Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 09/06/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 00529/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00207/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2024, proposto da
Società So.Co.Gea S.r.l. Società Costruzioni e Gestioni Alberghiere a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Toni De Simone, Barbara Bianchi, Elsa Guglietta, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Terracina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lina Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
per l'annullamento
a. della determina N. 2722 del 30/12/2023 con cui il Comune di Terracina ha preso atto dei contenuti espressi dalla Giunta Comunale nell'atto deliberativo n. 104 del 29/12/2023, e ha disposto la “proroga tecnica” della scadenza di tutte le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo in
essere sino al 31/12/2024;
b. della deliberazione di Giunta Municipale del Comune Di Terracina n. 104 del 29/12/2023 avente ad oggetto: “Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demani marittime e dei rapporti di gestione per finalità turistico-ricreative e sportive del Comune di Terracina. Adempimenti degli obblighi posti in capo alle autorità concedenti. Atto di indirizzo”;
c. per quanto occorre possa della deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 17/02/2022 del Comune di Terracina e dell'eventuale e non conosciuta determina con cui si è preso atto di tale delibera (n. 15 del 2022) e si è fatta eventuale applicazione concreta di essa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Terracina;
Vista la memoria del 9 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Viola Montanari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La Società ricorrente è titolare della concessione demaniale marittima contraddistinta dalla sigla TE-063, rilasciatagli a carattere stagionale (periodo dal 1° maggio al 31 ottobre), allo scopo di tenere un’area di mq 4365.00 ed una scogliera di mq. 1868,00 entrambe asservite all’Albergo “L’approdo” di proprietà della ricorrente stessa.
Sulla scorta di tale premessa, ha impugnato i provvedimenti meglio indicati in epigrafe articolando i seguenti motivi in diritto:
-“ Sulla natura di concessione TE-063 e sulla sua esclusione dal novero delle concessioni turistico ricreative con conseguente vigenza del termine di scadenza previsto dal titolo concessorio (31 dicembre 2023)”;
-“Eccesso di potere per sviamento della funzione e travisamento dei fatti e palese contraddittorietà”;
-“Violazione dell’articolo 3 comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2022 n. 198, conv. nella legge 24 febbraio 2023 n. 14. Eccesso di potere per sviamento, falsa rappresentazione dei fatti e palese difetto di motivazione”;
-“Eccesso di potere e violazione dell’articolo 21 quinques della legge 241 del 1990, in relazione alla revoca contenuta nella delibera di Giunta Municipale n. 11/2022. Omessa comunicazione di avvio del procedimento”:
-“Violazione Decreto Milleproroghe (d.l. 198/2022, conv. in legge 14/2023). Eccesso di potere per contraddittorietà”.
2. Si è costituito il Comune per resistere al ricorso.
3. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025 la causa è stata rinviata per attività istruttoria; indi, è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 13 maggio 2025.
4. Deve essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Posto che, nelle more del rinvio, il Comune resistente ha rappresentato che la particolarità della situazione (data dall’asservimento della concessione all’Albergo “l’Approdo” di proprietà della ricorrente) per come rappresentata da parte ricorrente e per come emersa dagli atti esaminati consente, previa espressa istanza della società, il rinnovo del titolo concessorio scaduto e che l’ente ha inoltre constatato che il tratto di costa ricompreso nella concessione demaniale marittima TE063 non è ricompresa nell’approvando P.U.A. non potendosi classificare come arenile da potersi dare in concessione, rileva il Collegio che con memoria del 9 maggio 2025 la società ricorrente ha rappresentato di non avere più interesse alla definizione del ricorso, che pertanto deve essere dichiarato improcedibile.
5.Ciò impone al Collegio di dichiarare il ricorso improcedibile.
Infatti, come condivisibilmente precisato in giurisprudenza, in virtù del fondamentale principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso, e il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito ove parte ricorrente, prima della spedizione della causa in decisione, abbia dichiarato di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 17 settembre 2012, n. 4913; Sez. IV, 12 settembre 2016, n. 3848);
- pertanto il Collegio, al cospetto dell’univoca dichiarazione del difensore della parte ricorrente concernente il venir meno dell’interesse al ricorso, la quale preclude la decisione nel merito della controversia, non può che dichiarare il gravame improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm. (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. III, 22 maggio 2018, n. 3061; id. sez. V, 13 luglio 2018, n. 4290; id., sez. IV, 16 luglio 2018, n. 4310; Tar Lazio, Roma, sez. II, 18 aprile 2016, n. 4514);
6. La peculiarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di LA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LA nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario
Viola Montanari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viola Montanari | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO