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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 22/01/2024, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 233/2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Annalisa Franciosa, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e condannare l' all'erogazione CP_1 dell'indennità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda amministrativa;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare l'inammissibilità della domanda ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 29.1.2023, la sig.ra esponeva di aver proposto precedente Parte_1
1 ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 1224/2022), dinanzi al Tribunale di Avellino, per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa.
Rappresentava che il C.T.U. incaricato nel corso di detto procedimento, dott.ssa Per_1
, espletate le operazioni peritali, aveva depositato la relazione di consulenza
[...] tecnica, concludendo per l'assenza del requisito.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito dalle conclusioni del nominato C.T.U. e che, in seguito alle osservazioni, il C.T.U. non aveva rivisto la stima.
Rappresentava che il quadro clinico di cui era affetta avrebbe dovuto portare a conclusioni ben diverse.
Evidenziava di essere affetta da una serie di patologie concomitanti che avevano subito un'evoluzione in peius a causa della severa artrosi polidistrettuale e della presenza della coxartrosi bilaterale e della spondiloartrosi.
Lamentava che la concomitanza dell'obesità con le predette patologie avevano determinato nel tempo un notevole immobilismo, tale per cui aveva difficoltà nel mantenere la posizione eretta.
Evidenziava un aggravamento della situazione cardiologica a seguito dell'ultimo ricovero ed intervento di angioplastica e segnalava la presenza di una cardiopatia ischemica cronica.
Rappresentava, altresì, che il C.T.U. aveva omesso le seguenti patologie: esiti di intervento di tiroidectomia da pregressa iperplasia tiroidea e successivo intervento per asportazione di nodulo sospetto in loggia sinistra, in cura farmacologica per ipotiroidismo, esiti di isteroannessectomia per utero fibromatoso, esiti di colicistectomia per litiasi biliare.
Precisava che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento delle condizioni di invalidità con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa e dell'assenza di ricovero in con retta a carico dello Stato. CP_2
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità ed indeterminatezza.
Affermava l'insussistenza dei requisiti extra sanitari e, di conseguenza, dell'interesse
2 ad agire ex art. 100 c.p.c..
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per difetto del requisito sanitario.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta ed allegata da parte ricorrente, anche in corso di causa, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte della stessa dott.ssa , la quale, conclusa l'attività, depositava la relazione integrativa Persona_1 in data 2.10.2023.
Acquisita la documentazione ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è in parte infondato ed in parte inammissibile, nei sensi di cui appresso, e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
Pertanto, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui
è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico, che la parte ricorrente ha l'onere di indicare in ricorso.
Ciò premesso, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dalla ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta, la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione
3 del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario (Cass. lav., 28051/2020: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art.
149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
Ciò detto, nel caso in esame, il C.T.U., dott.ssa , nella relazione Persona_1 integrativa versata in atti, ha affermato quanto segue: “Innanzitutto è bene ricordare che la sottoscritta, a seguito della visita medico legale svolta in data 5 ottobre 2022, formulava diagnosi di artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale in soggetto in eccedenza ponderale, cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico, diabete mellito tipo ii in trattamento con ipoglicemizzanti orali in assenza di complicanze d'organo e riteneva che tali malattie non si rivelassero sufficienti per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. A seguito del precedente giudizio sopravveniva la seguente documentazione medica: - Ricovero presso dal 24 al 26 gennaio 2023 per Organizzazione_1 angiografia coronarica destra e sinistra con PCI ed impianto di stent medicato. La signora , Pt_1 già affetta da una cardiopatia ipertensiva, veniva trattata nel gennaio 2023 per una cardiopatia ischemica cronica con stenosi critica del ramo interventricolare anteriore. Come si evince dalla lettera di dimissione, la ricorrente è stata dimessa in buone condizioni emodinamiche, asintomatica e clinicamente stabile. In pratica l'occlusione (stenosi) delle arterie coronariche si sviluppa quando le arterie coronariche – cioè i vasi sanguigni che pompano al cuore il sangue– si danneggiano a causa di placche che si formano al loro interno a causa dell'accumularsi del colesterolo. Queste placche restringono lo spazio in cui scorre il sangue riducendone la quantità che arriva al cuore. La diminuzione del flusso sanguigno causa un insufficiente nutrimento del muscolo cardiaco in condizioni di aumentata domanda (ad esempio uno sforzo fisico) causando il tipico dolore al petto (angina pectoris) che si verifica quando la richiesta di sangue da parte del miocardio è superiore all'offerta data dai vasi coronarici stenotici. Una situazione reversibile che può peggiorarsi quando si ha una chiusura completa di una o più arterie coronariche, sfociando nell'attacco di cuore o infarto cardiaco
4 (infarto miocardico). Nel caso della ricorrente la stenosi è stata prontamente trattata con impianto di stent medicato ed angioplastica percutanea, prima che si verificasse un infarto miocardico. L'esame ecografico eseguito dopo il trattamento della stenosi, ha evidenziato un quadro cardiovascolare stabile ed emodinamicamente valido, difatti la frazione di eiezione (FE) cardiaca della ha un valore Pt_1 del 60%. La FE, sia in ambito medico-legale che cardiologico, è un indice di funzionalità cardiaca che si basa sulla misurazione della quantità di sangue espulsa dal cuore ogni volta che si contrae, espressa in percentuale;
un valore normale si aggira attorno al 50% ma vien da sé che, a seguito di un intervento di angioplastica atto a migliorare l'afflusso di sangue al cuore, la FE migliori ancor di più come nel caso della . Dunque, alla luce di quanto finora analizzato, appare evidente che Pt_1 sebbene la signora sia affetta da una cardiopatia ischemica cronica trattata con Parte_1 applicazione di PCI e Stent, ad oggi il quadro emodinamico risulta ben compensato e, dallo studio delle certificazioni annesse, non emergono elementi che evidenzino un quadro di scompenso cardio- vascolare tale da compromettere in maniera determinante lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Oltre al quadro cardiologico, come già precedentemente precisato nell'ATP, la signora Pt_1
è affetta da un'artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale senza però che ci sia una severa compromissione del quadro motorio difatti si ricorda che la ricorrente è venuta a visita deambulando autonomamente in compagnia della figlia e dall'esame obiettivo, è stato possibile apprezzare una massa muscolare ancora normotrofica e normotonica e non sono emersi deficit neurologici che potessero giustificare una severa compromissione della deambulazione”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il C.T.U. ha così concluso: “Pertanto, alla luce di quanto emerso dallo studio della documentazione medica, il quadro patologico della ricorrente non si rivela sufficiente per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, per cui la ricorrente è da considerarsi sprovvista dei requisiti necessari per la concessione del suddetto beneficio, sul piano clinico e medico legale, ai sensi della legge
18/80 e 508/88”.
Rispetto, poi, agli argomenti riportati a sostegno del ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. ed esaminata la certificazione medica sopravvenuta, in sede di relazione integrativa il C.T.U. osservava che: “Nel ricorso dell'avvocato viene ripetutamente ribadito che la signora on doppio appoggio, ma in realtà non solo dalla visita ciò non è emerso, Parte_2 Org ma inoltre dalla documentazione esibita, non vi è alcun riscontro di prescrizioni, da parte dell' di appartenenza, di presidi volti a facilitare gli spostamenti in ambiente intra o extra domestico quali carrozzina a rotelle o girello, né tantomeno sono presenti indagini specialistiche che accertino un'impossibilità deambulatoria o un marcato deficit motorio”.
Il C.T.U., dunque, confermava la precedente valutazione.
2. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
5 Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Più nel dettaglio, il C.T.U. ha rilevato che: il quadro emodinamico risulta ben compensato e non emergono elementi che evidenzino un quadro di scompenso cardio- vascolare tale da compromettere in maniera determinante lo svolgimento degli atti quotidiani della vita;
la signora è affetta da un'artrosi polidistrettuale a Pt_1 moderato impegno funzionale, senza però che ci sia una severa compromissione del quadro motorio.
In altri termini, il C.T.U. ha già correttamente valutato lo stato fisico della ricorrente, sia sulla base delle evidenze cliniche e della documentazione allegata.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano destituiti di fondamento.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c..
