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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 27/11/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 933/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 933/2024
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anapoli Parte_1 C.F._1
Antonella, con domicilio eletto in Thiene, via Monte Grappa, n. 25
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
LI e dall'Avv. Michela Cressoni, con domicilio eletto in Schio, via Battaglione Val Leogra,
n. 40
RESISTENTE
1 e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio di p.c. rispettivamente depositato in data
18.7.2025 e 22.7.2025
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per la pronuncia della
separazione dei coniugi e la conferma di quanto stabilito nel provvedimento provvisorio adottato
dal giudice».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni interinali e di merito: «1) previa adozione degli
opportuni provvedimenti, vista la gravità della situazione, pronunciare immediatamente inaudita
altera parte i seguenti provvedimenti: 1) ordinare al sig. la cessazione di ogni CP_1
condotta pregiudizievole;
2) affidare il minore alla madre che lo terrà con sé Persona_1
nella struttura protetta;
3) prescrivere al sig. di non avvicinarsi alla signora CP_1
; 4) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
minore mediante la corresponsione di un assegno di € 400,00 al mese, oltre alla Per_1
condanna al pagamento di un assegno in favore della ricorrente che per effetto della condotta
del convenuto è rimasta priva di mezzi adeguati, nella misura di € 300,00 al mese;
La ricorrente
chiede altresì che il Tribunale voglia fissare udienza di comparizione delle parti e voglia emettere
i provvedimenti provvisori e urgenti: 5) autorizzarsi i coniugi a vivere separati portandosi
reciproco rispetto;
6) assegnare la casa coniugale alla Ricorrente che lo abiterà con il figlio
minore e il nascituro;
7) Affidare il figlio minore in via esclusiva alla sig. Per_1 Per_1
2 con abitazione prevalente presso la madre;
8) Il padre potrà vedere e tenere con Parte_1
sé il figlio minore nei tempi e nei modi stabiliti dal Tribunale, in modalità protetta;
9) Per_1
il sig. contribuirà al mantenimento del figlio mediante corresponsione CP_1 Per_1
di un assegno periodico mensile di € 400.00 mensili, o la diversa somma che il Tribunale ritenesse
di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà pagato nel conto
corrente che il signor provvederà ad indicare, entro il giorno 10 di ogni mese. 10) Le Pt_2
spese straordinarie, mediche, scolastiche, di carattere sportivo e ricreativo, gite scolastiche,
dopo scuola, centri ricreativi estivi, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%. Per le modalità di documentazione delle spese, preventivo consenso e rimborso le parti
rinviano alla disciplina prevista dal protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza 11) il sig.
contribuirà al mantenimento del coniuge mediante corresponsione di un assegno CP_1
periodico mensile di € 300.00 mensili, o la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia,
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT».
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in Albania in data 24.7.2017: atto poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Thiene al n. 21, parte 2, lettera C, anno 2022; 2) dopo un periodo iniziale di distanza fisica, di essersi ricongiunti nell'abitazione di proprietà del resistente, sita in Thiene, via San
Rocco, n. 80; 3) come da tale matrimonio sia nato in data [...] il figlio Persona_1
4) come tale bambino presentasse dei ritardi nello sviluppo (culminati poi, nelle more del giudizio, nella certificazione di ritardi per spettro autistico e conseguente riconoscimento a cura di INPS di una situazione di invalidità ex L. 104/1992); 5) di essere incinta di un secondo figlio;
6) come il matrimonio sia stato contrassegnato, fin dagli inizi, da difficoltà scaturenti anche dalla presenza dei suoceri conviventi e la dipendenza del convenuto dai propri genitori;
7) di avere avuto dissapori sia con il coniuge che con i suoceri circa l'educazione del proprio figlio Per_1
sfociati anche in episodi di scontro acceso, culminati anche con episodi di violenza a proprio
3 danno;
8) come tale conflittuale situazione sia definitivamente degenerata la sera del 4.2.2024
(prospettata violenza fisica verbale e fisica inferta dal suocero nei propri confronti),
contrassegnata dall'arrivo di Carabinieri, accesso della ricorrente stessa presso il nosocomio di
Santorso e sfociata poi nell'abbandono del tetto coniugale per essere presa in carico dai Servizi
Sociali del Comune di Thiene ed essere inserita in struttura protetta.
Con propria memoria di costituzione del 2.4.2024 si è costituita in giudizio parte resistente che,
nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «
1. Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, autorizzando gli stessi a
vivere separati con addebito della separazione alla moglie per i gravi comportamenti tenuti
nell'educazione e nella cura del figlio che possono essere qualificati più come veri e propri
maltrattamenti che come abuso dei mezzi di correzione;
1. Disporsi l'affidamento “esclusivo rafforzato” di al padre conferendo al Persona_1
ricorrente il potere di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la
consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. del minore, con conseguente
collocamento dello stesso presso il medesimo.
2. Disporsi in ordine ai tempi e alle modalità di visita della madre con il figlio minore,
disponendo che gli stessi avvengano in modalità protetta presso adeguata struttura (o, in
alternativa, alla presenza del padre o dei nonni paterni) e senza pernottamento.
3. Disporsi che la madre contribuisca al mantenimento del figlio versando al ricorrente la
somma mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive, così come disciplinate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
4. Rigettarsi ogni richiesta della ricorrente».
4 Instaurato così il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 9.4.2024, il Giudice ha pronunciato ordinanza in data 13.4.2024, poi integrata con successivo provvedimento, pronunciato il giorno seguente.
Con tale composito provvedimento provvisorio e urgente, il Giudice: ordinava al resistente la cessazione delle condotte violente;
stabiliva a carico del resistente le condizioni di mantenimento della moglie e della prole;
disponeva la collocazione della prole stessa presso la madre,
disciplinando anche modi e tempi di visita paterni;
conferiva incarico al CTU, elaborando già il quesito peritale;
riservava la fissazione di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Tale provvedimento veniva reclamato dal resistente avanti la Corte di Appello di Venezia e tale giudizio, giusta ordinanza dell'11.7.2024, veniva dichiarato improcedibile.
Con esito sfavorevole, parte resistente impugnava altresì il provvedimento interinale avanti al
Tribunale di Vicenza.
Con ordinanza del 28.5.2024 il Giudice indicava l'avvio delle operazioni peritali e fissava udienza
ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per il giorno 14.1.2025.
In data 30.8.2024 nasceva secondo figlio della coppia. Per_2
Seguiva appendice di trattazione scritta a cura delle parti.
In data 29.12.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, previo ascolto separato delle parti, il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori: «1) Autorizza i coniugi a vivere separati portandosi reciproco
rispetto;
2) Affida i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso l'attuale domicilio della madre;
il padre potrà visitare e tenere con sé il
figlio secondo le modalità previste per il primo anno nella relazione di CTU (pagg. 37- Per_1
38) con consegna e riaccompagnamento del minore in luogo pubblico;
5 3) Fa obbligo al signor di contribuire al mantenimento dei figli con la somma CP_1
mensile di euro 190,00 per ciascun figlio annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT (per
complessivi € 380,00) da versare a entro il giorno 10 di ogni mese;
le spese Parte_1
straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, a carico dei genitori al 50%;
4) Fa obbligo al signor i contribuire al mantenimento della moglie con la somma CP_1
mensile di euro 200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a Pt_1
ntro il giorno 10 di ogni mese;
[...]
5) Incarica i Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare gli atteggiamenti ed i
comportamenti della coppia genitoriale e il rispetto del calendario proposto dalla CTU Dott.ssa
offrendo eventualmente ai genitori un sostegno alla genitorialità, assegnando termine Per_3
ai Servizi Sociali per deposito di relazione sull'incarico assegnato al 10 giugno 2025».
All'udienza del 26 marzo 2025 si procedeva all'interrogatorio formale delle parti ed alla escussione di due testimoni.
In data 9.6.2025 i Servizi sociali depositavano la relazione, discussa poi nel contraddittorio tra le parti nel corso dell'udienza del 17.6.2025.
In quella sede, il Giudice modificava parzialmente le statuizioni interinali e fissava udienza di discussione, secondo le modalità di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., per il giorno 21.10.2025.
Seguiva, a cura delle parti, tempestivo deposito di scritti difensivi in conformità a tale statuizione.
Nel corso dell'udienza dell'ottobre 2025, il Giudice disponeva un breve rinvio di udienza onde tentare la conciliazione della lite.
Evento non verificatosi nel corso dell'udienza del 13.11.2025 e che ha comportato il trattenimento della causa in decisione e la formulazione, a cura del PM, delle conclusioni indicate in epigrafe.
*
6 Costituisce circostanza incontroversa e documentata, la nascita dal coniugio delle parti contendenti dei figli (29.10.2019) e (30.4.2024). Persona_1 Parte_3
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande delle parti volte a conseguire la separazione tra i coniugi nonché a individuare: l'identificazione del coniuge destinatario della casa coniugale;
il regime di affidamento della prole;
il regime di collocazione della stessa e del diritto di visita da parte del coniuge non affidatario;
il regime di mantenimento della prole e, eventualmente, della ricorrente.
