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Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 13 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/11/2024, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1524/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Gregorio Fusco;
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Gregorio Fusco;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati giusta sentenza n. 3985/2013 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 04/12/2013, passata in giudicato.
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(1997) e (2003).
[...] Persona_2
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che: R.G.V.G. 1524/2024
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Carmiano (LE) alla Via Monsignor
Paladini n. 60, di proprietà esclusiva della sig. Parte_1
rimarrà assegnata in uso alla stessa, che continuerà ad
[...] abitarla assieme ai figli conviventi;
3) Mobili, arredi e suppellettili esistenti nella casa coniugale così come i risparmi comuni, sono stati già divisi tra i coniugi come accordo;
4) Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi somma
a titolo di mantenimento;
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
05/04/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, le parti hanno precisato che la richiesta di confermare le condizioni di separazione era riferita esclusivamente alle condizioni espressamente riportate nel ricorso introduttivo, posto che i figli e pur Per_1 Per_2 convivendo ancora nella casa familiare, sono entrambi economicamente autosufficienti, lavorando giornalmente con il padre, e non necessitano di contributi di mantenimento da parte dei genitori.
Il giudice delegato, pertanto, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett.
b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
Occorre tuttavia precisare che non può essere oggetto di ratifica da parte del Tribunale la condizione sub 2 e ciò in quanto la pacifica autosufficienza economica dei figli maggiorenni fa venir meno il presupposto per assegnare la casa familiare a norma dell'art. 337 sexies c.c. L'immobile, pertanto,
2 R.G.V.G. 1524/2024
tornerà nella piena disponibilità del proprietario secondo il regime dominicale ordinario.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1524/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 05/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Carmiano in data 10/10/1996 tra Parte_1
(Lecce (LE), 16/09/1973) e (Carmiano, Controparte_1
16/09/1964) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 47, parte II, serie A, anno 1996;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo, così come puntualizzate nelle note scritte depositate il 29/10/2024 e con la precisazione di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Carmiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 09/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
3
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Cinzia Mondatore Presidente
- Gianluca Fiorella Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 1524/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
( ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 avv. Gregorio Fusco;
e
( ), rappresentato e difeso da Controparte_1 C.F._2 avv. Gregorio Fusco;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito Parte_1 Controparte_1 congiuntamente questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati giusta sentenza n. 3985/2013 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 04/12/2013, passata in giudicato.
Hanno precisato che dalla loro unione sono nati i figli Per_1
(1997) e (2003).
[...] Persona_2
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni inerenti alla prole e riguardanti i loro rapporti economici. In particolare, hanno concordato che: R.G.V.G. 1524/2024
1) I coniugi vivranno separati, come già di fatto vivono, con
l'obbligo del mutuo rispetto;
2) La casa coniugale sita in Carmiano (LE) alla Via Monsignor
Paladini n. 60, di proprietà esclusiva della sig. Parte_1
rimarrà assegnata in uso alla stessa, che continuerà ad
[...] abitarla assieme ai figli conviventi;
3) Mobili, arredi e suppellettili esistenti nella casa coniugale così come i risparmi comuni, sono stati già divisi tra i coniugi come accordo;
4) Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di rinunciare reciprocamente a qualsiasi somma
a titolo di mantenimento;
Hanno, inoltre, manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, co. 2, c.p.c., di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare (ricorso depositato in data
05/04/2024).
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'08/10/2024, le parti hanno precisato che la richiesta di confermare le condizioni di separazione era riferita esclusivamente alle condizioni espressamente riportate nel ricorso introduttivo, posto che i figli e pur Per_1 Per_2 convivendo ancora nella casa familiare, sono entrambi economicamente autosufficienti, lavorando giornalmente con il padre, e non necessitano di contributi di mantenimento da parte dei genitori.
Il giudice delegato, pertanto, preso atto della volontà delle parti di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di essere accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett.
b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
Occorre tuttavia precisare che non può essere oggetto di ratifica da parte del Tribunale la condizione sub 2 e ciò in quanto la pacifica autosufficienza economica dei figli maggiorenni fa venir meno il presupposto per assegnare la casa familiare a norma dell'art. 337 sexies c.c. L'immobile, pertanto,
2 R.G.V.G. 1524/2024
tornerà nella piena disponibilità del proprietario secondo il regime dominicale ordinario.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1524/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 05/04/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Carmiano in data 10/10/1996 tra Parte_1
(Lecce (LE), 16/09/1973) e (Carmiano, Controparte_1
16/09/1964) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 47, parte II, serie A, anno 1996;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo, così come puntualizzate nelle note scritte depositate il 29/10/2024 e con la precisazione di cui in parte motiva;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Carmiano per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) NULLA per le spese.
Così deciso in Lecce, camera di consiglio del 09/11/2024.
Il giudice estensore La Presidente
Michele Grande Cinzia Mondatore
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