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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 659/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 07/04/2022 al n. 659/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MUGNAI ANDREA, che
[...] la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante del Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. BUI LUCA, che lo
[...] rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo CP_3 C.F._3 studio dell'Avv. DEI MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPLLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
e
(P. IVA. ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_4 P.IVA_1
(c.f. ) e (c.f. Controparte_5 C.F._4 Parte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. TARTAGLI C.F._5
ROBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 208/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
21/02/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.11.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in considerazione dell'accertata responsabilità solidale di e CP_3
per le lesioni subite da in conseguenza del morso Controparte_1 Persona_1 del cane di cui è causa, - condannare il sig. in proprio e quale titolare Controparte_1 del , e la sig.ra in solido tra loro, al risarcimento di Controparte_2 CP_3 tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla attrice, odierna appellante, da quantificarsi nell'importo di Euro 39.637,75 o in quella cifra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo e con vittoria di spese ed onorari di causa di tutte le fasi ed i gradi del giudizio”;
Per la parte appellata “ si riporta ai propri precedenti scritti difensivi, CP_1 ribadendo la riserva di interporre impugnazione per Cassazione avverso la sentenza parziale della Corte di Appello di Firenze n. 224/2024”; per parte appellata “ribadisce la riserva di appello già verbalizzata nelle note CP_3 di udienza del 04.04.2024”.
***** premesso
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Persona_1 davanti alla Corte di Appello di Firenze -in proprio e in qualità di legale Controparte_1 rappresentante del Controparte_6 proponendo appello avverso la sentenza n. 208/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito del morso del cane di proprietà della che l'aveva azzannata al CP_3 dorso del piede destro, mentre si trovava nei locali del Centro CO 'La LV', procurandole una ferita lacero contusa ed una escoriazione. In particolare, il primo giudice, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2052 c.c., aveva respinto la domanda nei confronti del - titolare del centro ippico e CP_1 coniuge della - in quanto lo stesso non era né proprietario dell'animale, né suo CP_3 utilizzatore, esponendo che la norma non prevedeva alcuna forma di responsabilità per la mera custodia di animali, come nella fattispecie. Il Tribunale aveva altresì rigettato la domanda anche nei confronti della pacificamente proprietaria del cane, CP_3 ritenendo fondata la versione dei fatti proposta dalle parti convenute e ritenuta non specificamente contestata dall'attrice, secondo la quale la aveva colpito con Persona_1 un calcio il cane che dormiva, per spostarlo dal resede dove stava camminando, così provocando la naturale reazione difensiva dell'animale. Spiegava il Tribunale che tale ricostruzione era stata corroborata dalle dichiarazioni dei testimoni indifferenti
[...]
e , che avevano riferito come il cane stesse dormendo presso Tes_1 Tes_2
l'ingresso della reception e la avesse tentato di spostarlo con un colpo del Persona_1 piede, svegliandolo di soprassalto, così che l'animale aveva reagito mordendo proprio il piede con cui era stato colpito. Il Tribunale deduceva pertanto che la lesione si era verificata esclusivamente per fatto dell'attrice, per cui gli effetti dannosi andavano imputati esclusivamente alla stessa. Il primo giudice, nel liquidare le spese processuali, aveva distinto la posizione della attrice che era stata condannata a rifonderle Persona_1 nei confronti dei due convenuti, dalla posizione del il quale era stato CP_1 condannato a rifondere le spese di lite alla compagnia assicurativa chiamata dal medesimo in garanzia.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) Erroneo rigetto della domanda nei confronti di in proprio e quale Controparte_1 titolare del Centro CO 'La LV', evidenziando che lo stesso non solo era responsabile in proprio ex art. 2052 c.c., dal momento che detenendo in uso l'animale della moglie, esercitava sullo stesso un governo effettivo, ma era da ritenere responsabile anche quale titolare del centro ippico ex art. 2043 c.c., tenendo il cane libero all'interno di un'area aperta al pubblico, così esponendo i clienti ai connessi rischi;
2) Erronea ricostruzione della dinamica del fatto, essendo stata data la prevalenza alla versione offerta dai convenuti, che l'attrice non solo aveva contestato in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e prima ancora nel ricorso cautelare proposto ex art. 700
c.p.c. in corso di causa, ma rispetto alla quale la stessa aveva già fornito una sua diversa versione in atto di citazione;
erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni
[...]