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di
6 fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti, in maniera generica, la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
In tal caso, infatti, deve reputarsi che la parte opponga alla stima espressa dal C.T.U. un mero dissenso diagnostico, non basato su di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (che ricorre, ad esempio, in caso di omissioni di ineludibili accertamenti strumentali), ed insufficiente a giustificare l'invalidazione dell'operato del consulente d'ufficio e la rinnovazione della C.T.U., così come ritenuto in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36259: “Nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”; Cassazione civile, sez. III, 05/09/2022, n. 26104: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”; conformi:
Cassazione civile, sez. lav., 08/10/2020, n. 21742; Cassazione civile, sez. lav.,
11/07/2019, n. 18701; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2019, n. 276; Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2014, n. 23662; Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2013, n.
28619; Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2012, n. 1652; Cassazione civile, sez. lav.,
25/10/2010, n. 21805; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9988; Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2008, n. 8654; Cassazione civile, sez. lav., 13/08/2004, n.
7 15796; Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2004, n. 7341; Cassazione civile, sez. lav.,
28/10/2003, n. 16223; Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2002, n. 11467; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2002, n. 6432; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/1998, n. 751;
Cassazione civile, sez. lav., 21/01/1998, n. 530; in tal senso, anche Tribunale di Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e
l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano
i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”).
Ebbene, in sede di relazione integrativa, come sopra già esposto, il C.T.U. ha confermato le risultanze della consulenza già affoliata in atti, ribadendo, dunque, che il quadro patologico della ricorrente non si rivela sufficiente per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ciò può ritenersi di per sé fattore escludente la riconoscibilità, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbita ogni altra eccezione sollevata dall' resistente. CP_2
3. Va, invece, dichiarata inammissibile, prima ancora che assorbita, la domanda di condanna dell' previdenza al pagamento della provvidenza economica CP_3 indicata in ricorso.
Infatti, l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario predetto, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
In tal senso, è concordemente orientata la più recente giurisprudenza formatasi in materia (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/09/2020, n. 2763; Tribunale di Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 59; Tribunale di Bari, sez. lav., 03/12/2019, n. 5353).
Va, pertanto, dichiarata inammissibile la domanda di parte ricorrente, diretta a percepire le provvidenze economiche collegate alla condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al relativo pagamento, con la maggiorazione degli accessori di legge.
Ciò in considerazione dello stretto nesso funzionale che lega l'accertamento tecnico
8 preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
Proprio per tale ragione, l'istanza proposta dalla ricorrente nella fase di A.T.P.O., espressamente diretta ad accertare il solo requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, non può subire mutamenti o modifiche, sicché l'oggetto del presente giudizio rimane identico rispetto a quello della fase sommaria.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., e ciò sia nella fase sommaria che nel presente giudizio di opposizione.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso per A.T.P.O. e del ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c..
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio, anche in ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di
A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' così come quelle della CP_1 presente fase, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, e ne dispone il rigetto;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite della fase sommaria e del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, CP_1 già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O, e quelle della presente fase, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, lì 20.1.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 233/2023, avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c.; introdotta
DA
(c.f.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Annalisa Franciosa, presso cui è elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f.: , in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, in CP_1 P.IVA_1 virtù di procura in atti, dall'avv. Silvio Garofalo, con cui è elettivamente domiciliato presso l'avvocatura.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare la sussistenza del requisito sanitario dell'invalidità civile e dell'indennità di accompagnamento e condannare l' all'erogazione CP_1 dell'indennità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda amministrativa;
con vittoria delle spese di lite, con attribuzione;
PER PARTE RESISTENTE: dichiarare l'inammissibilità della domanda ovvero rigettare il ricorso;
con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c., tempestivamente depositato in data 29.1.2023, la sig.ra esponeva di aver proposto precedente Parte_1
1 ricorso per A.T.P.O. ex art. 445 bis co. 2 c.p.c. (iscritto al R.G. n. 1224/2022), dinanzi al Tribunale di Avellino, per ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, dalla data della domanda amministrativa.
Rappresentava che il C.T.U. incaricato nel corso di detto procedimento, dott.ssa Per_1
, espletate le operazioni peritali, aveva depositato la relazione di consulenza
[...] tecnica, concludendo per l'assenza del requisito.
Deduceva di aver tempestivamente dissentito dalle conclusioni del nominato C.T.U. e che, in seguito alle osservazioni, il C.T.U. non aveva rivisto la stima.
