Sentenza 22 maggio 1999
Massime • 1
In materia di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi della assicurazione obbligatoria, la prescrizione dell'art. 1 D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389 (le cui disposizioni sono "confermate" espressamente dall'art. 6, comma ottavo del D.Lgs. n. 314 del 1997) - che stabilisce che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi ed individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo - va interpretata in armonia con quanto previsto dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, anche secondo il nuovo testo dettato dall'art. 6 del D.Lgs. n. 314 del 1997, e non deroga al principio secondo cui la base imponibile dei contributi previdenziali non può riguardare somme maggiori da quelle che il datore lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore, in base a legge (compreso l'art. 36 Cost.) o disposizioni di contratti collettivi o individuali, senza peraltro che spieghi efficacia riduttiva della base imponibile l'eventuale corresponsione di fatto di somme minori di quelle effettivamente dovute, anche in presenza di accettazione o rinuncia del lavoratore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/05/1999, n. 5002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5002 |
| Data del deposito : | 22 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai magistrati:
Dott. Francesco Sommella - Presidente -
" Giovanni Mazzarella - Consigliere -
" Pasquale Picone " rel.
" Paolo Stile "
" Giovanni Amoroso "
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
S.A.S. RI VA E C. - ALBERGO LADY B., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via G.B. Vico, n. 1, presso l'avv. Franco Prosperi Mangili, che, unitamente all'avv. Piero Gualtierotti, la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati Fabrizio Correra e Leonardo Lironcurti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Rimini n^ 71 in data 28 febbraio 1995 (R.G. 1160/94).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16.2.1999 dal Consigliere dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Piero Gualterotti;
udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Domenico Nardi che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Il Tribunale di Rimini ha respinto l'appello proposto dalla AB AL & C. - Albergo Lady B S.A-S. contro la sentenza del Pretore della stessa sede che aveva confermato, rigettando l'opposizione, il decreto che le ingiungeva di pagare all'Inps la somma di L 14.570.742 per contributi e somme aggiuntive.
L'Inps aveva ritenuto che vi fosse omissione contributiva perché il calcolo dei contributi andava effettuato sul trattamento retributivo minimo garantito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, mentre la società assumeva di avere puntualmente adempiuta l'obbligazione contributiva sulla base di quanto corrisposto ai dipendenti in esecuzione di contratti individuali, da ritenere più favorevoli rispetti ai minimi del contratto nazionale.
Il Tribunale ha disatteso la tesi dell'azienda interpretando l'art. 1 della l. n. 389 del 1989 nel senso che la comparazione doveva effettuarsi tra quanto pagato ai lavoratori e quanto sarebbe stato loro corrisposto se fosse stato applicato il contratto collettivo del settore del turismo: quest'ultimo fissava l'orario di lavoro ordinario in sette ore al giorno e quaranta settimanali, mentre i dipendenti della società avevano lavorato per dieci ore al giorno e, quindi, sulla base del contatto nazionale, sarebbe spettata agli stessi la maggiorazione per il lavoro straordinario di tre ore al giorno.
La cassazione della sentenza è domandata dalla società per un unico motivo, ulteriormente approfondito con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c. Resiste l'Inps con controricorso. Motivi della decisione
Preliminarmente, la Corte rileva che il controricorso è stato notificato il 22 maggio 1996, oltre il termine stabilito dall'art.370 c.p.c. (ricorso notificato il 27 febbraio 1996).
Con l'unico motivo di ricorso, la società ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 398, perché
la norma non obbliga al pagamento dei contributi con riferimento ad importi che, non spettando ai lavoratori in nessun modo possono considerarsi retribuzione. Nella specie, chiarisce la ricorrente, il contratto collettivo nazionale non era applicabile ai rapporti di lavoro per difetto del requisito di iscrizione ad una delle associazioni stipulanti ed i lavoratori avevano ricevuto, in forza dei contratti individuali, una paga superiore ai minimi nazionali (per paga base, contingenza, scatti di anzianità e superminimo conglobato), osservando, però, l'orario legale che per i lavoratori discontinui è di sessanta ore settimanali mentre il contratto collettivo lo aveva ridotto a quaranta per le aziende che ne facevano applicazione. Inoltre, osserva la ricorrente che la tesi dell'Inps si pone in contraddizione con la pacifica vigenza dell'art. 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, come modificato dall'art. 14 d.l. n.663/1979, nel testo sostituito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33,
che fissa il minimo della retribuzione giornaliera ai fini contributivi.
La Corte, confermando sulla questione l'orientamento già espresso con la sentenza 4 marzo 1997, n. 1898, giudica il ricorso fondato. Se è indubitabile che la nozione di retribuzione ai fini contributivi non coincide con quella di retribuzione nell'ambito del rapporto di lavoro, è tuttavia altrettanto certo che la base imponibile dei contributi previdenziali è costituita da somme che il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore oppure ad altri soggetti a lui legati da particolari vincoli o che devono provvedere ad assicurargli determinati vantaggi.
