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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 27/11/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1040/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1040/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
), n.q. di titolare della Parte_1 C.F._1 omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'Avv. Dario Ghione, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Eva Brondino, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- contrariis reiectis;
- previa ammissione dei capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183 cp.c. del 04/12/2023 e non ammessi;
- ribadita l'eccezione di nullità della deposizione testimoniale resa dal signor
[...]
all'udienza del 11/07/2024 in quanto incapace a testimoniare ex art. Testimone_1
246 c.p.c.;
- senza inversione dell'onere probatorio, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla e, per l'effetto revocare e/o dichiarare privo di Controparte_1 effetto il decreto ingiuntivo n. 233 del 22.02.2023 del Tribunale di Cuneo respingendo ogni domanda della convenuta opposta nei confronti del sig. Pt_1
- con vittoria di spese ed onorari di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Contrariis rejectis
- Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
- previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione dei capi di prova per interpello e testi e delle altre prove sulle circostanze dedotte nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 04.12.2023 e non ammessi dal Tribunale;
- Opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avanzate dall'attore in opposizione per i motivi tutti di cui alla memoria n. 3 del 27.12.2023;
- Ammettersi la prova contraria sui capi di prova dell'attore in opposizione che malgrado l'opposizione verranno ammessi;
- previo ordine di esibizione in giudizio, ex art. 210 e segg.ti c.p.c., a
[...]
, Parte_1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in 12081 Beinette (CN), C.F._1
Via Monea Oltregesso n. 126, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale corrente in 12081 Beinette (CN), Via Monea Oltregesso n. 126 (C.F. – C.F._1
P.IVA
), dei suoi libri contabili relativi agli acquisti di aprile 2022 al fine di P.IVA_2 verificare l'avvenuta registrazione da parte della stessa della fattura posta a base del Controparte_1 procedimento monitorio;
- previo ogni altro incombente che si renderà necessario riguardo alle avversarie difese;
Nel merito:
- respingere la proposta opposizione ed ogni eccezione e deduzione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 233/2023
– RG 490/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo – Giudice Dott. Ruggiero Berardi in data 22.02.2023;
- dichiarare tenuto e condannare , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.:
), residente in [...]
126, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale corrente in 12081 Beinette (CN), Via Monea Oltregesso n. 126 (C.F. – P.IVA ) al C.F._1 P.IVA_2 pagamento della somma di €. 5.124,00, oltre agli interessi come da domanda, la somma di €. 40,00 a titolo di risarcimento del danno stabilito forfettariamente dall'art. 6, co. 2, D.lgs. n 231/2002, ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 500,00, per compensi professionali, oltre € 145,50 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore , titolare della omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 223/2023, reso il 22 febbraio 2023 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stato ingiunto di pagare, in favore della società opponente la somma di € 5.124,00, oltre interessi e spese relative alla procedura Controparte_1 monitoria, per il mancato pagamento di una fattura, emessa dalla società convenuta per la compravendita di una macchina sgombraneve. Con l'atto di opposizione, parte attrice contesta la sussistenza del contratto di compravendita, eccependo l'inidoneità della fattura a costituire prova del credito, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2. La società convenuta si è costituita, contestando i motivi di opposizione, rappresentando di aver concesso in prova, nel dicembre 2021, una lama spazzaneve per un periodo di 15-20 giorni, concordando un prezzo di acquisto di euro 4.200,00. Il
, manifestando interesse all'acquisto, non aveva provveduto al pagamento del Pt_1 prezzo, né alla restituzione del mezzo, sicché la società convenuta aveva emesso, dopo quattro mesi, la fattura oggetto di contestazione, ritenendo perfezionato il contratto di vendita in prova, ex art. 1521 c.c.. La società convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. All'udienza di trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni;
assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata formulata proposta conciliativa, rifiutata dall'opponente. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prove orali. Esauriti gli incombenti istruttori, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale e gli estratti autentici dei libri contabili non costituiscono piena prova della esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, la fattura commerciale è