Rappresentava che il quadro clinico di cui era affetta avrebbe dovuto portare a conclusioni ben diverse.
Evidenziava di essere affetta da una serie di patologie concomitanti che avevano subito un'evoluzione in peius a causa della severa artrosi polidistrettuale e della presenza della coxartrosi bilaterale e della spondiloartrosi.
Lamentava che la concomitanza dell'obesità con le predette patologie avevano determinato nel tempo un notevole immobilismo, tale per cui aveva difficoltà nel mantenere la posizione eretta.
Evidenziava un aggravamento della situazione cardiologica a seguito dell'ultimo ricovero ed intervento di angioplastica e segnalava la presenza di una cardiopatia ischemica cronica.
Rappresentava, altresì, che il C.T.U. aveva omesso le seguenti patologie: esiti di intervento di tiroidectomia da pregressa iperplasia tiroidea e successivo intervento per asportazione di nodulo sospetto in loggia sinistra, in cura farmacologica per ipotiroidismo, esiti di isteroannessectomia per utero fibromatoso, esiti di colicistectomia per litiasi biliare.
Precisava che sussistevano tutti i presupposti per il riconoscimento delle condizioni di invalidità con riduzione totale e permanente della capacità lavorativa e dell'assenza di ricovero in con retta a carico dello Stato. CP_2
Tanto premesso, conveniva in giudizio l' innanzi al Tribunale di Avellino, in CP_1 funzione di giudice del lavoro, formulando le suesposte conclusioni.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva tempestivamente in CP_1 giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per inosservanza dei termini perentori ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., nonché per genericità ed indeterminatezza.
Affermava l'insussistenza dei requisiti extra sanitari e, di conseguenza, dell'interesse
2 ad agire ex art. 100 c.p.c..
Deduceva, nel merito, l'infondatezza del ricorso, per difetto del requisito sanitario.
Eccepiva, altresì, la prescrizione estintiva e l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
Concludeva ut supra.
Nel corso del giudizio, alla luce del contenuto del ricorso in opposizione e della certificazione medica sopravvenuta ed allegata da parte ricorrente, anche in corso di causa, veniva disposta l'integrazione della C.T.U. già espletata, da parte della stessa dott.ssa , la quale, conclusa l'attività, depositava la relazione integrativa Persona_1 in data 2.10.2023.
Acquisita la documentazione ed il fascicolo del procedimento di A.T.P.O., all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. la causa veniva decisa come da sentenza.
MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso in opposizione è in parte infondato ed in parte inammissibile, nei sensi di cui appresso, e va, pertanto, rigettato.
Preliminarmente, va dato atto della conclusione del procedimento sommario di
A.T.P.O., nonché del rispetto dei termini perentori fissati per le contestazioni alle conclusioni del C.T.U. e per il deposito del ricorso in opposizione.
In termini generali, deve osservarsi che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria.
Pertanto, i motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui
è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico, che la parte ricorrente ha l'onere di indicare in ricorso.
Ciò premesso, nel caso in esame, il giudice ha ritenuto di dover disporre una integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, a fronte degli specifici motivi di opposizione sollevati dalla ricorrente e, soprattutto, alla luce della documentazione medica sopravvenuta, la cui produzione è pacificamente ammissibile ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c..
Tale disposizione deve trovare la più ampia applicazione nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c., nell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità, che ne ha ravvisato la ratio anche nella tutela di esigenze di economia processuale e di deflazione
3 del contenzioso (Cassazione civile, sez. lav., 26/11/2019, n. 30860: “La previsione di cui all' art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell' art. 445 bis c.p.c., la cui ratio di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” - Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP).
Ed anzi, la norma deve ricevere applicazione finanche nel giudizio di secondo grado nel rito previdenziale ordinario (Cass. lav., 28051/2020: “Data la sua ratio, che è espressione di un principio generale di economia processuale, l'operatività dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non può ritenersi limitata al solo giudizio di primo grado il giudizio concernente le prestazioni assistenziali non avendo per oggetto l'atto amministrativo di reiezione della domanda bensì l'esistenza del diritto dell'assicurato alla prestazione stessa, e quindi dei relativi presupposti che, in applicazione dell'art.
