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Ordinanza 4 aprile 2025
Ordinanza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, ordinanza 04/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 263/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Giuliana Segna Presidente dott.ssa Giuseppina Passarelli Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore nel procedimento iscritto al r.g.n. 263/2025 promosso ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c. da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Gianmarco Zaniol
RECLAMANTE contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Controparte_1
Con l'avv. Andrea Mantovani
CONVENUTO ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2025, il sig. ha proposto reclamo Parte_1 ex art. 669terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di data 22 gennaio 2025, pronunciata nel procedimento R.G. n. 2501-1/2024, con cui il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione, ex art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto di data 26 giugno 2024, con cui è stato ingiunto all'odierna reclamate il pagamento immediato, in favore della della somma di € 34.719,27=, con maggiorazione di interessi Controparte_1 ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.
La parte reclamante ha lamentato, da un lato, che il Giudice ha erroneamente escluso la sussistenza del fumus boni iuris, nonostante l'opposizione al decreto ingiuntivo si fondi su contestazioni fondate e documentate, deducendo in particolare: che manca la prova del credito, atteso che non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva Controparte_1 esecuzione delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento, non costituendo la tabella riassuntiva posta a fondamento del credito riconoscimento di debito;
che la società creditrice non ha adempiuto agli obblighi contrattuali nei tempi concordati, causando al
1 reclamante ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per il reimpianto dei vigneti;
che il reclamante ha sollevato in sede di opposizione eccezioni circostanziate, fondate su prove documentali, tali da giustificare quantomeno un dubbio sulla fondatezza del credito azionato in via monitoria. Dall'altro lato, la reclamante ha lamentato che il
Giudice ha erroneamente escluso la sussistenza del periculum in mora, pur in presenza di un grave pregiudizio economico, stante l'ingente somma ingiunta e le ripercussioni negative sulla continuità aziendale, rappresentando che la parte ingiungente ha già provveduto a notificare atto di pignoramento presso terzi all'unico istituto bancario a cui il reclamante si affida.
La parte reclamante ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo
Tribunale adito, in composizione collegiale, voglia accogliere il presente reclamo e, per
l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo del 26 giugno 2024 nel procedimento R.G. n. 1422/2024 emesso dal Tribunale di Trento e debitamente opposto, ritenendo sussistenti i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese del presente procedimento.”
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta eccependo l'inammissibilità del reclamo atteso che, per giurisprudenza costante, deve escludersi la natura cautelare dell'ordinanza ex art.649 c.p.c., la quale è, tra l'altro, definita esplicitamente dall'art.649 c.p.c. “non impugnabile”. Nel merito, la convenuta ha chiesto rigettarsi il reclamo, stante l'insussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c..
All'udienza del 20 marzo 2025 la parte reclamante ha contestato l'eccezione di inammissibilità del reclamo, richiamando l'ordinanza del Tribunale di Roma 29 dicembre
2023, mentre la parte convenuta ha insistito per l'inammissibilità del reclamo, richiamando la pronuncia 18419/2024 con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma sulla questione del caso che occupa stante l'assenza di contrasto interpretativo.
Il reclamo è inammissibile.
Ritiene il Collegio – come da consolidato e coevo orientamento giurisprudenziale (di cui viene dato conto anche da Cass. 18419/2024) – che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non sia reclamabile.
Ed invero, l'art. 669-quaterdecies c.p.c., nell' individuare l'ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme, stabilisce che le disposizioni di questo si applicano “ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo [ovvero ai sequestri, alle denunce di nuova opera e di danno temuto e ai provvedimenti d' urgenza], nonché, in
2 quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L' art. 669-septies c.p.c. si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva prevista dalla sezione IV di questo capo”. Le disposizioni del rito cautelare uniforme si applicano, dunque, alle sole misure cautelari, in quanto il legislatore ha escluso che tali norme si estendano anche alle misure sommarie (non cautelari) anticipatorie e ne ha limitato l'applicazione alle sezioni II, III e V del Capo III.
