Articolo 7 della Legge 7 agosto 1985, n. 427
Articolo 6Articolo 8
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5 settembre 1985
Art. 7. Disciplina delle reggenze 1. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato.
2. Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , la reggenza puo' essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.
Nota all'art. 7, comma 2:
Il testo dell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 , e' riportato nelle note alla legge n. 428/1985 , pubblicata in questo stesso supplemento alla Gazzetta Ufficiale (nota all'art. 8, secondo comma).
Entrata in vigore il 5 settembre 1985