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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 13/05/2024, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 1163 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2023
Promosso da
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Andrea Palmiero
attori contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1
Capuozzo
convenuto
Avente ad
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta. Ed invero, come documentato da parte attorea, la delibera assembleare impugnata del
10.05.2022 avente ad oggetto la modifica della ripartizione delle spese condominiali è stata approvata con il voto favorevole di 219,783 millesimi ed il voto contrario pari a
107,191 millesimi.
La delibera è pertanto nulla perché viola le disposizioni inderogabili in materia di ripartizione delle spese condominiali che possono essere derogate solo se vi è unanimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 9839/2021).
Essendo la delibera nulla, l'impugnazione della stessa non è tardiva atteso che, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta, non si applica il termine di 30 giorni valevole solo per le delibere annullabili.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base ad un valore della causa indeterminabile a complessità bassa, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la nullità della delibera assembleare del 10.05.2022 adottata dal condominio relativamente al punto n.2 dell'integrazione Controparte_1
dell'ordine del giorno.
2. Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 2356,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Benevento il 10/05/2024
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo
ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies, co.3, c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n.° 1163 del reg. gen. Affari contenziosi dell'anno 2023
Promosso da
, rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2
dall'avv. Andrea Palmiero
attori contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Controparte_1
Capuozzo
convenuto
Avente ad
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve essere pertanto accolta. Ed invero, come documentato da parte attorea, la delibera assembleare impugnata del
10.05.2022 avente ad oggetto la modifica della ripartizione delle spese condominiali è stata approvata con il voto favorevole di 219,783 millesimi ed il voto contrario pari a
107,191 millesimi.
La delibera è pertanto nulla perché viola le disposizioni inderogabili in materia di ripartizione delle spese condominiali che possono essere derogate solo se vi è unanimità (cfr. Cass. Civ. Sez. Unite n. 9839/2021).
Essendo la delibera nulla, l'impugnazione della stessa non è tardiva atteso che, a differenza di quanto eccepito da parte convenuta, non si applica il termine di 30 giorni valevole solo per le delibere annullabili.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base ad un valore della causa indeterminabile a complessità bassa, tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del giudizio e delle questioni trattate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la nullità della delibera assembleare del 10.05.2022 adottata dal condominio relativamente al punto n.2 dell'integrazione Controparte_1
dell'ordine del giorno.
2. Condanna il convenuto al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che liquida in € 545,00 per esborsi, € 2356,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Benevento il 10/05/2024
Il Giudice dott. Andrea Loffredo