Orbene, l'ordinanza pronunciata ex art. 649 c.p.c., con cui è stata negata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non può essere annoverata tra i provvedimenti cautelari, essendo priva del carattere di relativa stabilità, ossia essendo modificabile o revocabile dal medesimo organo decidente, e non anticipando gli effetti di alcun provvedimento definitivo: “dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme risulta che è cautelare quella misura dotata di relativa stabilità (cioè revocabile o modificabile soltanto alle condizioni dell' art. 669-decies), di carattere provvisorio e strumentale che conserva o anticipa gli effetti di un successivo provvedimento (i provvedimenti conservativi hanno sempre natura cautelare, mentre i provvedimenti anticipatori possono anche non avere tale natura);…. l' ordinanza con la quale si nega la sospensione della provvisoria esecuzione non ha, sul piano strutturale, carattere di relativa stabilità (secondo l' interpretazione preferibile, essa è sempre revocabile dal g.i. che l'ha emanata, diversamente da quella con la quale è disposta la sospensione della provvisoria esecuzione, della quale soltanto è espressamente predicata dall' art. 649 c.p.c. la non impugnabilità….); sul piano funzionale, inoltre, essa non anticipa gli effetti di alcun provvedimento definitivo, giacchè con l' opposizione a decreto ingiuntivo è introdotto un giudizio a cognizione piena che termina, in caso di accoglimento dell' opposizione, con il rigetto della domanda introdotta col ricorso per ingiunzione (cioè una pronuncia di accertamento negativo)” (Tribunale Lucca 16 giugno 2007; Tribunale di Reggio Emilia
18 Ottobre 2012; Tribunale Torino 3 Agosto 2018; Tribunale Venezia 4 aprile 2000. Cfr. di recente Tribunale di Macerata 19 febbraio 2025: “Sulla base del chiaro tenore letterale dell'art. 669 quaterdecies c.p.c., il reclamo non risulta proponibile avverso altri provvedimenti previsti dal codice di rito, ove non espressamente stabilito da specifiche disposizioni, come nel caso dell'art. 703, co. 3 e dall'art. 624, co 2 c.p.c. (cfr Tribunale di
Lucca 16.06.2007). La circostanza che il legislatore abbia ritenuto di dover espressamente riconoscere la reclamabilità di provvedimenti previsti dal codice di rito diversi da quelli indicati nell'art. 669 quater c.p.c. conferma, dunque, la impossibilità di compiere un'interpretazione estensiva della norma, tale da ricondurre nell'ambito della disciplina
3 di procedimenti cautelari anche provvedimenti anticipatori e/o sommari disciplinati dal codice di procedura civile (compresi quelli emessi ex art. 649 c.p.c.) (cfr Tribunale di
Arezzo 15.12.2011 est. D.S. Presidente D.C.). In tale senso si è da sempre espressa la giurisprudenza di merito ( (Trib. Bologna, ord. 2-5-95, G. mer. 96, 436 "È inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies avverso l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo emessa dal g.i. della relativa causa di opposizione";
Trib. Arezzo 28-7-99, F. it. 01, I, 2699. "È inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il g. ha respinto l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione).”).
Alla luce dei motivi sopra esposti, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti della metà per la pronuncia in rito).
In ragione del rigetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero
228/12, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, va, inoltre, accertata nei confronti della parte reclamante la sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile il reclamo;
2. condanna la parte reclamante a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.614,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata, a norma del comma
1 bis dello stesso articolo 13.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Giuliana Segna
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale di Trento, composto dai Sig.ri Magistrati: dott.ssa Giuliana Segna Presidente dott.ssa Giuseppina Passarelli Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore nel procedimento iscritto al r.g.n. 263/2025 promosso ai sensi dell'art. 669terdecies c.p.c. da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Con l'avv. Gianmarco Zaniol
RECLAMANTE contro
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante Controparte_1
Con l'avv. Andrea Mantovani
CONVENUTO ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2025, il sig. ha proposto reclamo Parte_1 ex art. 669terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza di data 22 gennaio 2025, pronunciata nel procedimento R.G. n. 2501-1/2024, con cui il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione, ex art. 649 c.p.c., della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto di data 26 giugno 2024, con cui è stato ingiunto all'odierna reclamate il pagamento immediato, in favore della della somma di € 34.719,27=, con maggiorazione di interessi Controparte_1 ex art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.
