Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2012, n. 4050
CASS
Sentenza 17 ottobre 2012

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Massime1

La detenzione ed il porto di caricatori di arma comune da sparo non è più prevista come reato a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1 bis, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, inserito dall'art. 2, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, che non contempla detti caricatori tra le "parti di armi", categoria nella quale essi, invece, rientravano in precedenza ai sensi dell'art. 19 legge 18 aprile 1975, n. 110. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto che, essendo stato modificato un elemento normativo di natura extrapenale e essendosi quindi verificato un fenomeno successorio ex art. 2 cod. pen., non sono più punibili anche i fatti commessi in precedenza).

Commentario1

  • 1Aggressione con spray è lesione aggravata (Cass. 10889/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 marzo 2018

    Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 24 gennaio – 6 marzo 2017, n. 10889 Presidente Carcano – Relatore Villoni Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento, Sezione Distaccata di Bolzano ha confermato quella emessa dal Tribunale di Bolzano il 04/06/2014 che aveva affermato la responsabilità di V.F. in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale (artt. 337 cod. pen.) e lesioni personali aggravate (artt. 582, 585 cod. pen.), commessi spruzzando negli occhi della guardia forestale, M.R. , uno spray urticante e la pena, condizionalmente sospesa, di sette mesi di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto personalmente ricorso l'imputato che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2012, n. 4050
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4050
Data del deposito : 17 ottobre 2012

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