Sentenza 31 ottobre 2014
Massime • 1
Il delitto di violenza privata ha in comune con il delitto di sequestro di persona l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che in esso viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre nel sequestro di persona viene lesa la libertà di movimento dello stesso. Pertanto, quando l'agente persegua un fine ulteriore rispetto alla mera privazione della libertà di movimento, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualcosa, i due reati concorrono, sussistendo distinte lesioni dei beni giuridici tutelati. (Fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito il quale ha affermato la responsabilità, in ordine ai reati di cui agli art. 605 e 610 cod. pen., nei confronti dell'imputato per avere costretto la persona offesa, già in stato di privazione della libertà di movimento nel suo appartamento, a telefonare alla moglie in ora notturna per chiedere di rilasciare una procura a vendere un terreno destinato a soddisfare, col ricavato, il credito dello stesso imputato).
Commentario • 1
- 1. La violenza privata nella giurisprudenzaGiovanni Tringali · https://www.studiocataldi.it/ · 13 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/10/2014, n. 10543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10543 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Presidente - del 31/10/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - rel. Consigliere - N. 3199
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 7689/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PI TO N. IL 01/06/1960;
avverso la sentenza n. 12/2012 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA, del 21/06/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA MICCOLI;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott. Massimo GALLI, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Per il ricorrente, gli avvocati SINATRA Flavio Giacomo Salvo e Giovanni ARICÒ hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 21 giugno 2013, la Corte di assise di appello di Venezia confermava la pronuncia di primo grado, in data 17 ottobre 2011, della Corte d'assise di Venezia, con la quale PI VA, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla aggravante del numero delle persone, era stato condannato alla pena di giustizia per i reati (unificati nel vincolo della continuazione) di sequestro di persona, violenza privata e violazione di domicilio aggravata ai sensi dell'art. 614 c.p., u.c.; fatti commessi il 18 ottobre 2008 (in concorso con altri soggetti, le cui posizioni sono state separatamente giudicate) in danno del cognato NO RA, secondo la condotta e con le modalità descritte nel capo A della rubrica, riqualificando nella (meno grave) violazione dell'art. 605 cod. pen. l'imputazione di sequestro di persona a scopo di estorsione originariamente ascritta. Il giudice di primo grado aveva inoltre condannato l'imputato a risarcire il danno cagionato alla persona offesa, costituita parte civile (rimettendone la liquidazione al competente giudice civile ed assegnando una provvisionale di Euro 10.000). Con la stessa sentenza l'imputato era stato assolto, con la formula "perché il fatto non sussiste", dall'accusa di usura in danno del cognato, ascrittogli al capo B, ed aveva dichiarato non doversi procedere per tardività della querela in ordine al reato di percosse ascrittogli nel più ampio capo di imputazione sub A).
2. L'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192 e 238 bis cod. proc. pen. e artt. 110 e 605 cod. pen.. La Corte territoriale ha riportato l'esito del procedimento penale a carico del coimputato AS VA, definito con il rito abbreviato, ritenendo, nel passo successivo, che "per effetto del giudicato ... risultano accertati i fatti storici relativi alla vicenda che di seguito sono stati dettagliatamente richiamati". E aggiunge che "in forza dell'acquisizione, ex art. 238 bis cod. proc. pen., del suddetto titolo giudiziale i fatti ivi accertati devono ritenersi provati (anche nel presente giudizio)". Secondo il ricorrente tale assunto della Corte territoriale è errata perché, così come affermato dalla Suprema corte, le sentenze irrevocabili sono valutabili entro limiti ben precisi dell'art. 187 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3;
pertanto, le risultanze di un precedente giudicato devono essere pur sempre confutate proprio alla stregua della regola probatoria secondo la quale devono essere analizzate dal giudice unitamente agli altri elementi che ne confermino la veridicità. Risulta, così, secondo il ricorrente, erronea l'impostazione e lo schema motivazionale dell'impugnata sentenza e ciò anche nella parte in cui si ritiene "che gli elementi di prova dichiarativa assolutamente univoci e convergenti" ... "riscontrano ab externo ex art. 192 c.p., comma 3 la verità dei fatti accertati in via definitiva dalla sentenza pronunciata dal gip di Venezia"; in sostanza, i fatti della sentenza (irrevocabile) riscontrano quelli del presente processo, nonostante questi ultimi fossero desunti proprio dall'acquisita sentenza irrevocabile. Si tratta, secondo il ricorrente, di ragionamento di difficile comprensione logica, che finisce in pratica per valorizzare dati probatori circolari e patologici. A tal proposito il ricorrente indica tutta una serie di elementi fattuali, come desumibili dalle risultanze processuali, che evidenzierebbero la illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. Sono stati poi indicati una serie di elementi per censurare la parte della sentenza che ritiene attendibili le dichiarazioni della persona offesa. Deduce inoltre il ricorrente che la Corte non avrebbe analizzato, per come avrebbe dovuto, globalmente i singoli indizi, limitando l'analisi ad una sola parte di essi.
2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce la violazione di legge in relazione all'art. 610 cod. pen.. Nei motivi di appello era stato eccepito che i giudici di primo grado avevano ignorato anche la pronuncia emessa nei confronti del coimputato AS con riferimento al delitto di cui all'art. 610 cod. pen., fattispecie di reato ritenuta assorbita nel delitto di cui all'art. 605 cod. pen.. La Corte territoriale non ha tenuto conto di detta pronuncia, omettendo di considerare che la condotta incriminata di violenza privata è venuta in costanza di altro reato, di natura permanente, e che si è esaurita in essa in quanto assorbente e strettamente funzionale alla lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 605 cod. pen.. 2.3. Con il terzo motivo l'imputato censura la sentenza nella parte in cui ha escluso in maniera apodittica la possibilità di rivedere il giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti con le concesse attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, di conseguenza, non meritevole di accoglimento.