La parte reclamante ha lamentato, da un lato, che il Giudice ha erroneamente escluso la sussistenza del fumus boni iuris, nonostante l'opposizione al decreto ingiuntivo si fondi su contestazioni fondate e documentate, deducendo in particolare: che manca la prova del credito, atteso che non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva Controparte_1 esecuzione delle prestazioni oggetto della richiesta di pagamento, non costituendo la tabella riassuntiva posta a fondamento del credito riconoscimento di debito;
che la società creditrice non ha adempiuto agli obblighi contrattuali nei tempi concordati, causando al
1 reclamante ritardi nell'ottenimento delle autorizzazioni necessarie per il reimpianto dei vigneti;
che il reclamante ha sollevato in sede di opposizione eccezioni circostanziate, fondate su prove documentali, tali da giustificare quantomeno un dubbio sulla fondatezza del credito azionato in via monitoria. Dall'altro lato, la reclamante ha lamentato che il
Giudice ha erroneamente escluso la sussistenza del periculum in mora, pur in presenza di un grave pregiudizio economico, stante l'ingente somma ingiunta e le ripercussioni negative sulla continuità aziendale, rappresentando che la parte ingiungente ha già provveduto a notificare atto di pignoramento presso terzi all'unico istituto bancario a cui il reclamante si affida.
La parte reclamante ha, dunque, chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “che l'Ill.mo
Tribunale adito, in composizione collegiale, voglia accogliere il presente reclamo e, per
l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo del 26 giugno 2024 nel procedimento R.G. n. 1422/2024 emesso dal Tribunale di Trento e debitamente opposto, ritenendo sussistenti i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.. In ogni caso, con vittoria di spese del presente procedimento.”
Radicatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la parte convenuta eccependo l'inammissibilità del reclamo atteso che, per giurisprudenza costante, deve escludersi la natura cautelare dell'ordinanza ex art.649 c.p.c., la quale è, tra l'altro, definita esplicitamente dall'art.649 c.p.c. “non impugnabile”. Nel merito, la convenuta ha chiesto rigettarsi il reclamo, stante l'insussistenza dei gravi motivi ex art. 649 c.p.c..
All'udienza del 20 marzo 2025 la parte reclamante ha contestato l'eccezione di inammissibilità del reclamo, richiamando l'ordinanza del Tribunale di Roma 29 dicembre
2023, mentre la parte convenuta ha insistito per l'inammissibilità del reclamo, richiamando la pronuncia 18419/2024 con cui la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Roma sulla questione del caso che occupa stante l'assenza di contrasto interpretativo.
Il reclamo è inammissibile.
Ritiene il Collegio – come da consolidato e coevo orientamento giurisprudenziale (di cui viene dato conto anche da Cass. 18419/2024) – che l'ordinanza di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo non sia reclamabile.
Ed invero, l'art. 669-quaterdecies c.p.c., nell' individuare l'ambito di applicazione del procedimento cautelare uniforme, stabilisce che le disposizioni di questo si applicano “ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo [ovvero ai sequestri, alle denunce di nuova opera e di danno temuto e ai provvedimenti d' urgenza], nonché, in
2 quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalle leggi speciali. L' art. 669-septies c.p.c. si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva prevista dalla sezione IV di questo capo”. Le disposizioni del rito cautelare uniforme si applicano, dunque, alle sole misure cautelari, in quanto il legislatore ha escluso che tali norme si estendano anche alle misure sommarie (non cautelari) anticipatorie e ne ha limitato l'applicazione alle sezioni II, III e V del Capo III.