*
1) Sulla separazione dei coniugi
Con riferimento alla prima domanda, va innanzitutto evidenziato come le parti concordino per la declaratoria di separazione personale. E tanto per la concorde riferita situazione di intollerabilità
circa la prosecuzione della convivenza.
Da ultimo, sempre a tale proposito, si dà atto di come parte resistente abbia rinunciato in corso di giudizio alla richiesta di pronuncia di addebito della separazione a carico di parte resistente.
Circostanza evincibile dal raffronto delle conclusioni rassegnate in sede di costituzione rispetto alle conclusioni rassegnate in data 22.7.2025; dal mancato sviluppo di argomentazioni a sostegno della domanda in sede di deposito degli scritti difensivi finali.
Conclusione, questa, che si pone in linea di continuità con il condivisibile principio di diritto secondo cui: «Per ritenere che una domanda sia stata abbandonata, non è sufficiente che non sia
stata riproposta durante la precisazione delle conclusioni bensì è necessario anche verificare se,
dalla valutazione complessiva del comportamento processuale della parte o dalla stretta
connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una
volontà chiara di insistere sulla domanda originaria.» (Cass., 4.9.2024, n. 23719; v. anche T.
Lodi, 21.7.2021: «In tema di separazione dei coniugi e domanda di addebito, la parte ricorrente
7 che non abbia riproposto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni deve pertanto
ritenersi rinunciata»).
Deve pertanto disporsi la separazione personale dei coniugi, con obbligo del mutuo rispetto e autorizzazione a vivere separati.
*
2) Sulla assegnazione della casa coniugale
Proprio a tale ultimo proposito, è incontroverso come gli stessi vivano già separatamente dopo quanto occorso la sera del 4.2.2024: episodio di cui le parti ne offrono una diversa ricostruzione fattuale ma concordano in ordine alla sua idoneità ad avere definitivamente e irrimediabilmente cagionato la rottura del rapporto coniugale.
Con riferimento alla casa coniugale (sita a Thiene, Via San Rocco n. 80), le parti concordano circa la sua attribuzione a parte resistente, quale anche proprietario della stessa (cfr. punto b) delle conclusioni di parte ricorrente del 18.7.2025 e pag. 13 della comparsa conclusionale di parte resistente).
Alla luce di tali concordi conclusioni, il Tribunale prende atto dell'accordo circa il mantenimento della casa coniugale nella disponibilità del resistente.
*
3) Sul regime di affido e di collocamento di Persona_1
Il primo punto di disputa tra le parti ha ad oggetto l'individuazione del regime di affido di
[...]
primo figlio della coppia la cui situazione di fragilità è concordemente riferita dalle Per_1
parti e trova puntuale riscontro nella documentazione rifluita in atti (v. doc. 10 memoria difensiva,
v. docc. 56 e 57 parte ricorrente) nonché in quanto riferito dalla CTU (v. es. pag. 7 elaborato peritale).
8 Sul punto, per tutti i motivi indicati nei rispettivi atti difensivi, parte ricorrente conclude per un regime di affido condiviso mentre parte resistente ritiene preferibile disporsi l'affido “esclusivo rafforzato” nei propri confronti (v. conclusioni rispettivamente del 18.7.2025 e 22.7.2025).
S'impongono alcune considerazioni preliminari.
L'art. 337 ter c.c. sancisce il diritto alla bigenitorialità da parte del minore, che si traduce nel regime di affido condiviso «che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza
con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario,
salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi
equivalente.» (Cass.,9.9.2025, n. 24876).
Il comma terzo della disposizione in esame definisce poi il contenuto della responsabilità
genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori.
Tale regime ordinario conosce un'ipotesi derogatoria – l'affido esclusivo – che trova positiva disciplina nel successivo art. 337 quater c.c.
Per tale evenienza eccezionale, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337 ter c.c.,
vengono invece assunte da entrambi i genitori.
Secondo la norma, tuttavia, tale ipotesi derogatoria non è frutto di una decisione discrezionale del
Giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore.
Valutazione da compiersi alla stregua di: «un accertamento rigoroso della contrarietà
all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337 quater c.c., fondato sull'oggettivo riscontro
probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito
di legge, a carattere prevalentemente oggettivo» (così Cass., 9.9.2025, n. 24876).
Per concludere, la decisione in ordine all'affidamento della prole impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del
9 nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'affidamento esclusivo può essere quindi eccezionalmente disposto solo nei casi in cui, all'esito di un rigoroso accertamento, l'affido condiviso si rivela dannoso per il minore o emerga una grave inidoneità
educativa da parte di uno dei genitori.
Ed infatti: «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei
genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere
sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori,
ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento
avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli» (Cass., 6.7.2022, n. 21425).
Il cd. “affido super-esclusivo” si compendia invece in un istituto di matrice giurisprudenziale, in cui anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del Giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al Giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse.
Trattasi di ipotesi: «dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola
generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione
di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il
diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti,
tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi
della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non
potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di
condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio
della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c'è lo
strumento normativo dell'affido esclusivo che non conserva al genitore non affidatario le
decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento
10 a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione
telematica) e atteggiamento del minore» (Cass., 9.9.2025, n. 24876).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene fondata la domanda attorea.
Militano plurime ragioni a conforto di tale conclusione.
In primo luogo, si evidenzia come gli elementi probatori in atti non consentono di ritenere sussistenti in concreto quei fatti costitutivi (pregiudizio del minore o grave inidoneità educativa da parte di uno dei genitori) tali da rendere preferibile l'eccezionale e derogatorio regime di affido esclusivo (in ogni sua forma di manifestazione) invocato da parte resistente.
Sul punto, non possono che richiamarsi innanzitutto le conclusioni cui è pervenuto il CTU
all'esito di un condivisibile e coerente iter motivazionale (anche in ordine alle repliche alle deduzioni dei CTP), contrassegnato da approfonditi accertamenti peritali, nonché da colloqui sia con le parti contendenti che con il personale che ha in carico la posizione oggi in discussione (v.
pag. 4 dell'elaborato peritale).
In particolare, all'esito degli approfondimenti compiuti, il CTU evidenzia come, per uno sviluppo sereno ed armonioso di sia necessaria: “la massima collaborazione tra i due Persona_1
genitori e la costruzione di un terreno di solidarietà che gli favorisca l'apertura verso un mondo
di cui fidarsi” (v. pag. 35 della CTU).
E' stata riscontrata, da parte di ambedue i coniugi, una condotta attiva volta a fronteggiare la situazione di obiettiva difficoltà del minore (v. pag. 35 della CTU), il quale presenta: “un
riferimento equilibrato verso ciascun genitore” e positivi riferimenti anche nella figura dei nonni paterni (v. pag. 36 della CTU).
Tale significativa evenienza probatoria non può ritenersi certo sovvertita dalla prova orale assunta nel corso dell'udienza del 26.3.2025, da ritenersi davvero poco attendibile in ragione: del vincolo di parentela (genitori) che lega i due testimoni al resistente;
per convivere con costui da svariati anni (v. pagina 2 memoria di parte resistente del 4.4.2024); per avere, in una occasione (v. pag. 4
11 verbale di udienza), parzialmente risposto anzitempo alla domanda formulata dal Giudice;
per essere coinvolti in prima persona nell'episodio occorso in data 4.2.2024, con ricadute anche in ambito penale (v. doc. 7 ricorso e 47 parte resistente, la richiesta di archiviazione è posteriore rispetto al momento in cui il Sig. ha reso la propria dichiarazione testimoniale). CP_3
Da ultimo, non può non ravvisarsi una situazione di forte contraddizione là dove – a fronte della ipotetica prospettata incapacità genitoriale di parte ricorrente – parte resistente conclude, al contempo, per l'affido esclusivo del figlio maggiore e implicitamente (nulla opponendo sul punto) per l'affido condiviso dell'altro figlio (v. anche pag. 42 dell'elaborato peritale, Per_2
punto e).
Per tutti i motivi sin qui esposti, si ritiene di disporre l'affido condiviso del minore
[...]
Per_1
La marcata incomunicabilità tra i coniugi (riscontrata anche in corso di causa e dai servizi sociali,
per come riferita in sede di deposito della relazione del 9.6.2025, v. es. pagg. 2 e 6 della relazione)
rende davvero preferibile che la coppia sia supportata da un'attività di monitoraggio, sostegno e vigilanza da parte dei servizi sociali. Evenienza auspicata anche da costoro (v. ultima pagina della relazione del 9.6.2025).
Quanto al regime di collocamento, il Collegio ritiene opportuno stabilire un regime paritario tra i coniugi, nei termini suggeriti a pag. 38 dell'elaborato peritale.