1. Con il primo dei motivi il ricorrente contesta l'erronea valutazione a suo carico da parte della Corte territoriale della sentenza definitiva emessa in danno di un coimputato. Il motivo è infondato, giacché la lunga ed articolata motivazione della Corte territoriale da conto che ci si è attenuti al principio più volte enunciato da questa Corte in materia, secondo il quale le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art. 238 bis cod. proc. pen. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3, ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino (tra le più recenti, Sez. 1, n. 4704 del 08/01/2014 - dep. 31/01/2014, Adamo e altri, Rv. 259414). Peraltro, l'esame del provvedimento impugnato consente di apprezzare come la motivazione del giudice d'appello sia congrua ed improntata a criteri di logicità e coerenza, anche nella valutazione dell'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono supportate da una serie di altri elementi di prova, specificamente indicati sia nella sentenza di appello che in quella di primo grado, cui la Corte territoriale ha anche fatto specificamente (e legittimamente) rinvio;
e, a tal proposito, va ricordato che nel giudizio di appello è consentita la motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata. (Sez. 2, n. 30838 del 19/03/2013 - dep. 18/07/2013, Autieri e altri, Rv. 257056; così anche, Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013 - dep. 18/04/2013, Adduci e altri, Rv. 255392). In ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, va inoltre ricordato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito che "le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3 non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012 - dep. 24/10/2012, Bell'Arte ed altri, Rv. 253214).
Nella sentenza impugnata la Corte territoriale ha specificamente affrontato quanto sostenuto coi motivi di appello dal ricorrente, rilevandone la infondatezza ed indicando in maniera articolata le ragioni che militano a confutazione della tesi difensiva. Va in proposito ricordato che il dovere di motivazione della sentenza è adempiuto, ad opera del giudice del merito, attraverso la valutazione globale delle deduzioni delle parti e delle risultanze processuali, non essendo necessaria l'analisi approfondita e l'esame dettagliato delle predette ed è sufficiente che si spieghino le ragioni che hanno determinato il convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata. (Sez. 6, n. 20092 del 04/05/2011 - dep. 20/05/2011, Schowick, Rv. 250105; Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 - dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187).
Nè va trascurato nel caso in esame che la sentenza impugnata ha confermato quella di primo grado in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, sicché vanno ribaditi i principi secondo i quali, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova dinanzi a una "doppia pronuncia conforme" e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l'eventuale vizio di travisamento può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Capuzzi e altro, Rv. 258438).
2. La Corte territoriale ha anche adeguatamente risposto al motivo d'appello (reiterato in questa sede) in ordine alla condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., ritenendolo non assorbito nella fattispecie di cui all'art. 605 cod. pen.. Evidenzia la sentenza impugnata che "la condotta, in cui si è sostanziata l'imputazione di violenza privata addebitata al PI al capo A della rubrica, è infatti quella - ivi puntualmente descritta - di aver costretto il NO, mentre era (già) in stato di privazione della libertà personale nell'appartamento del prevenuto ..., a telefonare alla propria moglie in ora notturna per chiedere di rilasciare la procura a vendere il terreno destinato a soddisfare, col relativo ricavato, il credito del PI, così come correttamente ritenuto dalla ..." sentenza di primo grado.
Si tratta quindi di condotta autonoma e, a tal proposito, va ricordato che per il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge (Sez. 5, sentenza n. 12851 del 21.9.1999 dep. 11.11.1999 rv 215106). Questa Corte ha anche chiarito che il delitto di violenza privata ha in comune, con il delitto di sequestro di persona, l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che, in esso, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre, nel sequestro di persona, viene lesa la libertà di movimento dello stesso (Sez. 5, sentenza n. 9731 del 3.2.2009 dep.
3.3.2009 rv 243022). Pertanto quando l'autore della condotta persegua - come nel caso di specie - un fine ulteriore, rispetto alla mera privazione della libertà personale, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, i due reati concorrono (Sez. 2, n. 11738 del 02/03/2011 - dep. 24/03/2011, Mocanu ed altro, Rv. 249688). Quindi, qualora la violenza privata non sia strettamente funzionale alla privazione della libertà personale e costituisca un mezzo esecutivo del sequestro di persona, si è in presenza di una pluralità di azioni delittuose con distinte lesioni dei diversi beni giuridici tutelati. In tal caso i reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. concorrono materialmente (Sez. 5, sentenza n. 10841 del
9.5.1986, dep. 14.10.1986, rv 173955). Come si è visto, nel caso in esame il PI intendeva ottenere dalla persona offesa la garanzia per la soddisfazione del credito vantato e per questo lo ha costretto a telefonare alla moglie, sicché è pacifico che vi sia concorso di reati.
3. Del tutto infondato è infine il terzo motivo con il quale l'imputato censura la sentenza nella parte in cui avrebbe escluso in maniera apodittica la possibilità di rivedere il giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti con le concesse attenuanti generiche.
La Corte territoriale anche sul punto ha reso una articolata e coerente motivazione, dando conto della pluralità degli elementi valutati per escludere una revisione del giudizio di comparazione e di conseguenza dei criteri per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2015