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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 719/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5128/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 718/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
1 e pubblicata il 12/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E803438-2020 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E803438-2020 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E803438-2020 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste come in atti.
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, RGA n. 5128/23, la società Ricorrente_1 s.r.l. - in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 718/01/2023, depositata il 12.04.2023 – non notificata, ritenendola ingiusta.
Deduce parte appellante che in data 10.11.2021, veniva notificato l'avviso di accertamento n.
TY303E803438/2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Controlli, accertava per l'anno 2017 in capo alla società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, ai fini delle II. DD. maggiori ricavi pari ad € 142.938,96 e minori costi pari a € 335.402,69 e conseguentemente un reddito d'impresa pari ad € 379.389,00; ai fini IVA operazioni imponibili pari ad € 944.286,00, un volume d'affari pari ad € 1.057.541,00 e un'IVA indebitamente detratta pari ad € 49.769,77 e, pertanto, un'IVA dovuta complessivamente pari ad € 81.217,00 e ai fini IRAP un valore della produzione pari ad € 533.900,00 e chiedeva il pagamento, a titolo di IRES, IRAP, IVA, sanzioni ed interessi, di un importo complessivo pari ad € 400.646,25.
Detto avviso scaturiva dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza –
Compagnia di Partinico – in data 02/07/2019.
Avverso detto avviso veniva proposto ricorso alla Corte di Giustizia di prima grado di Palermo rilevando l'assoluta illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione, violazione dell'onere probatorio, illegittimità della modalità di accertamento e per errata ripresa a tassazione dei costi.
La Commissione Tributaria adita con sentenza n. 718/01/2023 rigettava il ricorso.
Assume parte appellante l'erroneità di detta sentenza non avendo riconosciuto il vizio del difetto assoluto di motivazione dell'avviso impugnato e nel merito l'esistenza delle operazioni commerciali e finanziaria ritenute invece dall'Ufficio inesistenti e posti in essere con società cartiere.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operate chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Si rileva intanto, che parte appellante non ha mosso censure relativamente ai capi della sentenza che hanno confermato le rettifiche oggetto dei motivi 4 e 5 del ricorso di primo grado. Di conseguenza le seguenti rettifiche (e le sanzioni connesse) sono passate in giudicato per omessa impugnazione: - indebita deduzione di costi per € 17.927,38 e Iva indetraibile di € 3.241,43 in quanto non inerenti;
- maggiori ricavi di € 79.475,85 relativi a maggiori costi di manodopera non dichiarati.
Ciò posto non è fondato il motivo relativo al vizio di carenza assoluta di motivazione dell'avviso di accertamento.
Per consolidata giurisprudenza la motivazione deve ritenersi valida se effettuata attraverso il richiamo al contenuto di un atto accertativo del quale il contribuente abbia avuto piena conoscenza ed abbia messo il ricorrente nelle condizioni di apprestare idonee difese.
Nel caso in specie l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi per apprestare, come è stato nei fatti, idonea difesa.
Il motivo, pertanto non può trovare accoglimento.
Anche l'altro motivo di ricorso non è fondato.
In presenza di un complessivo quadro gravemente indiziario emerso dai documenti fascicolo non si ritiene che siano fondati le contestazioni relative alla inesistenza delle operazioni intercorse tra la Ricorrente_1 s.r.l. e i fornitori Società_1 s.r.l. e Società_2 da ritenersi società cartiere nell'ambito della formazione delle fatture contestate.
Risulta, infatti, adeguatamente comprovata la assoluta “inconsistenza” degli operatori economici con i quali la ricorrente ha “formalmente” intrattenuto rapporti commerciali e che hanno emesso nei confronti della Ricorrente_1 delle fatture, anche per importi rilevanti a fronte delle quali l'Ufficio ha proceduto ad accertamento induttivo.
Nel corso della disamina della documentazione contabile, i militari operanti, hanno evidenziato elementi di criticità sui rapporti economico-commerciali intercorsi tra la società Ricorrente_1 s.r.l. e i predetti fornitori.
In particolare, anomalie sono emerse dall'analisi delle fatture ricevute dalla Società_1 s.r.l., per le quale, a parte le macroscopiche incongruenze temporali non è dato scorgere alcun documento dal quale potere evincere il tipo di prestazioni apparentemente commissionate.
Le fatture contestate risultano, come emerge dalla contabilità della Ricorrente_1 srl che esse sono state pagate con denaro contate per rilevanti importi con assoluta incongruenza con la situazione di cassa che non presentava liquidità corrispondente.
Dall'analisi dei documenti fiscali sono emerse, quindi, plurime anomalie indizianti che assurgono sicuramente a presunzioni gravi, precise e concordanti tali da giustificare il tipo di accertamento effettuato e i risultati di esso.
A ciò si aggiunga che nei Comuni della Provincia di Palermo non vi erano titoli autorizzativi (concessioni edilizie, DIA, Istanze di occupazione suolo pubblico) aventi come esecutore dei lavori la Ricorrente_1 s.r.l.
Tali elementi, unitamente alla carenza di idonee giustificazioni della Appellante, inducono a ritenere che le prestazioni descritte nelle fatture contestate non siano state realmente fornite.
La Sentenza di primo grado appare anche sul punto convincente e va confermata con rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate resistente che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PILLITTERI SALVATORE, Presidente
SALEMI ANNIBALE RENATO, Relatore
GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5128/2023 depositato il 27/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 718/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PALERMO sez.
1 e pubblicata il 12/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E803438-2020 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E803438-2020 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303E803438-2020 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: nessuno è presente.
Resistente/Appellato: l'ufficio insiste come in atti.
