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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 251/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2652/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - NE
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di NE
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Fibonacci Snc 88900 NE KR
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1914/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 07/07/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202300004001000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_2 ha promosso ricorso al fine di ottenere la revocazione della sentenza n. 1914/2025 emessa dalla corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria.
In fatto ha premesso che la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di NE, con sentenza n. 613/2024 ha respinto il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di fermo e, tuttavia, ha rilevato come detto ultimo provvedimento fosse nullo, in quanto emesso su fatti processuali diversi da quelli dedotti, facendo riferimento a altro ricorrente, sig. AN CE.
Il gravame proposto avverso tale decisione è stato anch'esso respinto;
la Corte di Giustizia di secondo grado adita ha, infatti, evidenziato come non si trattasse di una valutazione giuridica errata ma di una mera svista materiale relativa al nominativo del contribuente.
In questa sede il ricorrente propone l'azione di revocazione di detto ultimo provvedimento ritenendo che lo stesso sia affetto da errore essenziale, involgente un aspetto decisivo e risultante dagli atti e dai documenti di causa.
L'Agenzia delle Entrate CO, l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Catanzaro e la Regione Calabria hanno resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è inammissibile.
L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in un errore percettivo, cioè in un travisamento, per mera svista, delle risultanze processuali, e deve rimanere circoscritto alla sfera senso-percettiva, non potendo sconfinare in quella valutativa e interpretativa, giacché, altrimenti, la revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento; pertanto, l'errore di fatto deve essere assolutamente evidente e rilevabile ictu oculi, in base al mero confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che siano necessarie argomentazioni induttive o particolari indagini per interpretare gli atti stessi.
Nella fattispecie considerata, la questione che oggi si assume a base dell'azione revocatoria è stata sollevata davanti al giudice dell'appello con uno specifico motivo d'impugnazione, che è stato rigettato. Il giudice del gravame ha evidentemente analizzato il merito della controversia e, con una valutazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto che la questione giuridica analizzata e decisa con la pronuncia di primo grado non fosse difforme da quella sottoposta dal contribuente, se non con riguardo al nominativo dello stesso, dal momento che, per mero errore materiale era stato indicato altro nome.
Si tratta, evidentemente non già di un mero abbaglio ma di una decisione assunta all'esito di una attività di interpretazione e di valutazione del contenuto degli atti acquisiti al processo.
Da qui l'inammissibilità dell'azione e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente
TO SA RO AN
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 3, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente SARACO ANTONIO, Relatore COSCARELLA FRANCESCO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 2652/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Calabria
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - NE
Email_4 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - CO - Roma Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di NE
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Ag. Entrate Direzione Provinciale NE - Via Fibonacci Snc 88900 NE KR
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1914/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado CALABRIA sez. 4 e pubblicata il 07/07/2025
Atti impositivi:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202300004001000 IRPEF-ALIQUOTE 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato il sig. Ricorrente_2 ha promosso ricorso al fine di ottenere la revocazione della sentenza n. 1914/2025 emessa dalla corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria.
In fatto ha premesso che la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di NE, con sentenza n. 613/2024 ha respinto il ricorso proposto avverso la comunicazione preventiva di fermo e, tuttavia, ha rilevato come detto ultimo provvedimento fosse nullo, in quanto emesso su fatti processuali diversi da quelli dedotti, facendo riferimento a altro ricorrente, sig. AN CE.
Il gravame proposto avverso tale decisione è stato anch'esso respinto;
la Corte di Giustizia di secondo grado adita ha, infatti, evidenziato come non si trattasse di una valutazione giuridica errata ma di una mera svista materiale relativa al nominativo del contribuente.
In questa sede il ricorrente propone l'azione di revocazione di detto ultimo provvedimento ritenendo che lo stesso sia affetto da errore essenziale, involgente un aspetto decisivo e risultante dagli atti e dai documenti di causa.
L'Agenzia delle Entrate CO, l'Agenzia delle Entrate Direzione provinciale di Catanzaro e la Regione Calabria hanno resistito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'azione è inammissibile.
L'errore di fatto revocatorio si sostanzia in un errore percettivo, cioè in un travisamento, per mera svista, delle risultanze processuali, e deve rimanere circoscritto alla sfera senso-percettiva, non potendo sconfinare in quella valutativa e interpretativa, giacché, altrimenti, la revocazione si trasformerebbe in un ulteriore grado di giudizio, non previsto dall'ordinamento; pertanto, l'errore di fatto deve essere assolutamente evidente e rilevabile ictu oculi, in base al mero confronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio, senza che siano necessarie argomentazioni induttive o particolari indagini per interpretare gli atti stessi.
Nella fattispecie considerata, la questione che oggi si assume a base dell'azione revocatoria è stata sollevata davanti al giudice dell'appello con uno specifico motivo d'impugnazione, che è stato rigettato. Il giudice del gravame ha evidentemente analizzato il merito della controversia e, con una valutazione incensurabile in questa sede, ha ritenuto che la questione giuridica analizzata e decisa con la pronuncia di primo grado non fosse difforme da quella sottoposta dal contribuente, se non con riguardo al nominativo dello stesso, dal momento che, per mero errore materiale era stato indicato altro nome.
Si tratta, evidentemente non già di un mero abbaglio ma di una decisione assunta all'esito di una attività di interpretazione e di valutazione del contenuto degli atti acquisiti al processo.
Da qui l'inammissibilità dell'azione e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione. Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle competenze di lite relative al presente grado di giudizio, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge, se dovuti.
Il Giudice estensore Il Presidente
TO SA RO AN