E tanto in ragione: 1) del fatto che il minore oramai ha raggiunto i 6 anni di età (e quindi, come suggerito anche dal CTU nella parte conclusiva della perizia, non vi sono motivi validi per prediligere il collocamento prevalente presso la madre onde garantire la migliore crescita del bambino nei suoi primissimi anni di vita); 2) del fatto che tale regime di collocamento è già stato in concreto sperimentato dalle parti a decorrere quantomeno a decorrere dal gennaio 2025 (v.
verbale udienza del 16.1.2025), con esiti positivi per il minore (v. relazione del 9.6.2025).
12 Si dispone pertanto il collocamento paritario di presso i genitori, nei termini e Persona_1
modalità indicate nella tabella presente a pag. 38 dell'elaborato peritale.
Nel periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con il figlio due settimane anche non Per_1
consecutive, in settimane che verranno concordate entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Nel periodo natalizio, e ad anni alterni, ciascun genitore trascorrerà con il figlio dal 23 Per_1
dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00, e da qui sino alla ripresa della frequenza scolastica.
Nel periodo di carnevale e pasquale, ciascun genitore terrà con sé il figlio per la metà Per_1
delle vacanze previste dal calendario scolastico.
*
4) Sul regime di affido e di collocamento di Parte_3
Le parti controvertono altresì in ordine all'individuazione del regime di affido di Parte_3
secondo figlio della coppia.
Sul punto, le parti sostanzialmente non controvertono circa la delineazione di un regime di affido condiviso.
Parte resistente, pur non formulando richiesta esplicita in tal senso, contrariamente a quanto richiesto per il figlio maggiorenne, non ha richiesto l'attribuzione a proprio favore di un regime di affido esclusivo.
Anche l'esperita CTU conclude per l'instaurazione di un regime di affido condiviso (v. pag. 37
perizia).
Tutte tali ragioni – nonché l'inesistenza di circostanze concrete idonee a giustificare regimi derogatori rispetto a quello tratteggiato dall'art. 337 ter c.c. – impongono la declaratoria di affido condiviso da parte dei genitori del minore che, alla data di pronuncia della presente Per_2
sentenza, ha già compiuto un anno di vita.
13 Le parti non controvertono neppure in ordine al collocamento del minore presso la madre, vista anche la sua tenera età.
La conflittualità si incentra, piuttosto, circa il regime di visita paterno.
Parte ricorrente chiede che il Collegio recepisca le determinazioni cui è pervenuto il CTU (v. apg.
38, in fondo, e pag. 39, in principio, della perizia) mentre parte resistente, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi, chiede fin da subito la possibilità di vedere con maggiore frequenza il proprio figlio, rispetto a quanto suggerito dal CTU e prescritto dal Giudice con ordinanza del
17.6.2025 (id est: “a modifica dei provvedimenti provvisori, dispone che il padre possa vedere
al parco per un'ora a settimana, il sabato mattina alle 10 o in altro concordato tra le Per_2
parti, anche con l'ausilio dei servizi, secondo modalità di dettaglio da concordarsi tra le parti
eventualmente con l'ausilio dei servizi”).
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire all'impostazione offerta dal CTU circa la necessità di ampliare gradualmente i momenti di frequentazione tra il padre e il secondogenito, per giungere poi – al momento di sufficiente maturità di – ad un paritetico collocamento, al pari del Per_2
fratello maggiore.
Il tutto però in tempi più ristretti rispetto a quelli prospettati dal consulente tecnico.
E tanto in ragione: 1) dell'esigenza di assicurare a favore di un effettivo e concreto Per_2
rapporto con il padre;
2) di poter sviluppare anche con lui la propria crescita fisica ed emotiva, in compagnia anche del fratello (il cui collocamento, come visto, per metà del tempo di Per_1
due settimane è proprio presso il padre); 3) della inesistenza di profili di inidoneità educativa a carico del resistente.
In ragione di tali considerazioni, il Collegio ritiene opportuno: 1) che, dalla data di comunicazione del presente provvedimento e sino al compimento del secondo anno di vita del minore, Per_2
frequenti il padre due pomeriggi a settimana (per un periodo minimo di 3 ore, con impegno del padre a riportare il figlio presso il luogo di domicilio entro le ore 20.30); 2) che, a decorrere dal
14 30.8.2026 e sino al compimento del terzo anno di vita, salvo contrarietà evolutive, oltre a quanto già stabilito, frequenti il padre a week-end alternati con la madre (dal sabato mattina sino Per_2
alla domenica sera) e in concomitanza con il fratello;
3) che, a decorrere dal quarto anno di vita,
permanga presso il padre negli stessi termini del fratello Per_2 Per_1
Statuizione che si pone in linea di continuità con il condivisibile principio di diritto espresso da
Cass., 17.9.2020, n. 19323: «La regola dell'affidamento condiviso è la scelta preferenziale onde
garantire il diritto al minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
dei genitori" e la valutazione per determinare i tempi e le modalità di permanenza del figlio può
ravvisare la necessità di decidere che il collocamento avvenga prevalentemente presso un
genitore, essendo assicurata la presenza dei figli anche al genitore non collocatario
regolamentando il c.d. diritto di visita».
La marcata incomunicabilità tra i coniugi (riscontrata anche in corso di causa e dai servizi sociali,
per come riferita in sede di deposito della relazione del 9.6.2025, v. es. pagg. 2 e 6 della relazione)
rende davvero preferibile che la coppia sia supportata da un'attività di monitoraggio, sostegno e vigilanza da parte dei servizi sociali.
*
5) Sul mantenimento della prole
S'impone ora l'esame delle domande volte all'esatta quantificazione dell'obbligo per il mantenimento della prole minorenne.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento a proprio favore della somma complessiva mensile di €
600,00 (€ 300,00per ciascun figlio). Oltre il riconoscimento del 50% delle spese straordinarie,
come da protocollo del Tribunale di Vicenza.
Al contrario, motivando sulla scorta dell'affido esclusivo del figlio maggiore, parte ricorrente chiede il riconoscimento a proprio favore della somma di mensile € 150,00.
S'impongono le seguenti considerazioni preliminari.
15 In caso di scioglimento della relazione genitoriale (sia essa coniugale o more uxorio), permane l'obbligo in capo a entrambi di mantenere i figli, proporzionalmente anche alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Sul punto, l'art. 337 ter, co. 4, c.c. stabilisce quanto segue: “Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In esegesi di detta disposizione, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come: «Il
contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va
determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori e i figli, informato al
principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati
o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti
moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro
aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di
proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della
prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro,
professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro
genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.» (Cass.,
29.8.2024, n. 23323).
16 Sempre in riferimento al principio di proporzionalità, è stato precisato come lo stesso implichi:
«sia una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, sia l'esame delle necessità
del figlio e del tenore di vita di cui ha beneficiato e che potrà potenzialmente mantenere presso
ciascun genitore, così da prevenire disparità di trattamento tra le due situazioni. Nella
determinazione dell'importo del contributo per il mantenimento del figlio minore da parte del
genitore non collocatario, il principio di proporzionalità deve essere orientato, non solo alle
esigenze attuali del figlio, ma anche alle possibilità future derivanti dalle capacità reddituali dei
genitori. Infatti, le esigenze del minore non si limitano al sostentamento alimentare, ma includono
altri aspetti fondamentali come istruzione, attività sportive, assistenza sanitaria e benessere
complessivo» (C. App. Milano, 3.10.2024).
Spostando le considerazioni al caso di specie, è emerso come parte ricorrente allo stato sia inoccupata, non abbia redditi mobiliari o immobiliari propri (v. doc. 53 ricorso), viva presso una casa messa a disposizione dal Comune di Thiene (v. doc. 7 ricorso) e sia in lista per conseguire un alloggio popolare (v. doc. 60 ricorso).
Ha conseguito diploma livello A2 per imparare la lingua italiana.
Parte resistente: - ha riferito di percepire una retribuzione mensile pari a circa € 1.400,00/1.500,00
(v. verbale udienza del 14.1.2025); - ha riferito di vivere con i genitori, i quali percepiscono proventi pensionistici per un valore complessivo pari a € 1.100,00 al mese (v. verbale udienza del
14.1.2025); - ha documentato i propri redditi (v. docc. 24, 25, 26, 49 e 50) da cui si evince un reddito imponibile Irpef medio pari a € 22.660,00; - ha depositato alcune buste paga (v. doc. 27
e 45) da cui emergono saltuari incrementi stipendiali a titolo di premio di produzione;
- ha documentato l'esistenza di un secondo lavoro e la sua cessazione per dimissioni volontarie (v.
doc. 28 e 41): - ha documentato l'esistenza di periodi di astensione dal lavoro per IG (v. docc.