149 disp. att. c.p.c., devono essere accertati non solo con riferimento alla data dell'atto amministrativo di reiezione, ma con riferimento al periodo successivo e fino alla pronuncia giudiziaria”).
Ciò detto, nel caso in esame, il C.T.U., dott.ssa , nella relazione Persona_1 integrativa versata in atti, ha affermato quanto segue: “Innanzitutto è bene ricordare che la sottoscritta, a seguito della visita medico legale svolta in data 5 ottobre 2022, formulava diagnosi di artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale in soggetto in eccedenza ponderale, cardiopatia ipertensiva in buon compenso emodinamico, diabete mellito tipo ii in trattamento con ipoglicemizzanti orali in assenza di complicanze d'organo e riteneva che tali malattie non si rivelassero sufficienti per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento. A seguito del precedente giudizio sopravveniva la seguente documentazione medica: - Ricovero presso dal 24 al 26 gennaio 2023 per Organizzazione_1 angiografia coronarica destra e sinistra con PCI ed impianto di stent medicato. La signora , Pt_1 già affetta da una cardiopatia ipertensiva, veniva trattata nel gennaio 2023 per una cardiopatia ischemica cronica con stenosi critica del ramo interventricolare anteriore. Come si evince dalla lettera di dimissione, la ricorrente è stata dimessa in buone condizioni emodinamiche, asintomatica e clinicamente stabile. In pratica l'occlusione (stenosi) delle arterie coronariche si sviluppa quando le arterie coronariche – cioè i vasi sanguigni che pompano al cuore il sangue– si danneggiano a causa di placche che si formano al loro interno a causa dell'accumularsi del colesterolo. Queste placche restringono lo spazio in cui scorre il sangue riducendone la quantità che arriva al cuore. La diminuzione del flusso sanguigno causa un insufficiente nutrimento del muscolo cardiaco in condizioni di aumentata domanda (ad esempio uno sforzo fisico) causando il tipico dolore al petto (angina pectoris) che si verifica quando la richiesta di sangue da parte del miocardio è superiore all'offerta data dai vasi coronarici stenotici. Una situazione reversibile che può peggiorarsi quando si ha una chiusura completa di una o più arterie coronariche, sfociando nell'attacco di cuore o infarto cardiaco
4 (infarto miocardico). Nel caso della ricorrente la stenosi è stata prontamente trattata con impianto di stent medicato ed angioplastica percutanea, prima che si verificasse un infarto miocardico. L'esame ecografico eseguito dopo il trattamento della stenosi, ha evidenziato un quadro cardiovascolare stabile ed emodinamicamente valido, difatti la frazione di eiezione (FE) cardiaca della ha un valore Pt_1 del 60%. La FE, sia in ambito medico-legale che cardiologico, è un indice di funzionalità cardiaca che si basa sulla misurazione della quantità di sangue espulsa dal cuore ogni volta che si contrae, espressa in percentuale;
un valore normale si aggira attorno al 50% ma vien da sé che, a seguito di un intervento di angioplastica atto a migliorare l'afflusso di sangue al cuore, la FE migliori ancor di più come nel caso della . Dunque, alla luce di quanto finora analizzato, appare evidente che Pt_1 sebbene la signora sia affetta da una cardiopatia ischemica cronica trattata con Parte_1 applicazione di PCI e Stent, ad oggi il quadro emodinamico risulta ben compensato e, dallo studio delle certificazioni annesse, non emergono elementi che evidenzino un quadro di scompenso cardio- vascolare tale da compromettere in maniera determinante lo svolgimento degli atti quotidiani della vita. Oltre al quadro cardiologico, come già precedentemente precisato nell'ATP, la signora Pt_1
è affetta da un'artrosi polidistrettuale a moderato impegno funzionale senza però che ci sia una severa compromissione del quadro motorio difatti si ricorda che la ricorrente è venuta a visita deambulando autonomamente in compagnia della figlia e dall'esame obiettivo, è stato possibile apprezzare una massa muscolare ancora normotrofica e normotonica e non sono emersi deficit neurologici che potessero giustificare una severa compromissione della deambulazione”.