3 equiparabile ad una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un determinato rapporto giuridico, con la conseguenza che, in caso di contestazione in ordine al rapporto contrattuale sottostante, la fattura non è idonea a costituire prova del contratto ma mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione (ex multis: Trib. Milano, n. 5664/2019; Trib. Firenze n. 1873/2020; Trib. Livorno, n. 420/2020; Trib. Roma, n. 221/2019), dovendo il creditore opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata. In altri termini, al fine di superare il valore probatorio della fattura commerciale nel giudizio di opposizione, è necessaria la contestazione del rapporto contrattuale sottostante da parte del debitore opponente. Contestazione che, secondo la costante giurisprudenza, non può risolversi in una generica allegazione della inidoneità del documento ai fini della prova del credito, non essendo sufficiente tale prospettazione ad assolvere l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. 5. Nel caso di specie, la pretesa creditoria della opposta trae origine da un contratto di compravendita, la cui sussistenza è stata contestata da parte opponente, che la convenuta riconduce allo schema della vendita a prova che, ai sensi dell'art. 1521 c.c., si presume sospensivamente condizionata alla sussistenza delle qualità pattuite e idoneità all'uso della cosa oggetto di vendita e la cui prova deve essere eseguita nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi. In tal senso, secondo la ricostruzione di parte convenuta, il , nel dicembre 2021, si era presentato presso Pt_1
i locali della società convenuta e, dopo aver visionato la lama sgombraneve, aveva concordato con , legale rappresentante della società convenuta opposta, Parte_2 il ritiro della stessa per un periodo di prova di 15-20 giorni, concordando il prezzo di euro 4.200,00 oltre IVa e che, trascorso tale periodo, nel gennaio 2022, il aveva Pt_1 confermato telefonicamente la propria intenzione di acquistare la lama. Nondimeno, il era stato vanamente invitato a presentarsi presso la sede della società Pt_1 convenuta per il ritiro dei documenti della lama e per il pagamento del prezzo;
non avendo provveduto al pagamento del prezzo pattuito né alla restituzione della lama, la società convenuta aveva emesso nell'aprile 2022 la fattura oggetto di contestazione. Ricostruzione decisamente contestata da parte opponente che ha invocato l'insussistenza un contratto di compravendita, evidenziando l'assenza di prova dell'accordo. 6. Si deve osservare che la scarna documentazione acquisita agli atti del processo è costituita dalla fattura oggetto di contestazione, dalle querele presentate dal Tes_1 nei confronti del per minacce e appropriazione indebita, non avendo il Pt_1
restituito la lama, dalla annotazione di PG relativa ad una lite tra le odierne Pt_1 parti del giudizio, avvenuta il 20 gennaio 2023, presso la sede della società convenuta;
soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, svolta mediante lo scambio di note scritte autorizzate, l'attore ha depositato il verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso nell'ambito del procedimento penale incardinato a seguito della Pt_1 presentazione della querela da parte del medesimo nei confronti di , per Controparte_2
4 il reato di falsa testimonianza, ai sensi dell'art. 372 c.p., in relazione alle dichiarazioni da questi rese nel corso dell'istruttoria orale del presente procedimento.
6.1. Il compendio documentale e le risultanze dell'istruttoria orale inducono a ritenere fondata la prospettazione della convenuta. Sotto tale profilo, si deve osservare che se, in conformità alle richiamate coordinate interpretative, la fattura può costituire senz'altro valore indiziario, vi è tuttavia il riscontro delle risultanze rivenienti dalle prove orali. Il teste , figlio del legale rappresentante della società convenuta, Testimone_1 ha confermato la circostanza dell'accordo tra le parti e della pattuizione del prezzo in circa 4.000,00 euro. Il teste ha altresì confermato la circostanza della telefonata intercorsa tra il padre e l'odierno attore, con cui, secondo quanto dichiarato dal teste, il Pt_1 aveva manifestato l'intenzione di acquistare la lama sgombraneve. L'opponente ha eccepito l'incapacità del teste, ritenuto portatore di un interesse alla causa, invocando la nullità della testimonianza. Sotto tale profilo, si deve osservare come, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, di recente confermato, l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica soltanto quanto il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo invece alcuna rilevanza l'interesse ad un determinato esito del processo (C. Civ. n. 3361/2024).