17 mensile di mutuo pari a € 509,00 (v. doc. 3 ricorso); - ha riferito di avere contratto un debito, per l'acquisto di auto pari a € 475,00 (v. verbale udienza del 14.1.2025).
A fronte di tali contrapposte situazioni, tenuto conto anche dei richiamati parametri di legge e dei tempi e modalità di affido e collocamento della prole per come oggi disposti in sentenza, si ritiene di commisurare l'importo del mantenimento nella somma mensile di € 225,00 per il figlio ed € 225,00 per il figlio Per_1 Per_2
E tanto con decorrenza dal mese di pronuncia della presente sentenza (novembre 2025), salve ed efficaci le statuizioni interinali pronunciate in corso di causa.
Parte resistente deve pertanto essere condannata, a titolo di mantenimento della prole minorenne,
con decorrenza dal mese di novembre 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, alla corresponsione a favore di parte ricorrente della somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio). Somma
da rivalutarsi secondo indici Istat a decorrere da novembre 2026.
Con riferimento all'assegno unico, esso spetterà in misura del 50% a ciascun coniuge per la parte riferibile al minore e, allo stato degli atti, in misura del 100% a favore della madre per Per_1
il figlio Per_2
Come richiesto dalle parti, ciascuna parte contribuirà in misura del 50% al sostenimento delle spese straordinarie, secondo le indicazioni di cui al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale.
*
6) Sul mantenimento del coniuge
Sempre in tema di mantenimento, si procede ora allo scrutinio delle domande volte all'esatta quantificazione dell'obbligo per il mantenimento di parte ricorrente.
Costei chiede il riconoscimento a proprio favore della somma complessiva mensile di € 300,00
S'impongono le seguenti considerazioni preliminari.
18 Tra gli effetti patrimoniali della separazione, vi è anche la possibilità per il coniuge cui non è
addebitabile la separazione stessa di fruire ex art. 156 c.c., in ipotesi di inadeguati redditi propri,
di un assegno di mantenimento.
Trattasi di emolumento economico che si fonda sulla persistenza dei doveri coniugali di assistenza materiale e morale e che, a differenza del contributo divorzile, non ha natura compensativa (così Cass., 30.3.2025, n. 8366).
Ed infatti: «La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi
adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del
coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza
materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale
deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio» (Cass., 22.11.2024, n. 30119).
Il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento esige, poi, l'accertamento di molteplici presupposti, tra cui l'assenza di addebito a suo carico e l'accertata insufficienza di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio
(v. ex multis Cass., 13.12.2024, n. 32349: «In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione
dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve
tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia
durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione
fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la
disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita
particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere
19 rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la
consulenza tecnica d'ufficio.»).
Deve altresì sussistere una disparità economica significativa tra le parti e l'ammontare dell'assegno deve essere determinato tenendo conto delle circostanze specifiche e dei redditi del coniuge obbligato: « Nella separazione dei coniugi, il coniuge, cui non è stata addebitata la separazione, ha diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al
proprio mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri: quindi, l'attribuzione
dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza
di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello
goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi,
raffrontate le rispettive condizioni patrimoniali. E non è necessaria una ricostruzione dell'esatto
importo dei redditi posseduti dai coniugi, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle
complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il cui rapporto sia tale da giustificare
l'erogazione da parte di uno in favore dell'altro di quanto necessario al soddisfacimento dei
bisogni primari e di quelli individuabili sulla scorta del ceto sociale di appartenenza e delle
abitudini familiari.» (T. Torino, 13.2.2023, n. 635).
A tal fine, dovrà essere valutata ogni fonte di reddito del richiedente, nonché l'attitudine al lavoro di entrambi i coniugi: «In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine del coniuge
richiedente al lavoro proficuo, valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno
di mantenimento da parte del giudice, è costituita dalla effettiva possibilità di svolgimento di
un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale,
senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con
esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche» (Cass., 22.3.2023, n. 8254).
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non possono che richiamarsi le circostanze di fatto illustrate in sede di esame delle domande di mantenimento della prole.
20 A mente delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate e di tale quadro fattuale, si ritiene congrua la corresponsione a favore di parte ricorrente di una somma mensile pari a € 200,00.
E tanto con decorrenza dal mese di pronuncia della presente sentenza (novembre 2025), salve ed efficaci le statuizioni interinali pronunciate in corso di causa.
Si condanna pertanto parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente, a titolo di mantenimento, con decorrenza dal mese di novembre 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00. Somma da rivalutarsi secondo indici Istat a decorrere da novembre
2026.
*
7) Sui carichi processuali
Il solo parziale accoglimento delle domande formulate da ciascuna pate, la natura del contenzioso,
la necessità di esperire approfondimenti sia in sede peritale che mediante coinvolgimento dei servizi sociali sono circostanze tutte idonee a giustificare ex art. 92, co. 2, c.p.c. (per come interpretato anche dalla Consulta con sentenza n. 77/2018) la compensazione integrale delle spese di lite.
Si provvede con separati provvedimenti a liquidare i compensi spettanti al CTU (v. richiesta depositata in data 22.1.2025) e al difensore attoreo, essendo la parte stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dispone la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati e con obbligo del reciproco rispetto;
2) Prende atto della disponibilità della casa coniugale in capo a parte resistente;
21 3) Dispone l'affido condiviso della prole e ne dispone il collocamento nei termini indicati in motivazione;
4) Per quanto in motivazione, a titolo di mantenimento della prole, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €
450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio). Somma da rivalutarsi secondo indici Istat a decorrere da novembre 2026. Oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute da parte ricorrente,
come da protocollo adottato dall'Intestato Tribunale;
5) Per quanto in motivazione, a titolo di mantenimento del coniuge, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €
200,00. Somma da rivalutarsi secondo indici Istat a decorrere da novembre 2026;
6) Dispone che le parti fruiscano dell'assegno unico nei seguenti termini: esso spetterà in misura del 50% a ciascun coniuge per la parte riferibile al minore e in misura del Per_1
100% a favore della madre per il figlio Per_2
7) Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti offrano un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti contendenti. Dispone pertanto la comunicazione della presente sentenza anche nei confronti di tali Servizi Sociali;
8) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
42 e 48); - ha documentato di essere proprietario della casa coniugale, per cui sostiene una rata
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta n. R.G. 933/2024
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Anapoli Parte_1 C.F._1
Antonella, con domicilio eletto in Thiene, via Monte Grappa, n. 25
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea CP_1 C.F._2
LI e dall'Avv. Michela Cressoni, con domicilio eletto in Schio, via Battaglione Val Leogra,
n. 40
RESISTENTE
1 e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza.
INTERVENIENTE
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da foglio di p.c. rispettivamente depositato in data
18.7.2025 e 22.7.2025
CONCLUSIONI DELL'INTERVENIENTE: «Visto, il P.M. conclude per la pronuncia della
separazione dei coniugi e la conferma di quanto stabilito nel provvedimento provvisorio adottato
dal giudice».
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.3.2024 parte ricorrente ha convenuto in giudizio parte resistente per sentire accogliere le seguenti conclusioni interinali e di merito: «1) previa adozione degli
opportuni provvedimenti, vista la gravità della situazione, pronunciare immediatamente inaudita
altera parte i seguenti provvedimenti: 1) ordinare al sig. la cessazione di ogni CP_1
condotta pregiudizievole;
2) affidare il minore alla madre che lo terrà con sé Persona_1
nella struttura protetta;
3) prescrivere al sig. di non avvicinarsi alla signora CP_1
; 4) Disporre che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio Parte_1 CP_1
minore mediante la corresponsione di un assegno di € 400,00 al mese, oltre alla Per_1
condanna al pagamento di un assegno in favore della ricorrente che per effetto della condotta
del convenuto è rimasta priva di mezzi adeguati, nella misura di € 300,00 al mese;
La ricorrente
chiede altresì che il Tribunale voglia fissare udienza di comparizione delle parti e voglia emettere
i provvedimenti provvisori e urgenti: 5) autorizzarsi i coniugi a vivere separati portandosi
reciproco rispetto;
6) assegnare la casa coniugale alla Ricorrente che lo abiterà con il figlio
minore e il nascituro;
7) Affidare il figlio minore in via esclusiva alla sig. Per_1 Per_1
2 con abitazione prevalente presso la madre;
8) Il padre potrà vedere e tenere con Parte_1
sé il figlio minore nei tempi e nei modi stabiliti dal Tribunale, in modalità protetta;
9) Per_1
il sig. contribuirà al mantenimento del figlio mediante corresponsione CP_1 Per_1
di un assegno periodico mensile di € 400.00 mensili, o la diversa somma che il Tribunale ritenesse
di giustizia, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, che verrà pagato nel conto
corrente che il signor provvederà ad indicare, entro il giorno 10 di ogni mese. 10) Le Pt_2
spese straordinarie, mediche, scolastiche, di carattere sportivo e ricreativo, gite scolastiche,
dopo scuola, centri ricreativi estivi, saranno sostenute da entrambi i genitori nella misura del
50%. Per le modalità di documentazione delle spese, preventivo consenso e rimborso le parti
rinviano alla disciplina prevista dal protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza 11) il sig.
contribuirà al mantenimento del coniuge mediante corresponsione di un assegno CP_1
periodico mensile di € 300.00 mensili, o la diversa somma che fosse ritenuta di giustizia,
annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT».