Sulla scorta di tali valutazioni, il C.T.U. ha così concluso: “Pertanto, alla luce di quanto emerso dallo studio della documentazione medica, il quadro patologico della ricorrente non si rivela sufficiente per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, per cui la ricorrente è da considerarsi sprovvista dei requisiti necessari per la concessione del suddetto beneficio, sul piano clinico e medico legale, ai sensi della legge
18/80 e 508/88”.
Rispetto, poi, agli argomenti riportati a sostegno del ricorso in opposizione ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. ed esaminata la certificazione medica sopravvenuta, in sede di relazione integrativa il C.T.U. osservava che: “Nel ricorso dell'avvocato viene ripetutamente ribadito che la signora on doppio appoggio, ma in realtà non solo dalla visita ciò non è emerso, Parte_2 Org ma inoltre dalla documentazione esibita, non vi è alcun riscontro di prescrizioni, da parte dell' di appartenenza, di presidi volti a facilitare gli spostamenti in ambiente intra o extra domestico quali carrozzina a rotelle o girello, né tantomeno sono presenti indagini specialistiche che accertino un'impossibilità deambulatoria o un marcato deficit motorio”.
Il C.T.U., dunque, confermava la precedente valutazione.
2. Ciò posto, va rilevato che le conclusioni formulate dal C.T.U., e sopra riportate, hanno fatto seguito ad un attento e completo esame anamnestico, obiettivo e documentale della condizione patologica lamentata dal ricorrente, il che le rende pienamente utilizzabili, oltre che convincenti, a fondamento della decisione.
5 Pertanto, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Più nel dettaglio, il C.T.U. ha rilevato che: il quadro emodinamico risulta ben compensato e non emergono elementi che evidenzino un quadro di scompenso cardio- vascolare tale da compromettere in maniera determinante lo svolgimento degli atti quotidiani della vita;
la signora è affetta da un'artrosi polidistrettuale a Pt_1 moderato impegno funzionale, senza però che ci sia una severa compromissione del quadro motorio.
In altri termini, il C.T.U. ha già correttamente valutato lo stato fisico della ricorrente, sia sulla base delle evidenze cliniche e della documentazione allegata.
A fronte di tali considerazioni, i motivi di ricorso risultano destituiti di fondamento.
Difatti, precisato che, sul piano medico-legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse, deve rilevarsi che il giudizio valutativo espresso dal C.T.U. nella relazione definitiva è completo, congruo ed esente da vizi logico-argomentativi.
In termini più ampi, occorre ricordare che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica d'ufficio deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sottoporre a critica il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, giacché queste ultime derivano dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, non posseduta dal giudicante.
Ed è proprio alla luce di tale lacuna che il giudice ricorre alla consulenza tecnica d'ufficio, in conformità al disposto di cui all'art. 61 c.p.c..
Le cognizioni tecniche del C.T.U. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
Più nel dettaglio, la giurisprudenza di merito ha ritenuto che il giudice non possa operare valutazioni di carattere sanitario, così come, specularmente, il consulente non possa esprimere valutazioni di carattere giuridico e, ove ciò accada, il giudice non potrebbe utilizzarle per formare il proprio convincimento, tanto che, quand'anche il giudice fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, egli non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal divieto di
6 fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nell'art. 115 co. 2 c.p.c.
(Tribunale di S. Maria Capua V., sez. lav., 08/05/2018, n. 1210).
Dunque, allorquando il ricorrente prospetti, in maniera generica, la sussistenza di difformità tra la propria valutazione dell'entità e dell'incidenza del dato patologico e la valutazione operata dal consulente, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal C.T.U., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (Cassazione civile, sez. lav., 20/02/2009, n. 4254).
In tal caso, infatti, deve reputarsi che la parte opponga alla stima espressa dal C.T.U. un mero dissenso diagnostico, non basato su di una palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica (che ricorre, ad esempio, in caso di omissioni di ineludibili accertamenti strumentali), ed insufficiente a giustificare l'invalidazione dell'operato del consulente d'ufficio e la rinnovazione della C.T.U., così come ritenuto in giurisprudenza (Cassazione civile sez. VI, 13/12/2022, n. 36259: “Nel giudizio in materia di invalidità, il vizio denunciabile della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile solo in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi. Al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione”; Cassazione civile, sez. III, 05/09/2022, n. 26104: “Qualora il giudice di merito fondi la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa
l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice”; conformi:
Cassazione civile, sez. lav., 08/10/2020, n. 21742; Cassazione civile, sez. lav.,
11/07/2019, n. 18701; Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2019, n. 276; Cassazione civile, sez. lav., 06/11/2014, n. 23662; Cassazione civile, sez. lav., 23/12/2013, n.
