TRIB
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 17/11/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Velletri
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 6130/2023
Il Giudice AN AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GALA MARZIA/DE SANTIS FABIO
MASSIMO ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 [...]
( Indirizzo Telematico;
Pt_2 C.F._3
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AM NC resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ctu ha acclarato l'esistenza di una patologia al rachide lombare derivata dall'attività lavorativa di operatrice ecologica svolta. I testi hanno del resto confermato che l'attrice era tenuta a compiere atti che implicavano un sovraccarico del rachide lombare: soprattutto svuotare il carrello con i rifiuti.
Il ctu ha correttamente rilevato che la voce del d.m. 12.7.2000 più pertinente non è la n.192, come ipotizzato dall'attrice, ma la n.193, posto che si tratta comunque di patologia vertebrale lieve;
tanto risulta anche dalla visita condotta dal ctu.
Il grado di invalidità è del 6% a decorrere dall'1.1.24, sebbene vi sia un refuso nella c,t.u. che, a p.5, parla di 2025; che si tratti dell'1.1.24 risulta dal fatto che il pensionamento si ebbe nel 2024, e quindi da tale epoca in poi (2025) la situazione di sovraccarico non può essere peggiorata.
Gli interessi sulla prestazione decorrono dal 121° giorno successivo all'1.1.24
Spese di lite secondo soccombenza (valore indeterminabile basso).
P.Q.M.
Accerta in capo all'attrice una invalidità permanente del 6% a decorrere dall'1.1.24, e condanna l' al pagamento della indennità corrispondente, CP_1
oltre interessi legali ex art.16, co.6 l. n.412/91 dal 121° giorno successivo;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' e lo condanna alla CP_1
rifusione delle spese, liquidate in €4.700 per compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi ai procuratori antistatari attorei.
Pag. 2 di 3 Il Giudice
AN AN
Pag. 3 di 3
sezione lavoro 1° grado
N.R.G. 6130/2023
Il Giudice AN AN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
In nome del popolo italiano nella causa proposta da
, ( ) rappresentato/a e Parte_1 C.F._1
difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti GALA MARZIA/DE SANTIS FABIO
MASSIMO ) Indirizzo Telematico;
C.F._2 [...]
( Indirizzo Telematico;
Pt_2 C.F._3
ricorrente contro
), rappresentato/a e difeso/a dall'Avv.to/dagli Avv.ti CP_1 P.IVA_1
AM NC resistente
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: come da ricorso.
Per la parte resistente: come da memoria costitutiva.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La ctu ha acclarato l'esistenza di una patologia al rachide lombare derivata dall'attività lavorativa di operatrice ecologica svolta. I testi hanno del resto confermato che l'attrice era tenuta a compiere atti che implicavano un sovraccarico del rachide lombare: soprattutto svuotare il carrello con i rifiuti.
Il ctu ha correttamente rilevato che la voce del d.m. 12.7.2000 più pertinente non è la n.192, come ipotizzato dall'attrice, ma la n.193, posto che si tratta comunque di patologia vertebrale lieve;
tanto risulta anche dalla visita condotta dal ctu.
Il grado di invalidità è del 6% a decorrere dall'1.1.24, sebbene vi sia un refuso nella c,t.u. che, a p.5, parla di 2025; che si tratti dell'1.1.24 risulta dal fatto che il pensionamento si ebbe nel 2024, e quindi da tale epoca in poi (2025) la situazione di sovraccarico non può essere peggiorata.
Gli interessi sulla prestazione decorrono dal 121° giorno successivo all'1.1.24
Spese di lite secondo soccombenza (valore indeterminabile basso).
P.Q.M.
Accerta in capo all'attrice una invalidità permanente del 6% a decorrere dall'1.1.24, e condanna l' al pagamento della indennità corrispondente, CP_1
oltre interessi legali ex art.16, co.6 l. n.412/91 dal 121° giorno successivo;
pone le spese di ctu definitivamente a carico dell' e lo condanna alla CP_1
rifusione delle spese, liquidate in €4.700 per compensi, oltre 15% e accessori di legge, da distrarsi ai procuratori antistatari attorei.
Pag. 2 di 3 Il Giudice
AN AN
Pag. 3 di 3