A sostegno della propria iniziativa, ha prospettato: 1) di avere contratto matrimonio con parte resistente in Albania in data 24.7.2017: atto poi trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Thiene al n. 21, parte 2, lettera C, anno 2022; 2) dopo un periodo iniziale di distanza fisica, di essersi ricongiunti nell'abitazione di proprietà del resistente, sita in Thiene, via San
Rocco, n. 80; 3) come da tale matrimonio sia nato in data [...] il figlio Persona_1
4) come tale bambino presentasse dei ritardi nello sviluppo (culminati poi, nelle more del giudizio, nella certificazione di ritardi per spettro autistico e conseguente riconoscimento a cura di INPS di una situazione di invalidità ex L. 104/1992); 5) di essere incinta di un secondo figlio;
6) come il matrimonio sia stato contrassegnato, fin dagli inizi, da difficoltà scaturenti anche dalla presenza dei suoceri conviventi e la dipendenza del convenuto dai propri genitori;
7) di avere avuto dissapori sia con il coniuge che con i suoceri circa l'educazione del proprio figlio Per_1
sfociati anche in episodi di scontro acceso, culminati anche con episodi di violenza a proprio
3 danno;
8) come tale conflittuale situazione sia definitivamente degenerata la sera del 4.2.2024
(prospettata violenza fisica verbale e fisica inferta dal suocero nei propri confronti),
contrassegnata dall'arrivo di Carabinieri, accesso della ricorrente stessa presso il nosocomio di
Santorso e sfociata poi nell'abbandono del tetto coniugale per essere presa in carico dai Servizi
Sociali del Comune di Thiene ed essere inserita in struttura protetta.
Con propria memoria di costituzione del 2.4.2024 si è costituita in giudizio parte resistente che,
nel prendere specifica posizione avverso la prospettazione avversaria, nel fornire la propria rappresentazione del quadro fattuale in cui si inscrive la controversia, ha rassegnato le seguenti conclusioni: «
1. Pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, autorizzando gli stessi a
vivere separati con addebito della separazione alla moglie per i gravi comportamenti tenuti
nell'educazione e nella cura del figlio che possono essere qualificati più come veri e propri
maltrattamenti che come abuso dei mezzi di correzione;
1. Disporsi l'affidamento “esclusivo rafforzato” di al padre conferendo al Persona_1
ricorrente il potere di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la
consultazione, né tantomeno il consenso, dell'altro genitore. del minore, con conseguente
collocamento dello stesso presso il medesimo.
2. Disporsi in ordine ai tempi e alle modalità di visita della madre con il figlio minore,
disponendo che gli stessi avvengano in modalità protetta presso adeguata struttura (o, in
alternativa, alla presenza del padre o dei nonni paterni) e senza pernottamento.
3. Disporsi che la madre contribuisca al mantenimento del figlio versando al ricorrente la
somma mensile di euro 150,00, rivalutabile annualmente secondo gli Indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie mediche, scolastiche e ludico-sportive, così come disciplinate dal
Protocollo adottato dal Tribunale di Vicenza.
4. Rigettarsi ogni richiesta della ricorrente».
4 Instaurato così il contraddittorio, all'esito dell'udienza del 9.4.2024, il Giudice ha pronunciato ordinanza in data 13.4.2024, poi integrata con successivo provvedimento, pronunciato il giorno seguente.
Con tale composito provvedimento provvisorio e urgente, il Giudice: ordinava al resistente la cessazione delle condotte violente;
stabiliva a carico del resistente le condizioni di mantenimento della moglie e della prole;
disponeva la collocazione della prole stessa presso la madre,
disciplinando anche modi e tempi di visita paterni;
conferiva incarico al CTU, elaborando già il quesito peritale;
riservava la fissazione di udienza ex art. 473 bis.21 c.p.c.
Tale provvedimento veniva reclamato dal resistente avanti la Corte di Appello di Venezia e tale giudizio, giusta ordinanza dell'11.7.2024, veniva dichiarato improcedibile.
Con esito sfavorevole, parte resistente impugnava altresì il provvedimento interinale avanti al
Tribunale di Vicenza.
Con ordinanza del 28.5.2024 il Giudice indicava l'avvio delle operazioni peritali e fissava udienza
ex art. 473 bis. 21 c.p.c. per il giorno 14.1.2025.
In data 30.8.2024 nasceva secondo figlio della coppia. Per_2
Seguiva appendice di trattazione scritta a cura delle parti.
In data 29.12.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
All'esito dell'udienza del 14.1.2025, previo ascolto separato delle parti, il Giudice pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori: «1) Autorizza i coniugi a vivere separati portandosi reciproco
rispetto;
2) Affida i figli minori ed congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2
collocamento presso l'attuale domicilio della madre;
il padre potrà visitare e tenere con sé il
figlio secondo le modalità previste per il primo anno nella relazione di CTU (pagg. 37- Per_1
38) con consegna e riaccompagnamento del minore in luogo pubblico;
5 3) Fa obbligo al signor di contribuire al mantenimento dei figli con la somma CP_1
mensile di euro 190,00 per ciascun figlio annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT (per
complessivi € 380,00) da versare a entro il giorno 10 di ogni mese;
le spese Parte_1
straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, a carico dei genitori al 50%;
4) Fa obbligo al signor i contribuire al mantenimento della moglie con la somma CP_1
mensile di euro 200,00 annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT da versare a Pt_1
ntro il giorno 10 di ogni mese;
[...]
5) Incarica i Servizi Sociali competenti per territorio di monitorare gli atteggiamenti ed i
comportamenti della coppia genitoriale e il rispetto del calendario proposto dalla CTU Dott.ssa
offrendo eventualmente ai genitori un sostegno alla genitorialità, assegnando termine Per_3
ai Servizi Sociali per deposito di relazione sull'incarico assegnato al 10 giugno 2025».
All'udienza del 26 marzo 2025 si procedeva all'interrogatorio formale delle parti ed alla escussione di due testimoni.
In data 9.6.2025 i Servizi sociali depositavano la relazione, discussa poi nel contraddittorio tra le parti nel corso dell'udienza del 17.6.2025.
In quella sede, il Giudice modificava parzialmente le statuizioni interinali e fissava udienza di discussione, secondo le modalità di cui all'art. 473 bis. 28 c.p.c., per il giorno 21.10.2025.
Seguiva, a cura delle parti, tempestivo deposito di scritti difensivi in conformità a tale statuizione.
Nel corso dell'udienza dell'ottobre 2025, il Giudice disponeva un breve rinvio di udienza onde tentare la conciliazione della lite.
Evento non verificatosi nel corso dell'udienza del 13.11.2025 e che ha comportato il trattenimento della causa in decisione e la formulazione, a cura del PM, delle conclusioni indicate in epigrafe.
*
6 Costituisce circostanza incontroversa e documentata, la nascita dal coniugio delle parti contendenti dei figli (29.10.2019) e (30.4.2024). Persona_1 Parte_3
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande delle parti volte a conseguire la separazione tra i coniugi nonché a individuare: l'identificazione del coniuge destinatario della casa coniugale;
il regime di affidamento della prole;
il regime di collocazione della stessa e del diritto di visita da parte del coniuge non affidatario;
il regime di mantenimento della prole e, eventualmente, della ricorrente.
*
1) Sulla separazione dei coniugi
Con riferimento alla prima domanda, va innanzitutto evidenziato come le parti concordino per la declaratoria di separazione personale. E tanto per la concorde riferita situazione di intollerabilità
circa la prosecuzione della convivenza.
Da ultimo, sempre a tale proposito, si dà atto di come parte resistente abbia rinunciato in corso di giudizio alla richiesta di pronuncia di addebito della separazione a carico di parte resistente.
Circostanza evincibile dal raffronto delle conclusioni rassegnate in sede di costituzione rispetto alle conclusioni rassegnate in data 22.7.2025; dal mancato sviluppo di argomentazioni a sostegno della domanda in sede di deposito degli scritti difensivi finali.
Conclusione, questa, che si pone in linea di continuità con il condivisibile principio di diritto secondo cui: «Per ritenere che una domanda sia stata abbandonata, non è sufficiente che non sia
stata riproposta durante la precisazione delle conclusioni bensì è necessario anche verificare se,
dalla valutazione complessiva del comportamento processuale della parte o dalla stretta
connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, non emerga una
volontà chiara di insistere sulla domanda originaria.» (Cass., 4.9.2024, n. 23719; v. anche T.
