Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 12348
CASS
Sentenza 29 gennaio 2008

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In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. (Fattispecie in cui è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza).

L'infortunio sul lavoro determinato da un errore del lavoratore che abbia prestato il proprio consenso ad operare in condizioni di pericolo non esclude la responsabilità del datore di lavoro il quale abbia omesso di osservare le norme antinfortunistiche, atteso che queste ultime sono dirette a prevenire anche il comportamento imprudente, negligente o dovuto ad imperizia dello stesso lavoratore, che non può altresì disporre del proprio diritto alla salute.

Ai fini dell'art. 3 d.P.R. n. 547 del 1955 un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo. (Fattispecie in cui è stato ritenuto subordinato e non autonomo il lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestava in assenza di autonomia la propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale).

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 19 novembre 2019 la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Leonardo C., nella qualità di datore di lavoro, è stato dichiarato colpevole del reato di lesioni colpose, aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - commesso in cooperazione colposa con il lavoratore P. Federico, per il quale si è proceduto separatamente - e condannato alla pena di euro 500,00 di multa ed Ecolat s.r.l. è stata riconosciuta responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a), e 25-septies, comma 3, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e, riconosciuta la circostanza …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/01/2008, n. 12348
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12348
Data del deposito : 29 gennaio 2008

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