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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/06/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.g. n. 380/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 380/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/02/2025 da , rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti SILVESTRO MERCONE e FRANCESCA MARIOTTI e AR AN, rappresentata e difesa dall'avv.to MARCO AR, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Capua (CE) in data 22/07/2000
e che dalla loro unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati;
2. La casa coniugale sita in Curti (CE) alla via Treviso n. 26 – di proprietà esclusiva della sig.ra
AR AN e non rientrante nella comunione legale, come riconosciuto dal sig. T_
, ai sensi dell'art. 179 cc, nell'articolo ottavo dell'atto di compravendita del
[...]
29/04/2016 a rogito del Notaio di Alife (CE) – resterà alla stessa assegnata, Persona_1
unitamente ai mobili che l'arredano;
3. I coniugi riconoscono di essere autosufficienti ed economicamente indipendenti, motivo per cui rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
4. Il libretto di risparmio nominativo n. 0412/90012, contratto con Intesa Sanpaolo s.p.a., cointestato e con saldo attuale di € 17,08, in possesso della sig.ra AR, verrà estinto. La sig.ra AR provvederà, pertanto, a consegnarlo al sig. che provvederà T_
all'estinzione;
5. L'autovettura Peugeot, targata GB 755 DA, intestata al sig. , resterà nel suo Parte_1
possesso;
6. L'auto Suzuki Celerio, tg. GA 435 PR, intestata al sig. ma in uso alla sig.ra AR, T_
verrà alla stessa trasferita. Il sig. provvederà, pertanto, alla risoluzione dell'attuale T_
contratto di polizza con Intesa Assicura s.p.a., a lui intestato. Ogni onere economico per il trasferimento dell'auto sarà a carico della sig.ra AR, che provvederà anche a far smontare il sistema Box installato sull'auto;
7. La sig.ra AR continuerà a pagare, in via esclusiva e fino all'estinzione, il finanziamento cointestato n. 00005600045989995, contratto con Intesa Sanpaolo s.p.a.;
8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra AR la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) una T_
tantum ed a tacitazione di ogni pretesa e/o diritto della stessa. Incassata la predetta somma la sig.ra AR non avrà più nulla a pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o ragione, T_
né per il presente, né per il futuro. Le parti riconoscono, quindi, di aver definito ogni rapporto personale e patrimoniale”.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi AR AN, nata a [...] il [...], e T_
, nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 42, parte II, serie A, anno 2000;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 380/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 06/06/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 15/02/2025 da , rappresentato e difeso dagli Parte_1
avv.ti SILVESTRO MERCONE e FRANCESCA MARIOTTI e AR AN, rappresentata e difesa dall'avv.to MARCO AR, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Capua (CE) in data 22/07/2000
e che dalla loro unione non sono nati figli;
lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. I coniugi vivranno separati;
2. La casa coniugale sita in Curti (CE) alla via Treviso n. 26 – di proprietà esclusiva della sig.ra
AR AN e non rientrante nella comunione legale, come riconosciuto dal sig. T_
, ai sensi dell'art. 179 cc, nell'articolo ottavo dell'atto di compravendita del
[...]
29/04/2016 a rogito del Notaio di Alife (CE) – resterà alla stessa assegnata, Persona_1
unitamente ai mobili che l'arredano;
3. I coniugi riconoscono di essere autosufficienti ed economicamente indipendenti, motivo per cui rinunciano reciprocamente ad ogni richiesta di mantenimento;
4. Il libretto di risparmio nominativo n. 0412/90012, contratto con Intesa Sanpaolo s.p.a., cointestato e con saldo attuale di € 17,08, in possesso della sig.ra AR, verrà estinto. La sig.ra AR provvederà, pertanto, a consegnarlo al sig. che provvederà T_
all'estinzione;
5. L'autovettura Peugeot, targata GB 755 DA, intestata al sig. , resterà nel suo Parte_1
possesso;
6. L'auto Suzuki Celerio, tg. GA 435 PR, intestata al sig. ma in uso alla sig.ra AR, T_
verrà alla stessa trasferita. Il sig. provvederà, pertanto, alla risoluzione dell'attuale T_
contratto di polizza con Intesa Assicura s.p.a., a lui intestato. Ogni onere economico per il trasferimento dell'auto sarà a carico della sig.ra AR, che provvederà anche a far smontare il sistema Box installato sull'auto;
7. La sig.ra AR continuerà a pagare, in via esclusiva e fino all'estinzione, il finanziamento cointestato n. 00005600045989995, contratto con Intesa Sanpaolo s.p.a.;
8. Il sig. corrisponderà alla sig.ra AR la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) una T_
tantum ed a tacitazione di ogni pretesa e/o diritto della stessa. Incassata la predetta somma la sig.ra AR non avrà più nulla a pretendere dal sig. a qualsiasi titolo e/o ragione, T_
né per il presente, né per il futuro. Le parti riconoscono, quindi, di aver definito ogni rapporto personale e patrimoniale”.
Rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civile del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.;
rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza;
letto il parere favorevole del P.M.;
visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi AR AN, nata a [...] il [...], e T_
, nato a [...] il [...];
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capua (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - atto n. 42, parte II, serie A, anno 2000;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 06.06.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio