Sentenza 22 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/2001, n. 4093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4093 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
IN NOME DE0 4093/0 1 REPUBBLICA ITALIANA A L E L , N " E O 7 D I 1 Z 3 9 A . . R T N RTE SUPREMA DI CASSAZIONE T R S 7 Oggetto I A ' 6 G 8 L E 1 L - R SEZIONE PRIMA CIVILE E 5 - D A 3 I D E S N E G Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T E G N S E E L I S A E Dott. Alfredo ROCCHI Presidente " R.G.N. 7987/98 Cron..8781 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere Rep. Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Ud.10/01/01 - Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO ha pronunciato la seguente " SEN TENZA sul ricorso proposto da: PREFETTO FORLI' CESENA, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
OR TO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 203/97 della Pretura di FORLI', Sezione distaccata di CESENA, emessa il 09/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/01/2001 dal Consigliere Dott. Walter • 2001 CELENTANO;
47 -1- udito il P.M. in persona del Generale Dott. Libertino Alberto per l'accoglimento del ricorso. -2- Sostituto Procuratore RUSSO che ha concluso Svolgimento del processo Con ricorso del 4.2.1997 RI ST proponeva opposizione avverso il decreto di sospensione per il periodo di un mese della patente di guida ctg. C n. 2328797 emesso dal Prefetto di Forlì-Cesena il 15.12.1994, perché -esso RI • nell' incidente stradale verificatosi il 19.11.1996, in coinvolto conseguenza del quale altra persona aveva riportato lesioni personali. A sostegno del ricorso l'RI dedusse, in relazione al provvedimento impugnato, vizi di violazione di legge e di eccesso di potere. Con sentenza emessa il 9.5.1997 il Pretore di Forlì, sezione distaccata di Cesena, accolse l'opposizione, annullando il decreto impugnato. Ricorre per cassazione il Prefetto della suddetta Provincia, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. L'intimato RI non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente denuncia con due motivi: 1° - la violazione dell'art. 132 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza impugnata per il difetto della esposizione dei fatti e della vicenda processuale di riferimento. 2° - la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 e dell'art. 223 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 1992 nonché l'erroneità e la contraddittorietà della motivazione. Il primo motivo è infondato giacché la sentenza ora impugnata, sia pure attraverso l'integrazione reciproca del dispositivo e della parte motivazionale, risponde allo schema di provvedimento decisorio delineato dall'art. 132 c.p.c.. Fondato è il secondo motivo. La motivazione della sentenza si compendia nel rilievo che il decreto del Prefetto aveva operato un generico ed apodittico richiamo alle modalità del fatto e all' evento di lesioni personali subito dalla vittima del sinistro stradale, senza tuttavia offrire delucidazioni circa la valutazione degli elementi di gravità che avrebbero sostenuto l'adozione del provvedimento di sospensione della patente. Con tale rilievo il Pretore ha ritenuto di accogliere il motivo di opposizione basato sulla denuncia del vizio di motivazione che l'opponente prospettava. La censura del ricorrente fondatamente si richiama alla pronuncia n. 911 del 1996 emessa da questa Corte nella quale è affermato il principio secondo il quale il contenuto dell'obbligo, imposto dall'art. 18 comma 2° della legge n. 689 del 1981, di motivare il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire al destinatario del provvedimento la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione, onde il suddetto obbligo deve ritenersi soddisfatto quando dal provvedimento sanzionatorio risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfettamente ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo, in particolare del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione“. Dunque il vizio di motivazione che l'opponente denunciava per il decreto di sospensione della partente di guida avrebbe dovuto essere valutato dal giudicante Pretore alla stregua del suddetto principio di diritto e con riferimento specifico agli atti di accertamento e di contestazione della violazione ( verbale di contestazione) nel decreto stesso richiamati. La sentenza va dunque cassata con rinvio. Il giudice del rinvio resta individuato, applicandosi il disposto dell'art. 5 c.p.c. nel testo novellato, nel tribunale di Forlì in composizione monocratica, al quale è rimesso anche di provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese al Tribunale di Forlì in composizione monocratica. Così deciso addì 10 gennaio 2001 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di Cassazione. Il Presidente Dott. Alfredo Rocchi/ L'estensore Dott. Walter Celentano1/eut CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria LU Passinetti Miré a nd 22 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Mia Vallenti A E L N L O E I " D Z 7 A 1 9 R 3 . T . T S N I R G A 7 ' E 6 L R 9 L 1 E - A 5 D - D I 3 E S E T N N G E E G S S E I E L A "