Lodi, 21.7.2021: «In tema di separazione dei coniugi e domanda di addebito, la parte ricorrente
7 che non abbia riproposto la domanda in sede di precisazione delle conclusioni deve pertanto
ritenersi rinunciata»).
Deve pertanto disporsi la separazione personale dei coniugi, con obbligo del mutuo rispetto e autorizzazione a vivere separati.
*
2) Sulla assegnazione della casa coniugale
Proprio a tale ultimo proposito, è incontroverso come gli stessi vivano già separatamente dopo quanto occorso la sera del 4.2.2024: episodio di cui le parti ne offrono una diversa ricostruzione fattuale ma concordano in ordine alla sua idoneità ad avere definitivamente e irrimediabilmente cagionato la rottura del rapporto coniugale.
Con riferimento alla casa coniugale (sita a Thiene, Via San Rocco n. 80), le parti concordano circa la sua attribuzione a parte resistente, quale anche proprietario della stessa (cfr. punto b) delle conclusioni di parte ricorrente del 18.7.2025 e pag. 13 della comparsa conclusionale di parte resistente).
Alla luce di tali concordi conclusioni, il Tribunale prende atto dell'accordo circa il mantenimento della casa coniugale nella disponibilità del resistente.
*
3) Sul regime di affido e di collocamento di Persona_1
Il primo punto di disputa tra le parti ha ad oggetto l'individuazione del regime di affido di
[...]
primo figlio della coppia la cui situazione di fragilità è concordemente riferita dalle Per_1
parti e trova puntuale riscontro nella documentazione rifluita in atti (v. doc. 10 memoria difensiva,
v. docc. 56 e 57 parte ricorrente) nonché in quanto riferito dalla CTU (v. es. pag. 7 elaborato peritale).
8 Sul punto, per tutti i motivi indicati nei rispettivi atti difensivi, parte ricorrente conclude per un regime di affido condiviso mentre parte resistente ritiene preferibile disporsi l'affido “esclusivo rafforzato” nei propri confronti (v. conclusioni rispettivamente del 18.7.2025 e 22.7.2025).
S'impongono alcune considerazioni preliminari.
L'art. 337 ter c.c. sancisce il diritto alla bigenitorialità da parte del minore, che si traduce nel regime di affido condiviso «che si traduce nel regime dell'affido condiviso, attuato in prevalenza
con collocazione presso uno dei genitori ed ampio diritto di visita del genitore non collocatario,
salvo soluzioni, generalmente concordate, che prevedono una collocazione o equivalente o quasi
equivalente.» (Cass.,9.9.2025, n. 24876).
Il comma terzo della disposizione in esame definisce poi il contenuto della responsabilità
genitoriale che, nell'affido condiviso, è esercitata da entrambi i genitori.
Tale regime ordinario conosce un'ipotesi derogatoria – l'affido esclusivo – che trova positiva disciplina nel successivo art. 337 quater c.c.
Per tale evenienza eccezionale, l'esercizio della responsabilità spetta ad uno solo dei genitori ma le decisioni di maggior interesse, delineate nel sopra citato terzo comma dell'art. 337 ter c.c.,
vengono invece assunte da entrambi i genitori.
Secondo la norma, tuttavia, tale ipotesi derogatoria non è frutto di una decisione discrezionale del
Giudice ma risponde ad un criterio formalizzato dal primo comma dell'art. 337 ter c.c.: la contrarietà all'interesse del minore.
Valutazione da compiersi alla stregua di: «un accertamento rigoroso della contrarietà
all'interesse del minore, come stabilito nell'art. 337 quater c.c., fondato sull'oggettivo riscontro
probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito
di legge, a carattere prevalentemente oggettivo» (così Cass., 9.9.2025, n. 24876).
Per concludere, la decisione in ordine all'affidamento della prole impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del
9 nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'affidamento esclusivo può essere quindi eccezionalmente disposto solo nei casi in cui, all'esito di un rigoroso accertamento, l'affido condiviso si rivela dannoso per il minore o emerga una grave inidoneità
educativa da parte di uno dei genitori.
Ed infatti: «In tema di affidamento dei figli minori, la scelta dell'affidamento ad uno solo dei
genitori, da effettuarsi in base all'interesse prevalente morale e materiale della prole, deve essere
sostenuta non solo dalla verifica della idoneità o inidoneità genitoriale di entrambi i genitori,
ma anche e, soprattutto, dalla considerazione delle ricadute che la decisione sull'affidamento
avrà nei tempi brevi e medio lunghi, sulla vita dei figli» (Cass., 6.7.2022, n. 21425).
Il cd. “affido super-esclusivo” si compendia invece in un istituto di matrice giurisprudenziale, in cui anche le decisioni di maggior interesse vengono prese dal genitore unico affidatario, salvo diversa e più articolata conformazione stabilita nel provvedimento del Giudice. Il genitore non affidatario vigila sulla istruzione ed educazione del minore e può rivolgersi al Giudice quando siano assunte dal genitore affidatario in via esclusiva decisioni contrarie al suo interesse.
Trattasi di ipotesi: «dai contorni non predeterminati dalla norma nemmeno come clausola
generale. Ciò, da un lato, ne consiglia un uso davvero residuale, essendo in gioco la limitazione
di un diritto fondamentale ed inviolabile della persona sia del minore che del genitore, ovvero il
diritto alla bigenitorialità; dall'altro ne impone un accertamento rigoroso dei presupposti,
tenendo conto della maggiore rilevanza del profilo soggettivo nei provvedimenti conformativi
della responsabilità genitoriale, quale deve ritenersi anche l'affido super esclusivo, non
potendosi escludere dall'esercizio della genitorialità la madre o il padre senza l'accertamento di
condotte pregiudizievoli di non modesta entità. Ciò perché, ove le gravi difficoltà di esercizio
della bigenitorialità rivestano, all'esito di rigoroso accertamento, carattere oggettivo, c'è lo
strumento normativo dell'affido esclusivo che non conserva al genitore non affidatario le
decisioni di maggior interesse e ben può essere modulato dal giudice del merito con riferimento
10 a conflittualità, lontananza (attualmente in gran parte superamento con comunicazione
telematica) e atteggiamento del minore» (Cass., 9.9.2025, n. 24876).
Spostando le considerazioni al caso di specie, si ritiene fondata la domanda attorea.
Militano plurime ragioni a conforto di tale conclusione.
In primo luogo, si evidenzia come gli elementi probatori in atti non consentono di ritenere sussistenti in concreto quei fatti costitutivi (pregiudizio del minore o grave inidoneità educativa da parte di uno dei genitori) tali da rendere preferibile l'eccezionale e derogatorio regime di affido esclusivo (in ogni sua forma di manifestazione) invocato da parte resistente.
Sul punto, non possono che richiamarsi innanzitutto le conclusioni cui è pervenuto il CTU
all'esito di un condivisibile e coerente iter motivazionale (anche in ordine alle repliche alle deduzioni dei CTP), contrassegnato da approfonditi accertamenti peritali, nonché da colloqui sia con le parti contendenti che con il personale che ha in carico la posizione oggi in discussione (v.
pag. 4 dell'elaborato peritale).
In particolare, all'esito degli approfondimenti compiuti, il CTU evidenzia come, per uno sviluppo sereno ed armonioso di sia necessaria: “la massima collaborazione tra i due Persona_1
genitori e la costruzione di un terreno di solidarietà che gli favorisca l'apertura verso un mondo
di cui fidarsi” (v. pag. 35 della CTU).
E' stata riscontrata, da parte di ambedue i coniugi, una condotta attiva volta a fronteggiare la situazione di obiettiva difficoltà del minore (v. pag. 35 della CTU), il quale presenta: “un
riferimento equilibrato verso ciascun genitore” e positivi riferimenti anche nella figura dei nonni paterni (v. pag. 36 della CTU).
Tale significativa evenienza probatoria non può ritenersi certo sovvertita dalla prova orale assunta nel corso dell'udienza del 26.3.2025, da ritenersi davvero poco attendibile in ragione: del vincolo di parentela (genitori) che lega i due testimoni al resistente;
per convivere con costui da svariati anni (v. pagina 2 memoria di parte resistente del 4.4.2024); per avere, in una occasione (v. pag. 4
11 verbale di udienza), parzialmente risposto anzitempo alla domanda formulata dal Giudice;
per essere coinvolti in prima persona nell'episodio occorso in data 4.2.2024, con ricadute anche in ambito penale (v. doc. 7 ricorso e 47 parte resistente, la richiesta di archiviazione è posteriore rispetto al momento in cui il Sig. ha reso la propria dichiarazione testimoniale). CP_3
Da ultimo, non può non ravvisarsi una situazione di forte contraddizione là dove – a fronte della ipotetica prospettata incapacità genitoriale di parte ricorrente – parte resistente conclude, al contempo, per l'affido esclusivo del figlio maggiore e implicitamente (nulla opponendo sul punto) per l'affido condiviso dell'altro figlio (v. anche pag. 42 dell'elaborato peritale, Per_2
punto e).