e , da non ritenere attendibili in quanto dipendenti del centro e Tes_1 Tes_2 persone a cui il cane era stato di fatto affidato, mentre, al contrario, non era stata correttamente valutata la dichiarazione del figlio dell'attrice ; Parte_1 conseguente errore nell'esclusione della responsabilità della non essendo CP_3 comunque stato provato il caso fortuito il cui onere gravava sul proprietario dell'animale.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, insistendo nella richiesta di esame testimoniale della nipote , presente al fatto, ma che non era stata Controparte_7 originariamente indicata in ragione della sua minore età. Insisteva quindi nell'espletamento di CTU medica sull'entità dei danni subiti, evidenziando che la consulenza effettuata in sede di atp ante causam non era stata effettuata in contraddittorio anche con la che ne aveva infatti eccepito l'inopponibilità nei CP_3 suoi confronti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in sede di appello , il quale Controparte_1 contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, riproponendo tutte le eccezioni rimaste assorbite in primo grado e spiegando a sua volta appello incidentale affidandosi al seguente motivo:
1) Erronea condanna del al rimborso delle spese di lite a favore di CP_1 [...]
da ritenere di competenza della attrice soccombente in primo grado a CP_4 prescindere dal fatto che la compagnia assicurativa fosse stata chiamata o meno direttamente da quest'ultima.
Si costituiva in appello anche , la quale contestava le censure mosse CP_3 dall'appellante e proponeva a sua volta appello incidentale sul seguente motivo:
1) Erronea esclusione della responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo all'attrice, per avere la stessa coltivato l'azione risarcitoria anche contro la pur ammettendo che il CP_3 cane era stato da questa affidato al e al Centro CO ed essendo la CP_1 responsabilità ex art. 2052 c.c. alternativa e non solidale tra proprietario e soggetto utilizzatore dell'animale dannoso.
Infine, si costituiva la quale contestava le censure mosse dalla Controparte_4 parte appellante e dalla parte appellante incidentale nei confronti della sentenza CP_1 impugnata, della quale chiedeva l'integrale conferma, in subordine riproponendo tutte le eccezioni inerenti la domanda di manleva e la copertura assicurativa rimaste assorbite in primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza collegiale del 12.10.2023 e decisa con la sentenza non definitiva n° 224/2024, con la quale era affermata la responsabilità, per il danno subito dalla a seguito del morso del cane, di ex art. Persona_1 CP_3 2052 c.c. e di quale titolare del Centro CO 'La LV' ex art. 2043 Controparte_1
c.c., in solido tra loro. Con la medesima sentenza era respinta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di per inoperatività della polizza CP_1 Controparte_4 stipulata inter partes con riferimento allo specifico rischio derivante da cani presenti all'interno dell'attività del centro ippico.
Con ordinanza del 23.01.2024 la causa era quindi rimessa sul ruolo per la quantificazione del danno a mezzo di CTU medico legale.
In data 7.08.2023, nelle more delle operazioni di espletamento della CTU, Persona_1
decedeva. Il figlio di quest'ultima si costituiva direttamente quale erede della
[...] madre con comparsa nella quale si riportava a tutti i precedenti atti, facendo proprie le conclusioni della de cuius.
Depositata la CTU, che veniva espletata sulla base della documentazione in atti, la causa era nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 27.11.2024, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2024.
Nella memoria conclusionale di replica, depositata il 24.01.2025, parte appellante comunicava 'di aver raggiunto medio tempore un'intesa transattiva con gli appellati
e ed allega dichiarazione a firma dell'appellante di Controparte_1 CP_3 rinuncia alla domanda ed alla sentenza già accettata dagli appellati'. Veniva quindi chiesta 'l'estromissione dal giudizio'.
, nella memoria di replica depositata il 27.01.2024 esponeva: 'Con Controparte_8 riferimento alla domanda principale, preliminarmente dichiara che le parti costituite
, quale erede di , da una parte, e e Parte_1 Persona_1 CP_3
dall'altra parte, hanno definito transattivamente tra di loro la lite, con Controparte_1 conseguente cessazione tra le medesime della materia del contendere, con compensazione integrale, tra le stesse, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
e con rinuncia alla domanda da parte dell'appellante e relativa Parte_1 accettazione da parte degli appellati e L'avvocato del CP_3 Controparte_1 dichiarava quindi di 'accettare, per conto dell'appellato , la CP_8 Controparte_1 rinuncia alla domanda da parte dell'appellante sig. Parte_1
Con riferimento invece a che non risulta parte dell'accordo Controparte_4 transattivo così come concluso tra le altre parti del giudizio, in punto di regolamentazione delle spese, chiedeva che le stesse venissero compensate interamente ovvero, in subordine, per l'ipotesi di condanna, che la eventuale condanna venisse parametrata allo scaglione da euro 5200 ad euro 26.000, in cui sarebbe rientrato l'importo da liquidarsi sulla base della CTU, con applicazione dei minimi tariffari, stante 'la condotta processuale tenuta dai convenuti appellati che hanno definito transattivamente con parte appellante la controversia'.
