Sentenza 22 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2003, n. 14044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14044 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA $ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE14044/03 Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sig .r Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 12805/01 Cron 28221 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Dott. Attilio CELENTANO Rep. Consigliere Ud. 07/05/03 Dott. Florindo MINICHIELLO Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati PILERIO SPADAFORA, GIUSEPPE FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, VINCENZO CERIONI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BR IE, LD AN, NI LE, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA 2003 MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato 2825 -1- li rappresenta e difende, DOMENICO CONCETTI, che giusta delega in atti;
+ - resistenti con mandato - avverso la sentenza n. 160/01 del Tribunale di PISTOIA, depositata il 26/02/01 R.G.N. 65/98; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano MORCAVALLO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. ! -2- 1 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Pistoia, respingendo l'appello dell'INPS, ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda proposta dalle odierne intimate intesa al riconoscimento del diritto a percepire sull'indennità di mobilità l'adeguamento pari all'80% della variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai, così come previsto per il trattamento di integrazione salariale straordinaria dall'art. 1, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 451. Secondo i giudici di merito, la circostanza che l'indennità di mobilità sia computata in percentuale rispetto al trattamento di c.i.g.s., così come la analogia del regime di adeguamento fra i due trattamenti già prevista dalle leggi n. 427 del 1980 e n. 223 del 1991, legittimano l'interprete a ritenere che, avendo la legge n. 451 del 1994 espressamente modificato il meccanismo di adeguamento della c.i.g.s., tale disposizione si applichi anche all'indennità di mobilità, ovviamente per i ratei maturati dopo il 1° gennaio 1995, come previsto dalla detta legge. Per la cassazione di tale sentenza l'Istituto ricorre con un unico motivo. Le intimate hanno depositato procura. Motivi della decisione Con un unico motivo di ricorso l'Istituto lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legge n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994, con riferimento all'art. 7, comma 3, della legge n. 223 del 1991. Secondo il ricorrente, la disamina delle norme regolanti distintamente gli incrementi rivalutativi del trattamento straordinario di integrazione salariale e dell'indennità di mobilità evidenzia che l'indicizzazione prevista dall'art. 1 del decreto legge n. 299 del 1994, facendo M ༣ esclusivo riferimento all'adeguamento del trattamento di integrazione salariale, non è applicabile all'indennità di mobilità, in assenza di un'espressa disposizione in tal senso. Il motivo è fondato. La questione in esame è stata ripetutamente affrontata da questa Corte (v. ex multis Cass. 30 luglio 2001 n. 10379, 10 settembre 2002 n. 13176, 8 ottobre 2002 n. 14412), che con riferimento a fattispecie, come quella in esame, relative a periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'art. 45, primo comma, lett. r), della legge 17 maggio 1999 n. 144 (con cui si è delegato il Governo all'emanazione di norme per l'adeguamento annuale dell'indennità di mobilità) ha affermato che il criterio di adeguamento automatico posto dall'art. 1, comma - 5, decreto legge 16 maggio 1994 n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994 n. 541, che ha modificato l'art. 1 legge 13 agosto 1980 n. 427, riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, incide anche sull'indennità di mobilità, la quale invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT;
né la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, suscita dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Costituzione, sia perché la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore di offrire al lavoratore collocato in cassa integrazione straordinaria una tutela leggermente maggiore rispetto a quella assicurata al lavoratore in mobilità, sia perché la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha escluso che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilità oltre alla rivalutazione dei suddetti massimali >>. Alla stregua di tali principi, che si ribadiscono in questa sede in mancanza di contrarie argomentazioni idonee a mutare l'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte, il ricorso deve essere accolto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata;
e, A M potendosi pronunciare nel merito, ex art. 384, primo comma, c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va respinta la domanda proposta dalle lavoratrici. Non occorre provvedere sulle spese processuali, ex art. 152 disp. att. c.p.c., non ricorrendo l'ipotesi della lite manifestamente infondata e temeraria.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla per le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma, il 7 maggio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Güneви масит Vefore Morcanell IL CANCELLIERE f ranco Depositato in Cancelleria L L E A L D E G G E 1 - 1 8 - 7 3 N 5 3 3 . I D O R T L S E A I A I E D O N S T ' . I 0 L R T 1 A E S I A P S A S T A S N O , G O E D R , G S T E I R oggi, 22 SET. 2003 S E E N E T D A I M O P S T A D B I O L O L , D I IL CANCELLIERE 20