Per tutti i motivi sin qui esposti, si ritiene di disporre l'affido condiviso del minore
[...]
Per_1
La marcata incomunicabilità tra i coniugi (riscontrata anche in corso di causa e dai servizi sociali,
per come riferita in sede di deposito della relazione del 9.6.2025, v. es. pagg. 2 e 6 della relazione)
rende davvero preferibile che la coppia sia supportata da un'attività di monitoraggio, sostegno e vigilanza da parte dei servizi sociali. Evenienza auspicata anche da costoro (v. ultima pagina della relazione del 9.6.2025).
Quanto al regime di collocamento, il Collegio ritiene opportuno stabilire un regime paritario tra i coniugi, nei termini suggeriti a pag. 38 dell'elaborato peritale.
E tanto in ragione: 1) del fatto che il minore oramai ha raggiunto i 6 anni di età (e quindi, come suggerito anche dal CTU nella parte conclusiva della perizia, non vi sono motivi validi per prediligere il collocamento prevalente presso la madre onde garantire la migliore crescita del bambino nei suoi primissimi anni di vita); 2) del fatto che tale regime di collocamento è già stato in concreto sperimentato dalle parti a decorrere quantomeno a decorrere dal gennaio 2025 (v.
verbale udienza del 16.1.2025), con esiti positivi per il minore (v. relazione del 9.6.2025).
12 Si dispone pertanto il collocamento paritario di presso i genitori, nei termini e Persona_1
modalità indicate nella tabella presente a pag. 38 dell'elaborato peritale.
Nel periodo estivo, ciascun genitore trascorrerà con il figlio due settimane anche non Per_1
consecutive, in settimane che verranno concordate entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Nel periodo natalizio, e ad anni alterni, ciascun genitore trascorrerà con il figlio dal 23 Per_1
dicembre alle ore 10.00 al 31 dicembre alle ore 10.00, e da qui sino alla ripresa della frequenza scolastica.
Nel periodo di carnevale e pasquale, ciascun genitore terrà con sé il figlio per la metà Per_1
delle vacanze previste dal calendario scolastico.
*
4) Sul regime di affido e di collocamento di Parte_3
Le parti controvertono altresì in ordine all'individuazione del regime di affido di Parte_3
secondo figlio della coppia.
Sul punto, le parti sostanzialmente non controvertono circa la delineazione di un regime di affido condiviso.
Parte resistente, pur non formulando richiesta esplicita in tal senso, contrariamente a quanto richiesto per il figlio maggiorenne, non ha richiesto l'attribuzione a proprio favore di un regime di affido esclusivo.
Anche l'esperita CTU conclude per l'instaurazione di un regime di affido condiviso (v. pag. 37
perizia).
Tutte tali ragioni – nonché l'inesistenza di circostanze concrete idonee a giustificare regimi derogatori rispetto a quello tratteggiato dall'art. 337 ter c.c. – impongono la declaratoria di affido condiviso da parte dei genitori del minore che, alla data di pronuncia della presente Per_2
sentenza, ha già compiuto un anno di vita.
13 Le parti non controvertono neppure in ordine al collocamento del minore presso la madre, vista anche la sua tenera età.
La conflittualità si incentra, piuttosto, circa il regime di visita paterno.
Parte ricorrente chiede che il Collegio recepisca le determinazioni cui è pervenuto il CTU (v. apg.
38, in fondo, e pag. 39, in principio, della perizia) mentre parte resistente, per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi, chiede fin da subito la possibilità di vedere con maggiore frequenza il proprio figlio, rispetto a quanto suggerito dal CTU e prescritto dal Giudice con ordinanza del
17.6.2025 (id est: “a modifica dei provvedimenti provvisori, dispone che il padre possa vedere
al parco per un'ora a settimana, il sabato mattina alle 10 o in altro concordato tra le Per_2
parti, anche con l'ausilio dei servizi, secondo modalità di dettaglio da concordarsi tra le parti
eventualmente con l'ausilio dei servizi”).
Sul punto, il Collegio ritiene di aderire all'impostazione offerta dal CTU circa la necessità di ampliare gradualmente i momenti di frequentazione tra il padre e il secondogenito, per giungere poi – al momento di sufficiente maturità di – ad un paritetico collocamento, al pari del Per_2
fratello maggiore.
Il tutto però in tempi più ristretti rispetto a quelli prospettati dal consulente tecnico.
E tanto in ragione: 1) dell'esigenza di assicurare a favore di un effettivo e concreto Per_2
rapporto con il padre;
2) di poter sviluppare anche con lui la propria crescita fisica ed emotiva, in compagnia anche del fratello (il cui collocamento, come visto, per metà del tempo di Per_1
due settimane è proprio presso il padre); 3) della inesistenza di profili di inidoneità educativa a carico del resistente.
In ragione di tali considerazioni, il Collegio ritiene opportuno: 1) che, dalla data di comunicazione del presente provvedimento e sino al compimento del secondo anno di vita del minore, Per_2
frequenti il padre due pomeriggi a settimana (per un periodo minimo di 3 ore, con impegno del padre a riportare il figlio presso il luogo di domicilio entro le ore 20.30); 2) che, a decorrere dal
14 30.8.2026 e sino al compimento del terzo anno di vita, salvo contrarietà evolutive, oltre a quanto già stabilito, frequenti il padre a week-end alternati con la madre (dal sabato mattina sino Per_2
alla domenica sera) e in concomitanza con il fratello;
3) che, a decorrere dal quarto anno di vita,
permanga presso il padre negli stessi termini del fratello Per_2 Per_1
Statuizione che si pone in linea di continuità con il condivisibile principio di diritto espresso da
Cass., 17.9.2020, n. 19323: «La regola dell'affidamento condiviso è la scelta preferenziale onde
garantire il diritto al minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
dei genitori" e la valutazione per determinare i tempi e le modalità di permanenza del figlio può
ravvisare la necessità di decidere che il collocamento avvenga prevalentemente presso un
genitore, essendo assicurata la presenza dei figli anche al genitore non collocatario
regolamentando il c.d. diritto di visita».
La marcata incomunicabilità tra i coniugi (riscontrata anche in corso di causa e dai servizi sociali,
per come riferita in sede di deposito della relazione del 9.6.2025, v. es. pagg. 2 e 6 della relazione)
rende davvero preferibile che la coppia sia supportata da un'attività di monitoraggio, sostegno e vigilanza da parte dei servizi sociali.
*
5) Sul mantenimento della prole
S'impone ora l'esame delle domande volte all'esatta quantificazione dell'obbligo per il mantenimento della prole minorenne.
Parte ricorrente chiede il riconoscimento a proprio favore della somma complessiva mensile di €
600,00 (€ 300,00per ciascun figlio). Oltre il riconoscimento del 50% delle spese straordinarie,
come da protocollo del Tribunale di Vicenza.
Al contrario, motivando sulla scorta dell'affido esclusivo del figlio maggiore, parte ricorrente chiede il riconoscimento a proprio favore della somma di mensile € 150,00.
S'impongono le seguenti considerazioni preliminari.
15 In caso di scioglimento della relazione genitoriale (sia essa coniugale o more uxorio), permane l'obbligo in capo a entrambi di mantenere i figli, proporzionalmente anche alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Sul punto, l'art. 337 ter, co. 4, c.c. stabilisce quanto segue: “Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura
proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un
assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare
considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In esegesi di detta disposizione, la giurisprudenza ha avuto modo di osservare come: «Il
contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va
determinato considerando che, da una parte, vi è il rapporto tra i genitori e i figli, informato al
principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati
o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti
moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro
aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di
proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della
prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro,
professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro
genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno.» (Cass.,
29.8.2024, n. 23323).
16 Sempre in riferimento al principio di proporzionalità, è stato precisato come lo stesso implichi:
«sia una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, sia l'esame delle necessità
del figlio e del tenore di vita di cui ha beneficiato e che potrà potenzialmente mantenere presso
ciascun genitore, così da prevenire disparità di trattamento tra le due situazioni. Nella
determinazione dell'importo del contributo per il mantenimento del figlio minore da parte del
genitore non collocatario, il principio di proporzionalità deve essere orientato, non solo alle
esigenze attuali del figlio, ma anche alle possibilità future derivanti dalle capacità reddituali dei
genitori. Infatti, le esigenze del minore non si limitano al sostentamento alimentare, ma includono
altri aspetti fondamentali come istruzione, attività sportive, assistenza sanitaria e benessere
complessivo» (C. App. Milano, 3.10.2024).