Con la comparsa conclusionale di replica depositata il 27.01.2025 anche la parte appellata dava atto 'dell'intervenuto accordo tra le parti appellate e la parte CP_3 appellante e preso atto della rinuncia da questa depositata il 23 gennaio 2025 dichiara di accettare la rinuncia agli atti del giudizio sopra indicato'.
Nessuna comparsa conclusionale risulta invece depositata da CP_4 considerato
Non è controverso, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle rispettive comparse conclusionali di replica, che tra parte appellante e le parti appellate e CP_3 CP_1 sia cessata la materia del contendere per intervenuta transazione della lite, a spese integralmente compensate, ivi comprese quelle di CTU.
Tra le suddette parti deve dunque essere dichiarata la cessata materia del contendere, in forza dell'intervenuto atto di transazione di cui le suddette parti hanno dato atto.
L'unica questione che è rimasta controversa, in quanto non risultata ricompresa nella suddetta transazione, è costituita dalla regolamentazione delle spese di lite tra parte appellata e l'assicurazione dalla stessa chiamata in causa per essere CP_1 CP_4 manlevata per il caso di condanna.
Con la sentenza non definitiva n° 224/2024 la domanda di manleva proposta nei confronti di è stata respinta per mancanza di copertura assicurativa. CP_4
La suddetta statuizione, irretrattabile in sede di sentenza definitiva come da costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29321 del
21/10/2021), porta all'applicazione del principio di soccombenza di parte nei CP_1 confronti della assicurazione CP_4
Nel liquidare le suddette spese va in primo luogo osservato che la domanda di manleva spiegata nei confronti che in primo grado era stata assorbita dal rigetto della CP_4 domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'assicurato, in grado di appello, è stata respinta nel merito.
A fronte di ciò, non può ritenersi intervenuta, con riguardo alla detta pronuncia, alcuna sostanziale modifica della statuizione, con conseguente esclusione dell'effetto caducatorio ex art. 336 c.p.c. Pertanto, la odierna liquidazione riguarderà unicamente le spese del secondo grado, da liquidarsi come in dispositivo, in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del presumibile valore del decisum
(ricompreso sulla base delle risultanze della espletata CTU nello scaglione da € 5200 a
€ 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con valori ridotti al minimo quanto alla fase istruttoria, stante l'intervenuto decesso della parte appellata e la conseguente semplificazione e riduzione delle attività peritali, nonché della fase decisoria, data la transazione intervenuta nelle more dei termini ex art. 190 c.p.c. [euro 1134 per fase di studio, euro 921 per fase introduttiva euro 921,50 (1843:2) per fase istruttoria, euro
955,50 ( 1911:2) per fase decisoria].
