sopravvenuta entrata in vigore, il 1 luglio 2011, del D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in materia di armi, che escluderebbe i caricatori, oggetto di contestazione nei capi b) e c) della rubrica, dalla nozione di "parte" di arma da fuoco e, quindi, la rilevanza penale della loro detenzione;
ha, inoltre, negato l'estensione della continuazione al reato in materia di sostanze stupefacenti di cui al capo d), perché violazione non soltanto eterogenea, ma del tutto estranea alla preventiva preordinazione comprendente solo i delitti relativi alle armi, di cui ai capi a), b), c) ed e), come da dichiarazioni dello stesso imputato;
ha, poi, ritenuto corretta l'applicazione della contestata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, alle sole violazioni della legge sulle armi, non avendo essa inciso sulla determinazione della pena per il reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti;
ha, tuttavia, ritenuto eccessiva la pena inflitta all'imputato, in primo grado, nella complessiva misura di anni nove di reclusione ed Euro 7.800 di multa, riducendola nei termini suddetti.
2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il NO personalmente, il quale deduce tre motivi.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza dell'alt. 2 d.lgs. n. 204 del 2010 di attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di armi da fuoco, sottolineando che esso ha integrato l'art. 1 del precedente D.Lgs. n. 527 del 1992 introducendo il comma 1-bis, che contiene alcune disposizioni definitorie e, in particolare, quella che individua le "parti" di arma da fuoco senza includervi il caricatore;
erroneamente, quindi, sarebbe stata confermata la penale responsabilità del NO con riguardo alla detenzione dei caricatori di cui ai capi b) e c) della rubrica.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l'omessa motivazione sul richiesto riconoscimento del vincolo della continuazione anche rispetto al delitto in materia di sostanze stupefacenti e non solo tra i reati in tema di armi.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l'omessa motivazione in merito alla sua richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
1.1. Il primo motivo merita accoglimento.
Il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, d'ora in avanti indicato come D.Lgs. n. 204 del 2010, recante "Attuazione della direttiva 2008/51/CE che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi", entrato in vigore il 1 luglio 2011, consta di otto articoli e prevede la modifica e l'integrazione di diverse disposizioni di legge regolanti la materia. L'art. 2, in particolare, modifica il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.527, che aveva recepito la precedente direttiva 91/477/CEE, e introduce l'art.
1-bis nel quale sono fornite le definizioni di "arma da fuoco", di "parte" e "parte essenziale" di essa, di "munizione", di "tracciabilità", di "intermediario" e di "armaiolo". Per quanto qui rileva, è definita "parte" di un'arma da fuoco:
"qualsiasi componente o elemento di ricambio, quando sia "specificatamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento".
Vengono elencati, in particolare: "la canna;
il fusto;
la carcassa;
il carrello;
il tamburo;
l'otturatore; il blocco di culatta". Inoltre, sebbene sia privo del requisito della indispensabilità al funzionamento, viene, per la prima volta, indicato come parte di arma da fuoco anche "ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco", cioè il "silenziatore", prima considerato accessorio, il cui impiego era già espressamente vietato nell'attività venatoria (art. 21 della Legge quadro sulla caccia, 11 febbraio 1992, n. 157). In precedenza le "parti" di arma erano elencate solo nella L. 18 aprile 1975, n. 110, contenente "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi", e, segnatamente, nell'art. 19 di essa, relativo al "trasporto di parti di armi". Quest'ultima norma non menzionava l'otturatore, il blocco di culatta e il silenziatore;
mentre il caricatore, già inserito nel suddetto art. 19, non essendo stato riportato nell'elenco delle "parti" di arma da fuoco di cui al D.Lgs. n. 527 del 1992, nuovo art.
1-bis è stato coerentemente cancellato dal predetto elenco con la modifica dell'art. 19 apportata dallo stesso D.Lgs. n. 204 del 2010 (art. 5, comma 1, lett. l). Sulla base della precedente normativa il caricatore era considerato "parte" di arma e, come tale, se di riserva o come caricatore supplementare e, quindi, dal secondo caricatore in poi, doveva essere denunciato insieme all'arma che lo utilizzava;
secondo la disciplina attuale, invece, esso risulta declassato ad accessorio, come il cannocchiale, i variatori di strozzatura, il freno di bocca, i contrappesi, i visori notturni, oggetti non sottoposti ad alcuna limitazione dalla normativa sulle armi, come esplicitato anche nella recente Circolare del Ministero dell'Interno in data 24 giugno 2011 n. 557/AS/10900(27)9.