Orbene, l'ordinanza pronunciata ex art. 649 c.p.c., con cui è stata negata la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, non può essere annoverata tra i provvedimenti cautelari, essendo priva del carattere di relativa stabilità, ossia essendo modificabile o revocabile dal medesimo organo decidente, e non anticipando gli effetti di alcun provvedimento definitivo: “dalla disciplina del procedimento cautelare uniforme risulta che è cautelare quella misura dotata di relativa stabilità (cioè revocabile o modificabile soltanto alle condizioni dell' art. 669-decies), di carattere provvisorio e strumentale che conserva o anticipa gli effetti di un successivo provvedimento (i provvedimenti conservativi hanno sempre natura cautelare, mentre i provvedimenti anticipatori possono anche non avere tale natura);…. l' ordinanza con la quale si nega la sospensione della provvisoria esecuzione non ha, sul piano strutturale, carattere di relativa stabilità (secondo l' interpretazione preferibile, essa è sempre revocabile dal g.i. che l'ha emanata, diversamente da quella con la quale è disposta la sospensione della provvisoria esecuzione, della quale soltanto è espressamente predicata dall' art. 649 c.p.c. la non impugnabilità….); sul piano funzionale, inoltre, essa non anticipa gli effetti di alcun provvedimento definitivo, giacchè con l' opposizione a decreto ingiuntivo è introdotto un giudizio a cognizione piena che termina, in caso di accoglimento dell' opposizione, con il rigetto della domanda introdotta col ricorso per ingiunzione (cioè una pronuncia di accertamento negativo)” (Tribunale Lucca 16 giugno 2007; Tribunale di Reggio Emilia
18 Ottobre 2012; Tribunale Torino 3 Agosto 2018; Tribunale Venezia 4 aprile 2000. Cfr. di recente Tribunale di Macerata 19 febbraio 2025: “Sulla base del chiaro tenore letterale dell'art. 669 quaterdecies c.p.c., il reclamo non risulta proponibile avverso altri provvedimenti previsti dal codice di rito, ove non espressamente stabilito da specifiche disposizioni, come nel caso dell'art. 703, co. 3 e dall'art. 624, co 2 c.p.c. (cfr Tribunale di
Lucca 16.06.2007). La circostanza che il legislatore abbia ritenuto di dover espressamente riconoscere la reclamabilità di provvedimenti previsti dal codice di rito diversi da quelli indicati nell'art. 669 quater c.p.c. conferma, dunque, la impossibilità di compiere un'interpretazione estensiva della norma, tale da ricondurre nell'ambito della disciplina
3 di procedimenti cautelari anche provvedimenti anticipatori e/o sommari disciplinati dal codice di procedura civile (compresi quelli emessi ex art. 649 c.p.c.) (cfr Tribunale di
Arezzo 15.12.2011 est. D.S. Presidente D.C.). In tale senso si è da sempre espressa la giurisprudenza di merito ( (Trib. Bologna, ord. 2-5-95, G. mer. 96, 436 "È inammissibile il reclamo ex art. 669 terdecies avverso l'ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo emessa dal g.i. della relativa causa di opposizione";
Trib. Arezzo 28-7-99, F. it. 01, I, 2699. "È inammissibile il reclamo avverso il provvedimento con il quale il g. ha respinto l'istanza di revoca della provvisoria esecuzione).”).
Alla luce dei motivi sopra esposti, il reclamo deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza (valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, ridotti della metà per la pronuncia in rito).
In ragione del rigetto del reclamo, ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della legge numero
228/12, che ha aggiunto il comma 1 quater all'articolo 13 del testo unico di cui al DPR numero 115/02, va, inoltre, accertata nei confronti della parte reclamante la sussistenza dell'obbligo di versamento da parte della stessa dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata.
P.Q.M.
1. dichiara inammissibile il reclamo;
2. condanna la parte reclamante a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.614,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3. ai sensi dell'articolo 13, co. 1 quater DPR n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione rigettata, a norma del comma
1 bis dello stesso articolo 13.
Si comunichi.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott.ssa Giuliana Segna
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