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra la parte appellante e le parti appellate e , in proprio e quale legale rappresentante del Centro CP_3 Controparte_1
CO LV ass. sportiva e Rustici, per intervenuto atto di transazione, a spese compensate, ivi comprese quelle di CTU;
2) condanna , in proprio e quale legale rappresentante del Centro Controparte_1
CO LV ass. sportiva, a rifondere a le spese di lite del grado Controparte_4 di appello che si liquidano in euro 3.932,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.02.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente dott.ssa Giulia Conte Consigliere dott.ssa Paola Caporali Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 07/04/2022 al n. 659/2022 r.g. promossa da:
(C.F. ) quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. MUGNAI ANDREA, che
[...] la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE- contro
(C.F. , in proprio e quale legale Controparte_1 C.F._2 rappresentante del Controparte_2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. BUI LUCA, che lo
[...] rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE-
nonché
(C.F. elettivamente domiciliata presso lo CP_3 C.F._3 studio dell'Avv. DEI MASSIMILIANO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPLLATA APPELLANTE INCIDENTALE -
e
(P. IVA. ), in persona dei legali rappresentanti Controparte_4 P.IVA_1
(c.f. ) e (c.f. Controparte_5 C.F._4 Parte_2
), elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. TARTAGLI C.F._5
ROBERTO, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA- avverso la sentenza n. 208/2022 emessa dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data
21/02/2022; trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 27.11.2024 all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2024 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis, in considerazione dell'accertata responsabilità solidale di e CP_3
per le lesioni subite da in conseguenza del morso Controparte_1 Persona_1 del cane di cui è causa, - condannare il sig. in proprio e quale titolare Controparte_1 del , e la sig.ra in solido tra loro, al risarcimento di Controparte_2 CP_3 tutti i danni patrimoniali e non subiti dalla attrice, odierna appellante, da quantificarsi nell'importo di Euro 39.637,75 o in quella cifra maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi dal fatto al saldo e con vittoria di spese ed onorari di causa di tutte le fasi ed i gradi del giudizio”;
Per la parte appellata “ si riporta ai propri precedenti scritti difensivi, CP_1 ribadendo la riserva di interporre impugnazione per Cassazione avverso la sentenza parziale della Corte di Appello di Firenze n. 224/2024”; per parte appellata “ribadisce la riserva di appello già verbalizzata nelle note CP_3 di udienza del 04.04.2024”.
***** premesso
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Persona_1 davanti alla Corte di Appello di Firenze -in proprio e in qualità di legale Controparte_1 rappresentante del Controparte_6 proponendo appello avverso la sentenza n. 208/2022 con la quale il Tribunale di Arezzo aveva respinto la sua domanda di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sofferti a seguito del morso del cane di proprietà della che l'aveva azzannata al CP_3 dorso del piede destro, mentre si trovava nei locali del Centro CO 'La LV', procurandole una ferita lacero contusa ed una escoriazione. In particolare, il primo giudice, inquadrata la fattispecie nell'ambito dell'art. 2052 c.c., aveva respinto la domanda nei confronti del - titolare del centro ippico e CP_1 coniuge della - in quanto lo stesso non era né proprietario dell'animale, né suo CP_3 utilizzatore, esponendo che la norma non prevedeva alcuna forma di responsabilità per la mera custodia di animali, come nella fattispecie. Il Tribunale aveva altresì rigettato la domanda anche nei confronti della pacificamente proprietaria del cane, CP_3 ritenendo fondata la versione dei fatti proposta dalle parti convenute e ritenuta non specificamente contestata dall'attrice, secondo la quale la aveva colpito con Persona_1 un calcio il cane che dormiva, per spostarlo dal resede dove stava camminando, così provocando la naturale reazione difensiva dell'animale. Spiegava il Tribunale che tale ricostruzione era stata corroborata dalle dichiarazioni dei testimoni indifferenti
[...]
e , che avevano riferito come il cane stesse dormendo presso Tes_1 Tes_2
l'ingresso della reception e la avesse tentato di spostarlo con un colpo del Persona_1 piede, svegliandolo di soprassalto, così che l'animale aveva reagito mordendo proprio il piede con cui era stato colpito. Il Tribunale deduceva pertanto che la lesione si era verificata esclusivamente per fatto dell'attrice, per cui gli effetti dannosi andavano imputati esclusivamente alla stessa. Il primo giudice, nel liquidare le spese processuali, aveva distinto la posizione della attrice che era stata condannata a rifonderle Persona_1 nei confronti dei due convenuti, dalla posizione del il quale era stato CP_1 condannato a rifondere le spese di lite alla compagnia assicurativa chiamata dal medesimo in garanzia.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1) Erroneo rigetto della domanda nei confronti di in proprio e quale Controparte_1 titolare del Centro CO 'La LV', evidenziando che lo stesso non solo era responsabile in proprio ex art. 2052 c.c., dal momento che detenendo in uso l'animale della moglie, esercitava sullo stesso un governo effettivo, ma era da ritenere responsabile anche quale titolare del centro ippico ex art. 2043 c.c., tenendo il cane libero all'interno di un'area aperta al pubblico, così esponendo i clienti ai connessi rischi;
2) Erronea ricostruzione della dinamica del fatto, essendo stata data la prevalenza alla versione offerta dai convenuti, che l'attrice non solo aveva contestato in sede di seconda memoria ex art. 183 c.p.c. e prima ancora nel ricorso cautelare proposto ex art. 700
c.p.c. in corso di causa, ma rispetto alla quale la stessa aveva già fornito una sua diversa versione in atto di citazione;
erronea valutazione delle dichiarazioni dei testimoni
[...]
e , da non ritenere attendibili in quanto dipendenti del centro e Tes_1 Tes_2 persone a cui il cane era stato di fatto affidato, mentre, al contrario, non era stata correttamente valutata la dichiarazione del figlio dell'attrice ; Parte_1 conseguente errore nell'esclusione della responsabilità della non essendo CP_3 comunque stato provato il caso fortuito il cui onere gravava sul proprietario dell'animale.
