Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 10543
CASS
Sentenza 31 ottobre 2014

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Il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. Pertanto, quando l'agente persegua un fine ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà di movimento, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, i due reati concorrono, sussistendo distinte lesioni dei beni giuridici tutelati. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito il quale ha affermato la responsabilità, in ordine ai reati di cui agli art. 605 e 610 cod. pen., nei confronti dell'imputato per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a telefonare alla moglie in ora notturna per chiedere di rilasciare una procura a vendere un terreno destinato a soddisfare, col ricavato, il credito dello stesso imputato).

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  • 1La violenza privata nella giurisprudenza
    Giovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 10543
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10543
Data del deposito : 31 ottobre 2014

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