Ciò, sia con riferimento al testo originario dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale "si considera retribuzione vitto ciò che il prestatore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro", salve le esclusioni tassativamente elencate dalla stessa norma;
sia con riferimento al nuovo testo del medesimo art. 12, sostituito, nell'ambito di un processo di armonizzazione con la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dall'art. 6 d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314, in attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il quale la base imponibile è costituita dal reddito di lavoro dipendente e cioè da tutte le somme e valori in genere a qualunque titolo percepiti in relazione al rapporto di lavoro, con le stesse esclusioni espressamente previste ai fini fiscali dall'art. 48 d.P.R 22 dicembre 1986, n. 917 (come sostituito dall'art. 3 d.lgs.314/1997) e con le altre contemplate ai soli fini contributivi dallo stesso art. 12 novellato.
Peraltro, l'autonomia della nozione di retribuzione ai fini previdenziali (retribuzione contributiva) si manifesta con particolare evidenza a causa dell'operatività del principio in virtù del quale la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale ovvero da accordi individuali che assicurino condizione di maggior favore, ancorché non corrispondente all'importo effettivamente erogato al lavoratore. E principio in questione, ora espressamente enunciato dall'art. 1, comma l, del d.l. 338/1989 (le cui disposizioni sono "confermate" espressamente dall'art. 6, comma 8, d.lgs. 314/1997), è stato pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza già contenuto nel disposto generale dell'art. 12 l. 153/1969, letto in correlazione con l'automatismo della costituzione del rapporto previdenziale al sorgere del rapporto di lavoro e della diversità soggettiva e oggettiva del rapporto contributivo, sicché per "retribuzione imponibile" deve intendersi tutto ciò che il lavoratore avrebbe diritto di ricevere dal datore di lavoro (Cass. 24 giugno 1990, n. 6434; 20 gennaio 1993, n. 677), restando irrilevante l'accettazione da parte del dipendente di una retribuzione inferiore o la rinuncia a quanto dovutogli (Cass. 15 maggio 1993, n. 5547). Ne discende che, nel rito quadro normativo, l'art. 1 del d.l. 338/1989 deve essere interpretato come recante disposizioni di mera attuazione e specificazione del principio generale sopra precisato, non di modificazione e contraddizione di esso, come sarebbe se nella retribuzione imponibile dovessero restare comprese anche somme che le regole del concreto rapporto di lavoro non attribuiscono al lavoratore. Lettura questa che stravolgerebbe il criterio più recente adottato dal legislatore secondo il quale i contributi previdenziali vengono determinati in ragione del reddito di lavoro, che consente altresì la determinazione del contributo a carico del prestatore, in favore del diverso criterio (da taluni suggerito come prospettiva futura) del contributo previdenziale come imposta collocata all'interno della fiscalità generale.
In conclusione, nell'ambito della disciplina del rapporto e dell'obbligazione contributiva, l'art. 1 del d.l. 338/1989, convertito nella l. 389/1989, con la previsione del primo comma - il quale dispone che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo" - ha precisato le modalità con le quali si deve individuare la retribuzione imponibile con il richiamo specifico delle fonti normative e contrattuali, nel presupposto, conseguente ai principi generali prima enunciati, della applicabilità di tali fonti alla singola fattispecie e quindi della obbligatorietà per il datore di lavoro di corrispondere determinate somme.
Il richiamo alla "legge" comprende sicuramente anche l'art. 36 Cost., per cui in ogni caso, siano o no applicabili le altre fonti, è sempre il parametro costituzionale a fornire la misura inderogabile di quanto spetta al prestatore in relazione alla quantità e qualità del lavoro.
È evidente come su basi completamente diverse debba impostarsi il discorso ed orientarsi l'interpretazione in presenza delle disposizioni normative - non a proposito, quindi, richiamate per la decisione della controversia - concernenti gli istituti della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi, in quanto si tratta di benefici ai quali i datori di lavoro possono accedere assumendosi l'onere di assicurare ai dipendenti determinati trattamenti retributivi (che per questa via diventano "dovuti" e fanno, quindi, parte, della retribuzione imponibile). Nella fattispecie, il Tribunale ha invece ritenuto, in adesione all'assunto dell'Inps, che per la determinazione delle somme da sottoporre a contribuzione, l'art. 1 del d.l. 339/89 imponesse senz'altro l'applicazione del complesso di clausole del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore turismo, incorrendo così nell'errore di diritto fatto palese dall'enunciata interpretazione della norma.
Dall'errore di diritto sono scaturiti vizi di attività, perché il Tribunale non ha indagato se il contratto nazionale fosse direttamente applicabile al rapporto per essere il datore di lavoro iscritto alle associazioni sindacali stipulanti o in forza di una sua volontaria adesione alla disciplina collettiva ovvero di un'implicita ricezione di questa nel patto individuale, oppure se, in base alla quantità e qualità della prestazione lavorativa, i dipendenti avessero il diritto a ricevere somme maggiori di quelle percepite, utilizzando le clausole del contratto collettivo nazionale quale parametro utile per individuare il minimo retributivo costituzionale, vale a dire il minimo rispondente ai principi di proporzionalità e sufficienza sanciti dall'art. 36 della Costituzione, tenuto presente che compete all'Inps che pretende il pagamento di provare i fatti costitutivi del credito.
La sentenza impugnata deve, per queste: ragioni, essere cassata con rinvio ad altro tribunale, che si designa in quello di Ravenna, il quale, uniformandosi al principio di diritto enunciato, procederà alla necessaria indagine di fatto, provvedendo altresì a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Ravenna.
Così deciso in Roma, il 16 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 1999