Sentenza 21 luglio 1999
Massime • 1
In tema di sanzioni amministrative, l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta ad estinzione dell'obbligo si configura e permane anche in difetto di avviso della relativa facoltà, non avendo, d'altronde, nessun obbligo l'accertatore della violazione di dare avviso dell'importo esatto da pagare per estinguere il proprio obbligo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/07/1999, n. 7840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7840 |
| Data del deposito : | 21 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI Presidente
Dott. Enrico ALTIERI Consigliere
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere
Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero dei Trasporti - Ufficio Circondariale Marittimo di Gioia Tauro, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge,
- ricorrente -
contro
AN EN
- intimato -
avverso la sentenza del OR di Palmi n. 930 del 18.11.96 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.2.99 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A AN EN, che in data 7.7.95 era intento ad attività di pesca subacquea nelle acque antistanti la costa di Palmi, veniva personalmente contestata - dalla Guardia Costiera dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Gioia Tauro - la violazione dell'art. 130 DPR 1639/69 per essersi immerso senza l'apposito segnale galleggiante. Con successiva ordinanza n. 36/95, notificata l'11.1.96, L'Ufficio Circondariale Marittimo ingiungeva al AN il pagamento della s.a. di lire 2.100.000. Alla stessa proponeva opposizione l'ingiunto con ricorso 8.2.96 al OR di Palmi nel quale eccepiva la tardività della ordinanza ingiunzione e, nel merito, l'inesistenza della violazione per essersi il galleggiante staccato dal cavo senza che egli se ne avvedesse. Costituitasi l'opposta Autorità, nel corso del giudizio (con le note difensive autorizzate 17.7.96) il AN prospettava nuovi motivi di opposizione tra i quali l'illegittimità del verbale di accertamento per omessa quantificazione della sanzione e della somma oggetto di pagamento estintivo. L'opposta non rifiutava, su tali motivi, il contraddittorio. Con sentenza 18.11.96 il OR annullava l'ordinanza opposta accogliendo, in motivazione, i motivi - definiti assorbenti - di cui alle note autorizzate dell'opponente. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Gioia Tauro con atto notificato il 21.5.97 (presso la cancelleria della S.C. ed ex art. 82 RD 37/34) ed articolato su di un solo motivo. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'impugnata sentenza il OR di Palmi ha ritenuto costituire vizio della contestazione dell'infrazione (nella specie processo verbale di contestazione immediata) tanto la omessa indicazione della esatta somma da versare onde estinguere la infrazione con il "pagamento in misura ridotta" di cui all'art. 16 della legge 689/81, ed in tal senso non essendo sufficiente l'avere i verbalizzanti indicato minimo e massimo edittale e testo dell'art. 16, quanto la mancata indicazione da parte degli stessi verbalizzanti della sanzione che, in difetto, sarebbe stata irrogata.
E tali argomentazioni in diritto sono dalla ricorrente Autorità ritenute lesive degli artt. 13-14-16-18 della legge 689/81 per ragioni che il Collegio condivide pienamente.
Sotto un primo profilo, infatti, non può che condividersi la censura avverso la statuizione per la quale il verbalizzante dovrebbe indicare "..l'importo esatto da pagare per estinguere il proprio obbligo" a nulla rilevando che, come nella specie, siano stati indicati gli estremi edittali e riprodotto il testo dell'art. 16. La incomprensibile affermazione pretorile per la quale all'autore della violazione non potrebbe essere lasciata neanche l'effettuazione dell'operazione matematica sui dati e sul criterio legale puntualmente ed esattamente indicati è in totale contrasto con l'indirizzo di questa Corte, per il quale l'onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta ad estinzione dell'obbligo permane anche in difetto di avviso della relativa facoltà, avviso che l'accertatore non è obbligato a dare e che comunque non è vincolante (cass. 117/97 - 6930/97 - 11034/97). Nè a rendere men erronea la censurata affermazione del primo Giudice è l'argomento adottato per ritenere irrilevante il richiamo, nel verbale, del testo dell'art. 16 L. 689/81: affermare, invero, che tal richiamo renderebbe obbligatoria la fase, meramente facoltativa, della estinzione immediata, attesta soltanto la totale confusione nella quale il OR ha interpretato le norme di diritto poste dalla legge 689/81. Sotto il secondo profilo, poi, ed ancor più, appare fondata la censura della ricorrente Amministrazione avverso la statuizione sulla obbligatorietà per i verbalizzanti di indicare, previa ponderata valutazione, la sanzione irroganda (ed a escludere la quale varrebbe, appunto, la previa indicazione della minor somma da versare in via preventiva): la semplice lettura dell'art. 18 2^ comma della legge del 1981 avrebbe invero ben consentito di individuare in quale sede e da parte di quale soggetto si viene a determinare la sanzione irroganda, sulla base dell'accertamento effettuato e delle difese formulate e facendo applicazione dei criteri di cui all'art. 11. E certamente nessun ruolo possono avere, a tal fine, gli autori della contestazione.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata. Sarà onere del Giudice del rinvio decidere dei motivi "nuovi" facendo applicazione dei testè indicati principi di diritto e, quindi, esaminare le ragioni dell'opposizione di cui al ricorso 8.2.96 pronunziando sul merito della stessa. Dovrà lo stesso Giudice provvedere alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di cassazione,
accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, alla Pretura Circondariale di Palmi in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 1999