L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte, insistendo nella richiesta di esame testimoniale della nipote , presente al fatto, ma che non era stata Controparte_7 originariamente indicata in ragione della sua minore età. Insisteva quindi nell'espletamento di CTU medica sull'entità dei danni subiti, evidenziando che la consulenza effettuata in sede di atp ante causam non era stata effettuata in contraddittorio anche con la che ne aveva infatti eccepito l'inopponibilità nei CP_3 suoi confronti.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in sede di appello , il quale Controparte_1 contestava le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, riproponendo tutte le eccezioni rimaste assorbite in primo grado e spiegando a sua volta appello incidentale affidandosi al seguente motivo:
1) Erronea condanna del al rimborso delle spese di lite a favore di CP_1 [...]
da ritenere di competenza della attrice soccombente in primo grado a CP_4 prescindere dal fatto che la compagnia assicurativa fosse stata chiamata o meno direttamente da quest'ultima.
Si costituiva in appello anche , la quale contestava le censure mosse CP_3 dall'appellante e proponeva a sua volta appello incidentale sul seguente motivo:
1) Erronea esclusione della responsabilità ex art. 96 c.p.c. in capo all'attrice, per avere la stessa coltivato l'azione risarcitoria anche contro la pur ammettendo che il CP_3 cane era stato da questa affidato al e al Centro CO ed essendo la CP_1 responsabilità ex art. 2052 c.c. alternativa e non solidale tra proprietario e soggetto utilizzatore dell'animale dannoso.
Infine, si costituiva la quale contestava le censure mosse dalla Controparte_4 parte appellante e dalla parte appellante incidentale nei confronti della sentenza CP_1 impugnata, della quale chiedeva l'integrale conferma, in subordine riproponendo tutte le eccezioni inerenti la domanda di manleva e la copertura assicurativa rimaste assorbite in primo grado.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con ordinanza collegiale del 12.10.2023 e decisa con la sentenza non definitiva n° 224/2024, con la quale era affermata la responsabilità, per il danno subito dalla a seguito del morso del cane, di ex art. Persona_1 CP_3 2052 c.c. e di quale titolare del Centro CO 'La LV' ex art. 2043 Controparte_1
c.c., in solido tra loro. Con la medesima sentenza era respinta la domanda di manleva proposta dal nei confronti di per inoperatività della polizza CP_1 Controparte_4 stipulata inter partes con riferimento allo specifico rischio derivante da cani presenti all'interno dell'attività del centro ippico.
Con ordinanza del 23.01.2024 la causa era quindi rimessa sul ruolo per la quantificazione del danno a mezzo di CTU medico legale.
In data 7.08.2023, nelle more delle operazioni di espletamento della CTU, Persona_1
decedeva. Il figlio di quest'ultima si costituiva direttamente quale erede della
[...] madre con comparsa nella quale si riportava a tutti i precedenti atti, facendo proprie le conclusioni della de cuius.
Depositata la CTU, che veniva espletata sulla base della documentazione in atti, la causa era nuovamente trattenuta in decisione con ordinanza collegiale del 27.11.2024, all'esito dell'udienza cartolare del 19.11.2024.
Nella memoria conclusionale di replica, depositata il 24.01.2025, parte appellante comunicava 'di aver raggiunto medio tempore un'intesa transattiva con gli appellati
e ed allega dichiarazione a firma dell'appellante di Controparte_1 CP_3 rinuncia alla domanda ed alla sentenza già accettata dagli appellati'. Veniva quindi chiesta 'l'estromissione dal giudizio'.