Spostando le considerazioni al caso di specie, è emerso come parte ricorrente allo stato sia inoccupata, non abbia redditi mobiliari o immobiliari propri (v. doc. 53 ricorso), viva presso una casa messa a disposizione dal Comune di Thiene (v. doc. 7 ricorso) e sia in lista per conseguire un alloggio popolare (v. doc. 60 ricorso).
Ha conseguito diploma livello A2 per imparare la lingua italiana.
Parte resistente: - ha riferito di percepire una retribuzione mensile pari a circa € 1.400,00/1.500,00
(v. verbale udienza del 14.1.2025); - ha riferito di vivere con i genitori, i quali percepiscono proventi pensionistici per un valore complessivo pari a € 1.100,00 al mese (v. verbale udienza del
14.1.2025); - ha documentato i propri redditi (v. docc. 24, 25, 26, 49 e 50) da cui si evince un reddito imponibile Irpef medio pari a € 22.660,00; - ha depositato alcune buste paga (v. doc. 27
e 45) da cui emergono saltuari incrementi stipendiali a titolo di premio di produzione;
- ha documentato l'esistenza di un secondo lavoro e la sua cessazione per dimissioni volontarie (v.
doc. 28 e 41): - ha documentato l'esistenza di periodi di astensione dal lavoro per IG (v. docc.
17 mensile di mutuo pari a € 509,00 (v. doc. 3 ricorso); - ha riferito di avere contratto un debito, per l'acquisto di auto pari a € 475,00 (v. verbale udienza del 14.1.2025).
A fronte di tali contrapposte situazioni, tenuto conto anche dei richiamati parametri di legge e dei tempi e modalità di affido e collocamento della prole per come oggi disposti in sentenza, si ritiene di commisurare l'importo del mantenimento nella somma mensile di € 225,00 per il figlio ed € 225,00 per il figlio Per_1 Per_2
E tanto con decorrenza dal mese di pronuncia della presente sentenza (novembre 2025), salve ed efficaci le statuizioni interinali pronunciate in corso di causa.
Parte resistente deve pertanto essere condannata, a titolo di mantenimento della prole minorenne,
con decorrenza dal mese di novembre 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, alla corresponsione a favore di parte ricorrente della somma mensile di € 450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio). Somma
da rivalutarsi secondo indici Istat a decorrere da novembre 2026.
Con riferimento all'assegno unico, esso spetterà in misura del 50% a ciascun coniuge per la parte riferibile al minore e, allo stato degli atti, in misura del 100% a favore della madre per Per_1
il figlio Per_2
Come richiesto dalle parti, ciascuna parte contribuirà in misura del 50% al sostenimento delle spese straordinarie, secondo le indicazioni di cui al Protocollo adottato dall'intestato Tribunale.
*
6) Sul mantenimento del coniuge
Sempre in tema di mantenimento, si procede ora allo scrutinio delle domande volte all'esatta quantificazione dell'obbligo per il mantenimento di parte ricorrente.
Costei chiede il riconoscimento a proprio favore della somma complessiva mensile di € 300,00
S'impongono le seguenti considerazioni preliminari.
18 Tra gli effetti patrimoniali della separazione, vi è anche la possibilità per il coniuge cui non è
addebitabile la separazione stessa di fruire ex art. 156 c.c., in ipotesi di inadeguati redditi propri,
di un assegno di mantenimento.
Trattasi di emolumento economico che si fonda sulla persistenza dei doveri coniugali di assistenza materiale e morale e che, a differenza del contributo divorzile, non ha natura compensativa (così Cass., 30.3.2025, n. 8366).
Ed infatti: «La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi
adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del
coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza
materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale
deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e
collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale,
presupposto dell'assegno di divorzio» (Cass., 22.11.2024, n. 30119).
Il diritto del coniuge all'assegno di mantenimento esige, poi, l'accertamento di molteplici presupposti, tra cui l'assenza di addebito a suo carico e l'accertata insufficienza di mezzi economici idonei a garantire un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio
(v. ex multis Cass., 13.12.2024, n. 32349: «In tema di separazione dei coniugi, la quantificazione
dell'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve
tener conto, quale indispensabile parametro di riferimento, del tenore di vita goduto dalla coppia
durante la convivenza, da accertarsi non solo in base ai redditi emergenti dalla documentazione
fiscale prodotta, ma anche ad altri elementi apprezzabili in termini economici, quali la
disponibilità di un consistente patrimonio, immobiliare o mobiliare;
lo stile di vita
particolarmente agiato e lussuoso;
la percezione di redditi occultati al fisco e che possono essere
19 rilevati attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o la
consulenza tecnica d'ufficio.»).
Deve altresì sussistere una disparità economica significativa tra le parti e l'ammontare dell'assegno deve essere determinato tenendo conto delle circostanze specifiche e dei redditi del coniuge obbligato: « Nella separazione dei coniugi, il coniuge, cui non è stata addebitata la separazione, ha diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al
proprio mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri: quindi, l'attribuzione
dell'assegno di mantenimento presuppone l'assenza di addebito della separazione, la mancanza
di mezzi propri sufficienti a garantire la conservazione di un tenore di vita analogo a quello
goduto in costanza di matrimonio e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi,
raffrontate le rispettive condizioni patrimoniali. E non è necessaria una ricostruzione dell'esatto
importo dei redditi posseduti dai coniugi, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle
complessive situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, il cui rapporto sia tale da giustificare
l'erogazione da parte di uno in favore dell'altro di quanto necessario al soddisfacimento dei
bisogni primari e di quelli individuabili sulla scorta del ceto sociale di appartenenza e delle
abitudini familiari.» (T. Torino, 13.2.2023, n. 635).
A tal fine, dovrà essere valutata ogni fonte di reddito del richiedente, nonché l'attitudine al lavoro di entrambi i coniugi: «In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine del coniuge
richiedente al lavoro proficuo, valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno
di mantenimento da parte del giudice, è costituita dalla effettiva possibilità di svolgimento di
un'attività lavorativa retribuita, tenuto conto di ogni concreto fattore individuale ed ambientale,
senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un'attività lavorativa e con
esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche» (Cass., 22.3.2023, n. 8254).
Ciò posto e spostando le considerazioni al caso di specie, non possono che richiamarsi le circostanze di fatto illustrate in sede di esame delle domande di mantenimento della prole.
20 A mente delle coordinate ermeneutiche sin qui tracciate e di tale quadro fattuale, si ritiene congrua la corresponsione a favore di parte ricorrente di una somma mensile pari a € 200,00.
E tanto con decorrenza dal mese di pronuncia della presente sentenza (novembre 2025), salve ed efficaci le statuizioni interinali pronunciate in corso di causa.
Si condanna pertanto parte resistente a corrispondere a favore di parte ricorrente, a titolo di mantenimento, con decorrenza dal mese di novembre 2025, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di € 200,00. Somma da rivalutarsi secondo indici Istat a decorrere da novembre
2026.
*
7) Sui carichi processuali
Il solo parziale accoglimento delle domande formulate da ciascuna pate, la natura del contenzioso,
la necessità di esperire approfondimenti sia in sede peritale che mediante coinvolgimento dei servizi sociali sono circostanze tutte idonee a giustificare ex art. 92, co. 2, c.p.c. (per come interpretato anche dalla Consulta con sentenza n. 77/2018) la compensazione integrale delle spese di lite.
Si provvede con separati provvedimenti a liquidare i compensi spettanti al CTU (v. richiesta depositata in data 22.1.2025) e al difensore attoreo, essendo la parte stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Dispone la separazione personale dei coniugi, con autorizzazione a vivere separati e con obbligo del reciproco rispetto;
2) Prende atto della disponibilità della casa coniugale in capo a parte resistente;
21 3) Dispone l'affido condiviso della prole e ne dispone il collocamento nei termini indicati in motivazione;
4) Per quanto in motivazione, a titolo di mantenimento della prole, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €
450,00 (€ 225,00 per ciascun figlio). Somma da rivalutarsi secondo indici Istat a decorrere da novembre 2026. Oltre il 50% delle spese straordinarie sostenute da parte ricorrente,
come da protocollo adottato dall'Intestato Tribunale;
5) Per quanto in motivazione, a titolo di mantenimento del coniuge, condanna parte resistente a corrispondere a parte ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma mensile di €
200,00. Somma da rivalutarsi secondo indici Istat a decorrere da novembre 2026;
6) Dispone che le parti fruiscano dell'assegno unico nei seguenti termini: esso spetterà in misura del 50% a ciascun coniuge per la parte riferibile al minore e in misura del Per_1
100% a favore della madre per il figlio Per_2
7) Dispone che i Servizi Sociali territorialmente competenti offrano un percorso di sostegno alla genitorialità a favore delle parti contendenti. Dispone pertanto la comunicazione della presente sentenza anche nei confronti di tali Servizi Sociali;
8) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
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42 e 48); - ha documentato di essere proprietario della casa coniugale, per cui sostiene una rata