Il caricatore di arma da fuoco può, dunque, essere liberamente detenuto anche da chi sia privo di una qualunque licenza per armi e non è più obbligatorio denunciarne il possesso, ne' giustificarne (per quelli in passato già denunziati) il venir meno della sua disponibilità (es. caricatori rotti ed "eliminati" senza particolari procedure burocratiche). Anche il porto di un caricatore (privo di munizioni), indipendentemente dalla ricorrenza di un giustificato motivo, è legittimo, non essendo più considerato parte di arma e il trasporto dello stesso, come si è detto, non soggiace più all'obbligo di avviso, previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 19 cit..
In conclusione, conformemente alla normativa sulla successione di leggi penali di cui all'art. 2 cod. pen., secondo la quale la modifica di un elemento normativo di natura extrapenale assume effetto retroattivo se il medesimo integri la fattispecie penale in tal modo venendo a partecipare della natura di questa (Sez. U, n. 2451 del 27/09/2007, dep. 16/01/2008, Magera, Rv. 238197; Sez. 3, n. 15481 del 11/01/2011, dep. 18/04/2011, Guttà, Rv. 250119), deve affermarsi che la detenzione di caricatori di arma da fuoco non è più prevista come reato, sulla base del D.Lgs. n. 527 del 1992, art.
1-bis inserito dal D.Lgs. n. 204 del 2010, art. 2 in relazione alla
L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 2 e 7 come sostituiti rispettivamente dalla L. 14 ottobre 1974, n. 497, artt. 10 e 14. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio con riguardo alle condanne inflitte per i soli caricatori di cui ai capi b) e c) della rubrica delle imputazioni, con la precisazione, quanto alla contestazione formulata nel capo b), che non risulta la destinazione del caricatore ivi indicato ad un'arma da guerra, sicché va applicata la disciplina più favorevole al reo. Secondo una tesi interpretativa condivisa dal rappresentante del pubblico ministero nell'odierna udienza, infatti, la detenzione di un caricatore per arma da guerra dovrebbe ritenersi ancora vietata, sia perché nell'art 19 si fa espresso riferimento "ai caricatori per armi comuni", sia perché sono rimasti vigenti la L. 2 ottobre 1967, n. 895, artt. 1 e 2 ("Disposizioni per il controllo delle armi"), che puniscono la vendita e la detenzione di "parti" di armi da guerra "atte all'impiego", che non rientrerebbero nell'elenco definitorio di cui al D.Lgs. n. 527 del 1992, art.
1-bis cit.. 1.2. Il secondo motivo di ricorso è del tutto generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di appello dato ampia e coerente motivazione, non specificamente censurata dal ricorrente, dell'esclusione del delitto di illecita detenzione di sostanza stupefacente dall'unico disegno criminoso comprendente, invece, i plurimi reati di illecita detenzione di armi e munizioni, e ciò non solo per l'eterogeneità dei delitti ma anche per le ragioni di contingente difesa, che, secondo le dichiarazioni rese dallo stesso imputato nel corso del suo interrogatorio, avevano determinato il suo armamento, del tutto indipendenti dal pur riconosciuto uso personale della marijuana illecitamente detenuta, perché risultata di quantità idonea, secondo la stima del consulente tecnico tossicologico, a fornire circa 68,5 dosi medie giornaliere.
1.3. Il terzo motivo è fondato.
E, invero, nonostante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, negata dal primo giudice, abbia formato oggetto di esplicita richiesta da parte dell'imputato appellante, sulla base dello specifico richiamo del suo comportamento successivo al reato, contraddistinto dalla piena collaborazione con l'autorità giudiziaria, tale motivo di impugnazione risulta totalmente ignorato dal giudice di appello che non ha dedicato ad esso alcuna menzione. E ciò integra il vizio di motivazione denunciato, giacché deve ritenersi illegittima la motivazione della sentenza d'appello che ometta ogni apprezzamento sulla sussistenza e rilevanza dei fattori attenuanti specificamente indicati, come nel caso in esame, nei motivi d'impugnazione (conforme: Sez. 6, n. 46514 del 23/10/2009, dep. 03/12/2009, Tisci, Rv. 245336).
2. Alla luce di quanto precede la sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente alla ritenuta illegittima detenzione dei caricatori indicati nei capi b) e c) della rubrica, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e annullata con rinvio quanto al trattamento sanzionatorio, tenuto conto dell'omessa decisione sulle circostanze attenuanti generiche specificamente richieste.
Nel resto il ricorso va respinto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla detenzione dei caricatori contestati ai capi B) e C), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
annulla parimenti la sentenza impugnata in relazione alle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto e sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2013