Sarà decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 27.11.2023, RGA n. 5128/23, la società Ricorrente_1 s.r.l. - in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Palermo n. 718/01/2023, depositata il 12.04.2023 – non notificata, ritenendola ingiusta.
Deduce parte appellante che in data 10.11.2021, veniva notificato l'avviso di accertamento n.
TY303E803438/2020, con il quale l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo – Ufficio Controlli, accertava per l'anno 2017 in capo alla società Ricorrente_1 s.r.l. in liquidazione, ai fini delle II. DD. maggiori ricavi pari ad € 142.938,96 e minori costi pari a € 335.402,69 e conseguentemente un reddito d'impresa pari ad € 379.389,00; ai fini IVA operazioni imponibili pari ad € 944.286,00, un volume d'affari pari ad € 1.057.541,00 e un'IVA indebitamente detratta pari ad € 49.769,77 e, pertanto, un'IVA dovuta complessivamente pari ad € 81.217,00 e ai fini IRAP un valore della produzione pari ad € 533.900,00 e chiedeva il pagamento, a titolo di IRES, IRAP, IVA, sanzioni ed interessi, di un importo complessivo pari ad € 400.646,25.
Detto avviso scaturiva dal processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza –
Compagnia di Partinico – in data 02/07/2019.
Avverso detto avviso veniva proposto ricorso alla Corte di Giustizia di prima grado di Palermo rilevando l'assoluta illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di motivazione, violazione dell'onere probatorio, illegittimità della modalità di accertamento e per errata ripresa a tassazione dei costi.
La Commissione Tributaria adita con sentenza n. 718/01/2023 rigettava il ricorso.
Assume parte appellante l'erroneità di detta sentenza non avendo riconosciuto il vizio del difetto assoluto di motivazione dell'avviso impugnato e nel merito l'esistenza delle operazioni commerciali e finanziaria ritenute invece dall'Ufficio inesistenti e posti in essere con società cartiere.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento dell'appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate insistendo nel proprio operate chiedendo il rigetto dell'appello siccome infondato.
All'udienza del 13.01.2026 la controversia veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
Si rileva intanto, che parte appellante non ha mosso censure relativamente ai capi della sentenza che hanno confermato le rettifiche oggetto dei motivi 4 e 5 del ricorso di primo grado. Di conseguenza le seguenti rettifiche (e le sanzioni connesse) sono passate in giudicato per omessa impugnazione: - indebita deduzione di costi per € 17.927,38 e Iva indetraibile di € 3.241,43 in quanto non inerenti;
- maggiori ricavi di € 79.475,85 relativi a maggiori costi di manodopera non dichiarati.
Ciò posto non è fondato il motivo relativo al vizio di carenza assoluta di motivazione dell'avviso di accertamento.
Per consolidata giurisprudenza la motivazione deve ritenersi valida se effettuata attraverso il richiamo al contenuto di un atto accertativo del quale il contribuente abbia avuto piena conoscenza ed abbia messo il ricorrente nelle condizioni di apprestare idonee difese.
Nel caso in specie l'avviso di accertamento contiene tutti gli elementi per apprestare, come è stato nei fatti, idonea difesa.
Il motivo, pertanto non può trovare accoglimento.
Anche l'altro motivo di ricorso non è fondato.
In presenza di un complessivo quadro gravemente indiziario emerso dai documenti fascicolo non si ritiene che siano fondati le contestazioni relative alla inesistenza delle operazioni intercorse tra la Ricorrente_1 s.r.l. e i fornitori Società_1 s.r.l. e Società_2 da ritenersi società cartiere nell'ambito della formazione delle fatture contestate.
Risulta, infatti, adeguatamente comprovata la assoluta “inconsistenza” degli operatori economici con i quali la ricorrente ha “formalmente” intrattenuto rapporti commerciali e che hanno emesso nei confronti della Ricorrente_1 delle fatture, anche per importi rilevanti a fronte delle quali l'Ufficio ha proceduto ad accertamento induttivo.
Nel corso della disamina della documentazione contabile, i militari operanti, hanno evidenziato elementi di criticità sui rapporti economico-commerciali intercorsi tra la società Ricorrente_1 s.r.l. e i predetti fornitori.
In particolare, anomalie sono emerse dall'analisi delle fatture ricevute dalla Società_1 s.r.l., per le quale, a parte le macroscopiche incongruenze temporali non è dato scorgere alcun documento dal quale potere evincere il tipo di prestazioni apparentemente commissionate.
Le fatture contestate risultano, come emerge dalla contabilità della Ricorrente_1 srl che esse sono state pagate con denaro contate per rilevanti importi con assoluta incongruenza con la situazione di cassa che non presentava liquidità corrispondente.
Dall'analisi dei documenti fiscali sono emerse, quindi, plurime anomalie indizianti che assurgono sicuramente a presunzioni gravi, precise e concordanti tali da giustificare il tipo di accertamento effettuato e i risultati di esso.
A ciò si aggiunga che nei Comuni della Provincia di Palermo non vi erano titoli autorizzativi (concessioni edilizie, DIA, Istanze di occupazione suolo pubblico) aventi come esecutore dei lavori la Ricorrente_1 s.r.l.
Tali elementi, unitamente alla carenza di idonee giustificazioni della Appellante, inducono a ritenere che le prestazioni descritte nelle fatture contestate non siano state realmente fornite.
La Sentenza di primo grado appare anche sul punto convincente e va confermata con rigetto dell'appello.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle
Entrate resistente che si liquidano in complessivi euro 7.000,00 oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Palermo addì 13.01.2026
Il Presidente Il Relatore