7. Per quanto concerne l'onere probatorio posto a carico di parte opponente, gli elementi addotti dal a sostegno della sua prospettazione provano troppo poco. Pt_1
E sono in parte qua financo contraddittori. Posto che non è in contestazione la circostanza che la lama sgombraneve di cui trattasi sia ancora nella disponibilità del e che non risulti alcuna formale contestazione all'esito del ricevimento della Pt_1 fattura, si deve evidenziare che il materiale probatorio versato in atti dall'opponente è costituito, a ben vedere, unicamente dalle dichiarazioni dallo stesso proveniente e che, come tali, risultano del tutto prive di riscontri obiettivi, in disparte gli esiti dei procedimenti penali scaturiti dalle querele, per quel che concerne il presente procedimento, in cui valgono le regole probatorie richiamate in premessa. Anche a voler ammettere i verbali delle sommarie informazioni, di formazione successiva alle preclusioni istruttorie, si deve in primo luogo evidenziare che tali documenti assumono nel processo civile valenza di “prove atipiche”, liberamente valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (C. Civ. n. 22287/2023) e, pertanto, in tal senso, “prudentemente apprezzabili” dal giudice.
7.1. Sotto tale aspetto, si deve evidenziare come dalla disamina delle dichiarazioni rese Co dal in sede di interrogatorio formale, di e nell'annotazione di PG del 20 Pt_1 gennaio 2023, relativa al diverbio verificatosi il giorno precedente tra questi e il
, emergano palesi contraddizioni. In particolare, dall'annotazione di PG del 20 Tes_1 gennaio 2023, risulta che il , dopo essere stato identificato, aveva riferito di Pt_1
“…essersi portato presso la ditta in quanto aveva acquistato una lama sgombraneve dove CP_1 veniva pattuito una cifra, mentre al ricevimento della fattura di pagamento ne risultava un'altra…”. Circostanza che va peraltro a confermare la ricostruzione di parte opposta, poiché da tale
5 documento emerge l'ammissione del in ordine all'acquisto della lama, tanto che Pt_1 lo stesso riferisce che il diverbio era scaturito in ordine ad una pretesa differenza di prezzo, rispetto a quanto riportato in fattura.
7.2. Tali dichiarazioni sono poi contraddette dallo stesso attore nelle dichiarazioni successive: in sede di interrogatorio formale, come risulta dal verbale di udienza dell'11 luglio 2024, il medesimo aveva dichiarato di “non essere interessato all'acquisto della lama”, analogamente a quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni rese alla PG il 15 febbraio 2025, in cui il aveva dichiarato di “…non essere interessato all'acquisto”. A Pt_1 ciò consegue, pertanto che non può ritenersi provata la prospettazione attorea, in ordine alla prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria, posto che, come già innanzi rilevato, gli unici elementi probatori sono costituiti dalle dichiarazioni dell'opponente, che, in mancanza di obiettivi riscontri probatori, non possono costituire prova di quanto dallo stesso prospettato. L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, considerata la complessiva attività processuale svolta, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attore dovrà rifondere alla società convenuta 2.552,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 223/2023, reso il 22 febbraio 2023 dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 società spese che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA. Cuneo, 27 novembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg 1040/2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per mancato pagamento fatture, promossa DA
), n.q. di titolare della Parte_1 C.F._1 omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'Avv. Dario Ghione, come da procura in atti OPPONENTE CONTRO
), in persona del legale rappresentante p.t., con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. Eva Brondino, come da procura in atti OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- contrariis reiectis;
- previa ammissione dei capitoli di prova dedotti nella seconda memoria ex art. 183 cp.c. del 04/12/2023 e non ammessi;
- ribadita l'eccezione di nullità della deposizione testimoniale resa dal signor
[...]
all'udienza del 11/07/2024 in quanto incapace a testimoniare ex art. Testimone_1
246 c.p.c.;
- senza inversione dell'onere probatorio, accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla e, per l'effetto revocare e/o dichiarare privo di Controparte_1 effetto il decreto ingiuntivo n. 233 del 22.02.2023 del Tribunale di Cuneo respingendo ogni domanda della convenuta opposta nei confronti del sig. Pt_1
- con vittoria di spese ed onorari di causa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
1 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: Contrariis rejectis
- Dichiarando di non accettare il contradditorio su nuove e/o diverse domande e/o eccezioni;
- previa, senza inversione dell'onere probatorio, ammissione dei capi di prova per interpello e testi e delle altre prove sulle circostanze dedotte nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. del 04.12.2023 e non ammessi dal Tribunale;
- Opponendosi all'ammissione delle istanze istruttorie avanzate dall'attore in opposizione per i motivi tutti di cui alla memoria n. 3 del 27.12.2023;
- Ammettersi la prova contraria sui capi di prova dell'attore in opposizione che malgrado l'opposizione verranno ammessi;
- previo ordine di esibizione in giudizio, ex art. 210 e segg.ti c.p.c., a
[...]
, Parte_1 nato a [...] il [...] (C.F.: ), residente in 12081 Beinette (CN), C.F._1
Via Monea Oltregesso n. 126, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale corrente in 12081 Beinette (CN), Via Monea Oltregesso n. 126 (C.F. – C.F._1
P.IVA
), dei suoi libri contabili relativi agli acquisti di aprile 2022 al fine di P.IVA_2 verificare l'avvenuta registrazione da parte della stessa della fattura posta a base del Controparte_1 procedimento monitorio;
- previo ogni altro incombente che si renderà necessario riguardo alle avversarie difese;
Nel merito:
- respingere la proposta opposizione ed ogni eccezione e deduzione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 233/2023
– RG 490/2023, emesso dal Tribunale di Cuneo – Giudice Dott. Ruggiero Berardi in data 22.02.2023;
- dichiarare tenuto e condannare , nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F.:
), residente in [...]
126, in proprio e quale titolare della omonima ditta individuale corrente in 12081 Beinette (CN), Via Monea Oltregesso n. 126 (C.F. – P.IVA ) al C.F._1 P.IVA_2 pagamento della somma di €. 5.124,00, oltre agli interessi come da domanda, la somma di €. 40,00 a titolo di risarcimento del danno stabilito forfettariamente dall'art. 6, co. 2, D.lgs. n 231/2002, ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 500,00, per compensi professionali, oltre € 145,50 per spese, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive occorrende;
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore , titolare della omonima impresa individuale, ha Parte_1 proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 223/2023, reso il 22 febbraio 2023 dal Tribunale di Cuneo, con cui è stato ingiunto di pagare, in favore della società opponente la somma di € 5.124,00, oltre interessi e spese relative alla procedura Controparte_1 monitoria, per il mancato pagamento di una fattura, emessa dalla società convenuta per la compravendita di una macchina sgombraneve. Con l'atto di opposizione, parte attrice contesta la sussistenza del contratto di compravendita, eccependo l'inidoneità della fattura a costituire prova del credito, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo opposto. 2. La società convenuta si è costituita, contestando i motivi di opposizione, rappresentando di aver concesso in prova, nel dicembre 2021, una lama spazzaneve per un periodo di 15-20 giorni, concordando un prezzo di acquisto di euro 4.200,00. Il
, manifestando interesse all'acquisto, non aveva provveduto al pagamento del Pt_1 prezzo, né alla restituzione del mezzo, sicché la società convenuta aveva emesso, dopo quattro mesi, la fattura oggetto di contestazione, ritenendo perfezionato il contratto di vendita in prova, ex art. 1521 c.c.. La società convenuta ha pertanto concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecutorietà.
3. All'udienza di trattazione, le parti hanno insistito nelle rispettive deduzioni e contestazioni;
assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., è stata formulata proposta conciliativa, rifiutata dall'opponente. Concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita con prove orali. Esauriti gli incombenti istruttori, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, passando in decisione all'esito del deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione avente ad oggetto il merito della pretesa creditoria avanzata nel procedimento monitorio dall'opposto, con la conseguenza che quest'ultimo assume la veste di attore in senso sostanziale, su cui incombe l'onere di provare l'esistenza del credito, ovvero i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
incombe sul debitore opponente la prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi della opposta pretesa creditoria. Trattandosi di azione volta a far valere la responsabilità contrattuale per inadempimento del debitore, valgono i criteri di riparto dell'onere probatorio indicati dalla pronuncia resa da C. Civ. Sez. Un. 13533/2001, in base alla quale spetta al creditore che agisca per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno, provare l'esistenza del titolo, allegando l'inadempimento della controparte contrattuale, incombendo su quest'ultima la prova estintiva del diritto del creditore.