, nella memoria di replica depositata il 27.01.2024 esponeva: 'Con Controparte_8 riferimento alla domanda principale, preliminarmente dichiara che le parti costituite
, quale erede di , da una parte, e e Parte_1 Persona_1 CP_3
dall'altra parte, hanno definito transattivamente tra di loro la lite, con Controparte_1 conseguente cessazione tra le medesime della materia del contendere, con compensazione integrale, tra le stesse, delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio,
e con rinuncia alla domanda da parte dell'appellante e relativa Parte_1 accettazione da parte degli appellati e L'avvocato del CP_3 Controparte_1 dichiarava quindi di 'accettare, per conto dell'appellato , la CP_8 Controparte_1 rinuncia alla domanda da parte dell'appellante sig. Parte_1
Con riferimento invece a che non risulta parte dell'accordo Controparte_4 transattivo così come concluso tra le altre parti del giudizio, in punto di regolamentazione delle spese, chiedeva che le stesse venissero compensate interamente ovvero, in subordine, per l'ipotesi di condanna, che la eventuale condanna venisse parametrata allo scaglione da euro 5200 ad euro 26.000, in cui sarebbe rientrato l'importo da liquidarsi sulla base della CTU, con applicazione dei minimi tariffari, stante 'la condotta processuale tenuta dai convenuti appellati che hanno definito transattivamente con parte appellante la controversia'.
Con la comparsa conclusionale di replica depositata il 27.01.2025 anche la parte appellata dava atto 'dell'intervenuto accordo tra le parti appellate e la parte CP_3 appellante e preso atto della rinuncia da questa depositata il 23 gennaio 2025 dichiara di accettare la rinuncia agli atti del giudizio sopra indicato'.
Nessuna comparsa conclusionale risulta invece depositata da CP_4 considerato
Non è controverso, sulla base delle dichiarazioni contenute nelle rispettive comparse conclusionali di replica, che tra parte appellante e le parti appellate e CP_3 CP_1 sia cessata la materia del contendere per intervenuta transazione della lite, a spese integralmente compensate, ivi comprese quelle di CTU.
Tra le suddette parti deve dunque essere dichiarata la cessata materia del contendere, in forza dell'intervenuto atto di transazione di cui le suddette parti hanno dato atto.
L'unica questione che è rimasta controversa, in quanto non risultata ricompresa nella suddetta transazione, è costituita dalla regolamentazione delle spese di lite tra parte appellata e l'assicurazione dalla stessa chiamata in causa per essere CP_1 CP_4 manlevata per il caso di condanna.
Con la sentenza non definitiva n° 224/2024 la domanda di manleva proposta nei confronti di è stata respinta per mancanza di copertura assicurativa. CP_4
La suddetta statuizione, irretrattabile in sede di sentenza definitiva come da costante orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29321 del
21/10/2021), porta all'applicazione del principio di soccombenza di parte nei CP_1 confronti della assicurazione CP_4
Nel liquidare le suddette spese va in primo luogo osservato che la domanda di manleva spiegata nei confronti che in primo grado era stata assorbita dal rigetto della CP_4 domanda risarcitoria proposta nei confronti dell'assicurato, in grado di appello, è stata respinta nel merito.
A fronte di ciò, non può ritenersi intervenuta, con riguardo alla detta pronuncia, alcuna sostanziale modifica della statuizione, con conseguente esclusione dell'effetto caducatorio ex art. 336 c.p.c. Pertanto, la odierna liquidazione riguarderà unicamente le spese del secondo grado, da liquidarsi come in dispositivo, in base al DM 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, tenuto conto del presumibile valore del decisum
(ricompreso sulla base delle risultanze della espletata CTU nello scaglione da € 5200 a
€ 26.000) e dell'impegno difensivo prestato (medio), con valori ridotti al minimo quanto alla fase istruttoria, stante l'intervenuto decesso della parte appellata e la conseguente semplificazione e riduzione delle attività peritali, nonché della fase decisoria, data la transazione intervenuta nelle more dei termini ex art. 190 c.p.c. [euro 1134 per fase di studio, euro 921 per fase introduttiva euro 921,50 (1843:2) per fase istruttoria, euro
955,50 ( 1911:2) per fase decisoria].
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così statuisce:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra la parte appellante e le parti appellate e , in proprio e quale legale rappresentante del Centro CP_3 Controparte_1
CO LV ass. sportiva e Rustici, per intervenuto atto di transazione, a spese compensate, ivi comprese quelle di CTU;
2) condanna , in proprio e quale legale rappresentante del Centro Controparte_1
CO LV ass. sportiva, a rifondere a le spese di lite del grado Controparte_4 di appello che si liquidano in euro 3.932,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.02.2025 dalla Corte di Appello di
Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Paola Caporali Dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni