Sentenza 15 novembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/11/2002, n. 16133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16133 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2002 |
Testo completo
| Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto16133/02 LA CORTE SUP EM DICASSAZIONE Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Bruno D'ANGELO R.G.N. 4892/00 Dott. Michele DE LUCA Consigliere 6729/00 Cron. 37868 Consigliere Dott. Donato FIGURELLI Dott. Giuseppe CELLERINO Rep.- Consigliere Rel. Consigliere Ud. 16/05/02Dott. Grazia CATALDI ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: IT ON, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE G. CESARE 61, presso lo studio dell'avvocato DRISALDI 4.1 rappresentato e difeso dall'avvocato BENEDETTO GUGLIELMO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INAIL, INPS;
- intimati e sul 2° ricorso n° 06729/00 proposto da: INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale 2002 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 2191 -1- in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso delega in attil proc. Spec. NoT. TUCCAR del 25/3/2000 I dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta Rep. Nis 3754. ricorrente incidentale .... . nonchè
contro
IT ON;
intimato avverso la sentenza n. 38/99 del Tribunale di LATINA, depositata il 09/09/99 - R.G.N. 3350/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Grazia CATALDI;
udito l'Avvocato RASPANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO II Pretore di Latina, accogliendo il ricorso proposto dal sig.NI PO, dichiarava che, in relazione all'infortunio occorso al ricorrente il 21 giugno 1993, a quest'ultimo era derivata un'inabilità permanente pari al 9% e condannava l'INAIL a corrispondere l'indennità temporanea per quaranta giorni. Avverso la decisione di primo grado proponevano appello principale l'INAIL e incidentale l'assicurato. Il Tribunale di Latina, con sentenza depositata il 9 settembre 1999, li dichiarava inammissibili entrambi. Quanto all'appello principale i giudici del riesame lo dichiaravano inammissibile rilevando la carenza di legittimazione processuale del Direttore della sede INAIL che taly aveva conferito la procura alle liti, ritenuto privo di potere rappresentativo a C dell'Ente appellante che, ai sensi degli artt. 1 e 2 del D.L.C.P.S.13 maggio 1947 n.438, ratificato con legge 5 gennaio 1953 n.35, spettava al Presidente che poteva tuttavia delegarla ai direttori delle sedi periferiche, delega che nel caso in esame non risultava rilasciata;
né i direttori di sede potevano essere identificati col direttore generale che in base all'art.16 lett.f) del D.Lg.3 febbraio 1993 n.29 poteva promuovere o resistere alle liti. Quanto all'appello incidentale il Tribunale lo dichiarava inammissibile in quanto non vi era prova che fosse stato ritualmente notificato nel termine di dieci giorni fissato dall'art.436 c.p.c. Per la cassazione della sentenza impugnata l'PO propone ricorso fondandolo su un unico motivo. L'INAIL resiste proponendo a sua volta ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 I due ricorsi avverso la medesima sentenza vanno riuniti. Con l'unico motivo del ricorso principale, denunziando vilazione e falsa applicazione degli artt. 159, 162, 291, e 421 c.p.c., in relazione agli all'art.360 nn.3 e 5 c.p.c., nonché omesso esame o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione sulle risultanze degli atti processuali, il ricorrente deduce: che aveva depositato ritualmente la memoria con appello incidentale, richiedendo copie per la relativa notifica e che nessuna eccezione circa la mancata notifica dell'appello incidentale, vi era stata da parte dell'INAIL che aveva accettato così pienamente il contraddittorio;
che in ogni caso, qualsiasi vizio o inesistenza della notificazione non si comunica all'impugnazione Colaldr ormai perfezionatasi ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art.421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere a notificare l'appello incidentale sicché il Tribunale, prima di dichiarare l'inammissibilità del ricorso incidentale, avrebbe dovuto verificare l'avvenuta rituale notifica richiedendo alla parte l'acquisizione della copia notificata (nel caso di specie la notifica era avvenuta il 3 marzo 1998) e, ove la notifica fosse stata omessa o irritualmente compiuta, avrebbe dovuto disporne il rinnovo dando un termine perentorio per provvedervi. Il motivo è fondato. La questione da esaminare è se la mancata notificazione dell'atto contenente il ricorso incidentale (pur tempestivamente depositato) comporta la decadenza cui fa riferimento l'art.436 c.p.c. ovvero se la decadenza consegua unicamente al mancato deposito, entro il termine prescritto, della memoria difensiva. Va in primo luogo considerato che, nelle controversie soggette al rito del 2 lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art.435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei tempi previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem;
tale deposito impedisce impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art.421 e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di Catalo fissazione della nuova udienza (Cass.Sez.Un.25 ottobre 1996 n.9331), notifica superflua ove la parte si sia costituita sanando il vizio della vocatio in ius. Orbene, se con il terzo comma dell'art. 436 c.p.c. il legislatore avesse inteso condizionare l'ammissibilità dell'appello incidentale non solamente al tempestivo deposito in cancelleria dell'atto che lo contiene ma anche della sua notificazione, naturalmente posteriore rispetto all'atto con il quale si propone l'appello incidentale, non potrebbe negarsi non solo una evidente disarmonia del sistema, ma addirittura un sospetto di incostituzionalità della norma, non apparendo ragionevole la discriminazione tra l'appellante principale, nei confronti del quale viene ammessa la sanatoria per il difetto di notificazione, e l'appellante incidentale ove per quest'ultimo dovesse ritenersi insuscettibile di rimedio alcuno l'omissione della notificazione con inevitabile declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione (Cass.24 febbraio 2001 n.2698; 8 febbraio 1999 n.1081;4 ottobre 1996 n.8707). Il dubbio di costituzionalità della norma ( se letta nel senso sopra indicato) 3 induce a ritenere che la sanzione della decadenza dall'appello incidentale è comminata dall'art.436, terzo comma, c.p.c. nella sola ipotesi di mancato deposito in cancelleria della memoria difensiva dell'appellato contenente l'appello stesso, entro il termine fissato dalla legge: questa lettura della norma è del tutto compatibile con il tenore letterale della stessa che ricollega la decadenza alla mancata proposizione del ricorso incidentale nella memoria di costituzione che, ai sensi del secondo comma dello stesso art.436 c.p.c., deve essere depositata almeno dieci giorni prima dell'udienza. Entro quel medesimo termine l'appellato è inoltre tenuto a notificare la memoria difensiva alla controparte;
purtuttavia, nel caso di omissione dell'adempimento, spetta al Tribunale di concedere nuovo termine perentorio per provvedere alla notificazione, sempre che la controparte presente all'udienza di discussione, AL non vi rinunci. Il ricorso principale va, pertanto, accolto. Con il ricorso incidentale l'INAIL denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.2del R.D.L. 6 luglio 1933 n.1033, come modificato dagli artt. 1 2 1 del D.L.C.P.S.13 maggio 1947 n.438 ratificato con legge 5 gennaio 1953 n.35 e dell'art.75 c.p.c., nonché errata e comunque contraddittoria motivazione (art.360 nn.
3.e.5. c.p.c.); premesso che il titolare del potere rappresentativo di una persona giuridica ha l'onere di provare tale qualità soltanto allorché venga contestata e nel caso in esame la questione era venuta in rilievo per la prima volta con la sentenza d'appello, sicché la presente sede di legittimità costituiva la prima occasione per affrontarla, l'Itituto osservava che depositava insieme al ricorso incidentale la documentazione in base alla quale il Presidente dell'INAIL trasferiva la rappresentanza processuale dell'Istituto ai Direttori delle sedi periferiche. Il motivo è fondato. Questa Corte ha in più occasioni deciso che colui il quale agisce in giudizio quale titolare del potere rappresentativo di una persona giuridica ( nella specie il direttore generale di una sede provinciale INAIL) ha l'onere di provare tale qualità soltanto allorché venga contestata (Cass.20 dicembre 1996 n.11436; 8 aprile 1995 n.4073). Nel caso in esame non risulta che tale qualità sia stata contestata da controparte nei giudizi di merito e solo nella sentenza di appello è stato rilevato d'ufficio che non risultava provata alcuna delega del Presidente dell'INAIL, cui per legge spetta la legale rappresentanza dell'Istituto, nei confronti del direttore periferico. In questa sede di legittimità, che costituisce la prima occasione successiva all'atto in cui la questione è stata sollevata, l'Istituto ha depositato con il controricorso ed il ricorso incidentale, la delega presidenziale INAIL, in base alla quale, alla data della proposizione dell'appello, il Presidente dell'Istituto, in forza dell'art.2 D.L.C.P.S. n.438, ratificato con L.n.35/1953, aveva trasferito la rappresentanza anche processuale dell'Istituto ai direttori delle sedi periferiche con atto del 9 febbraio 1995 n.2/pres., successivamente prorogato sino al 30 giugno 1996 con delibra n.28 del 26 aprile 1996 e rinnovato, con efficacia sino al 31 dicembre 1997, con delibera n.45 in data 8 settembre 1997 ( documenti prodotti in copia autentica). Detta delega, costituisce un presupposto della legitimatio ad processum e deve deve ritenersi consentita la sua produzione in cassazione con efficacia retroattiva in quanto prova documentale attestante l'esistenza di quell'indispensabile presupposto processuale la cui mancanza costituirebbe un f vizio radicale attinente alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale ed alla regolarità del contraddittorio. Va rilevato in proposito che un orientamento giurisprudenziale non ritiene consentita la possibilità di produrre per la prima volta in cassazione la documentazione che dimostra la legitimatio ad processum nel caso in cui il giudice del merito abbia già rilevato la mancanza del presupposto processuale (cfr. Cass. n.5146 n.1992, la cui massima viene richiamata in successive sentenze); ma tale principio va riferito all'ipotesi di sanatoria del vizio iniziale, e cioè all'intervento, successivo alla sentenza di merito, della delega inizialmente mancante, ma non concerne la diversa situazione in cui la legitimatio ad processum del soggetto che agisce sussiste sin dall'inizio del processo e la documentazione successivamente prodotta miri soltanto a fornirne la dimostrazione. Anche il ricorso incidentale deve pertanto trovare accoglimento. La sentenza impugnata va, di conseguenza cassata, con rinvio della causa ad altro giudice individuato nella Corte D'Appello di Roma che, nel decidere la causa si adeguerà ai principi di diritto richiamati, provvedendo anche alla statuizione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. accoghe sia il ricorso principale che it vieurso incidentale
P. Q. M.
Catalu Calald La Corte riunisce i ricorsi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese alla Corte d'Appello di Roma. Così deciso il 16 maggio 2002 grasia Catalon IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositaro Concelleria 15 NOV 2002 6