4.1. A ciò si aggiunga che, secondo l'orientamento assolutamente prevalente, espresso dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, la fattura commerciale e gli estratti autentici dei libri contabili non costituiscono piena prova della esistenza del credito nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. In particolare, la fattura commerciale è
3 equiparabile ad una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un determinato rapporto giuridico, con la conseguenza che, in caso di contestazione in ordine al rapporto contrattuale sottostante, la fattura non è idonea a costituire prova del contratto ma mero indizio della stipulazione del contratto e della esecuzione della prestazione (ex multis: Trib. Milano, n. 5664/2019; Trib. Firenze n. 1873/2020; Trib. Livorno, n. 420/2020; Trib. Roma, n. 221/2019), dovendo il creditore opposto dare piena dimostrazione dell'avvenuto adempimento di quanto indicato in fattura, salvo che la stessa non sia contestata. In altri termini, al fine di superare il valore probatorio della fattura commerciale nel giudizio di opposizione, è necessaria la contestazione del rapporto contrattuale sottostante da parte del debitore opponente. Contestazione che, secondo la costante giurisprudenza, non può risolversi in una generica allegazione della inidoneità del documento ai fini della prova del credito, non essendo sufficiente tale prospettazione ad assolvere l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. 5. Nel caso di specie, la pretesa creditoria della opposta trae origine da un contratto di compravendita, la cui sussistenza è stata contestata da parte opponente, che la convenuta riconduce allo schema della vendita a prova che, ai sensi dell'art. 1521 c.c., si presume sospensivamente condizionata alla sussistenza delle qualità pattuite e idoneità all'uso della cosa oggetto di vendita e la cui prova deve essere eseguita nel termine e secondo le modalità stabiliti dal contratto o dagli usi. In tal senso, secondo la ricostruzione di parte convenuta, il , nel dicembre 2021, si era presentato presso Pt_1
i locali della società convenuta e, dopo aver visionato la lama sgombraneve, aveva concordato con , legale rappresentante della società convenuta opposta, Parte_2 il ritiro della stessa per un periodo di prova di 15-20 giorni, concordando il prezzo di euro 4.200,00 oltre IVa e che, trascorso tale periodo, nel gennaio 2022, il aveva Pt_1 confermato telefonicamente la propria intenzione di acquistare la lama. Nondimeno, il era stato vanamente invitato a presentarsi presso la sede della società Pt_1 convenuta per il ritiro dei documenti della lama e per il pagamento del prezzo;
non avendo provveduto al pagamento del prezzo pattuito né alla restituzione della lama, la società convenuta aveva emesso nell'aprile 2022 la fattura oggetto di contestazione. Ricostruzione decisamente contestata da parte opponente che ha invocato l'insussistenza un contratto di compravendita, evidenziando l'assenza di prova dell'accordo. 6. Si deve osservare che la scarna documentazione acquisita agli atti del processo è costituita dalla fattura oggetto di contestazione, dalle querele presentate dal Tes_1 nei confronti del per minacce e appropriazione indebita, non avendo il Pt_1
restituito la lama, dalla annotazione di PG relativa ad una lite tra le odierne Pt_1 parti del giudizio, avvenuta il 20 gennaio 2023, presso la sede della società convenuta;
soltanto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, svolta mediante lo scambio di note scritte autorizzate, l'attore ha depositato il verbale di sommarie informazioni rese dallo stesso nell'ambito del procedimento penale incardinato a seguito della Pt_1 presentazione della querela da parte del medesimo nei confronti di , per Controparte_2
4 il reato di falsa testimonianza, ai sensi dell'art. 372 c.p., in relazione alle dichiarazioni da questi rese nel corso dell'istruttoria orale del presente procedimento.