28619; Cassazione civile, sez. VI, 03/02/2012, n. 1652; Cassazione civile, sez. lav.,
25/10/2010, n. 21805; Cassazione civile, sez. lav., 29/04/2009, n. 9988; Cassazione civile, sez. lav., 03/04/2008, n. 8654; Cassazione civile, sez. lav., 13/08/2004, n.
7 15796; Cassazione civile, sez. lav., 17/04/2004, n. 7341; Cassazione civile, sez. lav.,
28/10/2003, n. 16223; Cassazione civile, sez. lav., 01/08/2002, n. 11467; Cassazione civile, sez. lav., 06/05/2002, n. 6432; Cassazione civile, sez. lav., 26/01/1998, n. 751;
Cassazione civile, sez. lav., 21/01/1998, n. 530; in tal senso, anche Tribunale di Roma, sez. lav., 02/05/2017, n. 4020: “Nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e
l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano
i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”).
Ebbene, in sede di relazione integrativa, come sopra già esposto, il C.T.U. ha confermato le risultanze della consulenza già affoliata in atti, ribadendo, dunque, che il quadro patologico della ricorrente non si rivela sufficiente per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento.
Ciò può ritenersi di per sé fattore escludente la riconoscibilità, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario per l'assegno di invalidità civile.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato.
Assorbita ogni altra eccezione sollevata dall' resistente. CP_2
3. Va, invece, dichiarata inammissibile, prima ancora che assorbita, la domanda di condanna dell' previdenza al pagamento della provvidenza economica CP_3 indicata in ricorso.
Infatti, l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario predetto, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
In tal senso, è concordemente orientata la più recente giurisprudenza formatasi in materia (Tribunale di Catania, sez. lav., 02/09/2020, n. 2763; Tribunale di Roma, sez. lav., 08/01/2020, n. 59; Tribunale di Bari, sez. lav., 03/12/2019, n. 5353).
Va, pertanto, dichiarata inammissibile la domanda di parte ricorrente, diretta a percepire le provvidenze economiche collegate alla condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al relativo pagamento, con la maggiorazione degli accessori di legge.
Ciò in considerazione dello stretto nesso funzionale che lega l'accertamento tecnico
8 preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
Proprio per tale ragione, l'istanza proposta dalla ricorrente nella fase di A.T.P.O., espressamente diretta ad accertare il solo requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, non può subire mutamenti o modifiche, sicché l'oggetto del presente giudizio rimane identico rispetto a quello della fase sommaria.
4. In punto di regolamentazione delle spese di lite, deve rilevarsi che la parte ricorrente ha inteso avvalersi del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c., e ciò sia nella fase sommaria che nel presente giudizio di opposizione.
A tal fine, essa ha dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini I.R.P.E.F. pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 co. 1, 2 e
3 e 77 D.P.R. 115/2002, nell'anno antecedente il deposito del ricorso per A.T.P.O. e del ricorso ex art. 445 bis co. 6 c.p.c..
Di conseguenza, dovendo escludersi la natura temeraria della presente lite, la parte ricorrente non può essere condannata alla rifusione delle spese di giudizio, anche in ordine alla precedente fase di accertamento tecnico preventivo.
Le spese di C.T.U. della precedente fase, già liquidate all'esito del procedimento di
A.T.P.O., vanno poste definitivamente a carico dell' così come quelle della CP_1 presente fase, liquidate con separato decreto.
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il ricorso in parte infondato ed in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione, e ne dispone il rigetto;
2) dichiara parte ricorrente, sebbene soccombente, non tenuta al pagamento delle spese di lite della fase sommaria e del presente giudizio;
3) pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. della precedente fase, CP_1 già liquidate all'esito del procedimento di A.T.P.O, e quelle della presente fase, queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, lì 20.1.2024.
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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