6.1. Il compendio documentale e le risultanze dell'istruttoria orale inducono a ritenere fondata la prospettazione della convenuta. Sotto tale profilo, si deve osservare che se, in conformità alle richiamate coordinate interpretative, la fattura può costituire senz'altro valore indiziario, vi è tuttavia il riscontro delle risultanze rivenienti dalle prove orali. Il teste , figlio del legale rappresentante della società convenuta, Testimone_1 ha confermato la circostanza dell'accordo tra le parti e della pattuizione del prezzo in circa 4.000,00 euro. Il teste ha altresì confermato la circostanza della telefonata intercorsa tra il padre e l'odierno attore, con cui, secondo quanto dichiarato dal teste, il Pt_1 aveva manifestato l'intenzione di acquistare la lama sgombraneve. L'opponente ha eccepito l'incapacità del teste, ritenuto portatore di un interesse alla causa, invocando la nullità della testimonianza. Sotto tale profilo, si deve osservare come, secondo il costante orientamento giurisprudenziale, di recente confermato, l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica soltanto quanto il teste è titolare di un interesse personale attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. e tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo invece alcuna rilevanza l'interesse ad un determinato esito del processo (C. Civ. n. 3361/2024).
7. Per quanto concerne l'onere probatorio posto a carico di parte opponente, gli elementi addotti dal a sostegno della sua prospettazione provano troppo poco. Pt_1
E sono in parte qua financo contraddittori. Posto che non è in contestazione la circostanza che la lama sgombraneve di cui trattasi sia ancora nella disponibilità del e che non risulti alcuna formale contestazione all'esito del ricevimento della Pt_1 fattura, si deve evidenziare che il materiale probatorio versato in atti dall'opponente è costituito, a ben vedere, unicamente dalle dichiarazioni dallo stesso proveniente e che, come tali, risultano del tutto prive di riscontri obiettivi, in disparte gli esiti dei procedimenti penali scaturiti dalle querele, per quel che concerne il presente procedimento, in cui valgono le regole probatorie richiamate in premessa. Anche a voler ammettere i verbali delle sommarie informazioni, di formazione successiva alle preclusioni istruttorie, si deve in primo luogo evidenziare che tali documenti assumono nel processo civile valenza di “prove atipiche”, liberamente valutabili ai sensi dell'art. 116 c.p.c. (C. Civ. n. 22287/2023) e, pertanto, in tal senso, “prudentemente apprezzabili” dal giudice.
7.1. Sotto tale aspetto, si deve evidenziare come dalla disamina delle dichiarazioni rese Co dal in sede di interrogatorio formale, di e nell'annotazione di PG del 20 Pt_1 gennaio 2023, relativa al diverbio verificatosi il giorno precedente tra questi e il
, emergano palesi contraddizioni. In particolare, dall'annotazione di PG del 20 Tes_1 gennaio 2023, risulta che il , dopo essere stato identificato, aveva riferito di Pt_1
“…essersi portato presso la ditta in quanto aveva acquistato una lama sgombraneve dove CP_1 veniva pattuito una cifra, mentre al ricevimento della fattura di pagamento ne risultava un'altra…”. Circostanza che va peraltro a confermare la ricostruzione di parte opposta, poiché da tale
5 documento emerge l'ammissione del in ordine all'acquisto della lama, tanto che Pt_1 lo stesso riferisce che il diverbio era scaturito in ordine ad una pretesa differenza di prezzo, rispetto a quanto riportato in fattura.
7.2. Tali dichiarazioni sono poi contraddette dallo stesso attore nelle dichiarazioni successive: in sede di interrogatorio formale, come risulta dal verbale di udienza dell'11 luglio 2024, il medesimo aveva dichiarato di “non essere interessato all'acquisto della lama”, analogamente a quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni rese alla PG il 15 febbraio 2025, in cui il aveva dichiarato di “…non essere interessato all'acquisto”. A Pt_1 ciò consegue, pertanto che non può ritenersi provata la prospettazione attorea, in ordine alla prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa creditoria, posto che, come già innanzi rilevato, gli unici elementi probatori sono costituiti dalle dichiarazioni dell'opponente, che, in mancanza di obiettivi riscontri probatori, non possono costituire prova di quanto dallo stesso prospettato. L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
8. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento, determinato dal valore della controversia. Per l'effetto, considerata la complessiva attività processuale svolta, si ritiene congruo liquidare le spese di lite che l'attore dovrà rifondere alla società convenuta 2.552,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo n. 223/2023, reso il 22 febbraio 2023 dal Tribunale di Cuneo, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.; condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 società spese che si liquidano in complessivi euro 2.552,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, Iva e CPA. Cuneo, 27 novembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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