Sentenza 2 marzo 2011
Massime • 1
I reati di sequestro di persona e di violenza privata concorrono nella condotta di restrizione della libertà personale finalizzata a costringere la vittima a fare qualcosa. (Fattispecie in cui l'autore del fatto aveva privato della libertà la vittima per indurla alla confessione di un furto e all'indicazione dei complici).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/03/2011, n. 11738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11738 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 02/03/2011
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 680
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 36855/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AU TA, nato in [...] in data [...];
NE IN, nato in [...] in data [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, sezione 1^ penale, in data 22.12.2009. Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dr. Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott.ssa Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 11.2.2009, il Tribunale di Pistoia, fra l'altro, dichiarò AU TA e NE IN responsabili dei reati di sequestro di persona, violenza privata, rapina aggravata e lesioni, unificati sotto il vincolo della continuazione i reati diversi dalla rapina e - riconosciuta per il delitto di rapina la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 prevalente sull'aggravante - condannò ciascuno dei predetti alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione ed Euro 300,00 di multa per la rapina e di anni 3 di reclusione per il reato continuato, così complessivamente alla pena di anni 4 mesi 4 di reclusione ed allontanamento dal territorio dello Stato.
Avverso tale pronunzia i predetti ed altri imputati proposero gravame e la Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 22.12.2009, in parziale riforma della decisione di primo grado, fra l'altro, ritenuta la continuazione fra tutti i reati, ridusse la pena nei confronti di ciascuno dei predetti ad anni 2 mesi 8 di reclusione. Ricorre per cassazione il difensore degli imputati menzionati deducendo vizio di motivazione in relazione al reato di sequestro di persona in quanto, nel caso in esameftale reato sarebbe assorbito in quello di violenza privata, in quanto le due condotte sarebbero coincise ed il sequestro sarebbe stato solo una modalità di realizzazione della violenza privata. La Corte territoriale, con motivazione illogica, ha escluso tale coincidenza pur risultante dalle dichiarazioni della persona offesa.
Il ricorso è infondato.
Intanto non è il sequestro di persona a poter essere assorbito nel delitto di violenza privata, ma se mai è quest'ultimo delitto a poter essere assorbito in quello, più grave di sequestro di persona. Questa Corte ha infatti affermato che, per il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12851 del 21.9.1999 dep. 11.11.1999 rv 215106. Nella specie la S. C. - in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di sequestro di persona in quanto la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta unicamente a privarla della libertà personale,costringendola ad abbandonare il locale notturno nel quale si trovava ed a seguire il reo prima nella sua autovettura e poi nel suo alloggio). Peraltro questa Corte ha anche chiarito che il delitto di violenza privata ha in comune, con il delitto di sequestro di persona, l'elemento materiale della costrizione, ma se ne differenzia per il fatto che, in esso, viene lesa la libertà psichica di determinazione del soggetto passivo, mentre, nel sequestro di persona, viene lesa la libertà di movimento dello stesso. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9731 del 3.2.2009 dep.
3.3.2009 rv 243022). Pertanto quando l'autore della condotta persegua un fine ulteriore, rispetto alla mera privazione della libertà personale, volto a costringere taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, i due reati concorrono. (V. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10841 del 9.5.1986 dep. 14.10.1986 rv 173955: Qualora la violenza privata non sia strettamente funzionale alla privazione della libertà personale, e costituisca, cioè, un mezzo esecutivo del sequestro di persona, si è in presenza di una pluralità di azioni delittuose con distinte lesioni dei diversi beni giuridici tutelati. In tal caso i reati di cui agli artt. 605 e 610 cod. pen. concorrono materialmente). Nel caso in esame gli autori del reato intendevano ottenere dalla persona offesa la confessione di un furto e l'indicazione dei complici nello stesso e non solo privarla della libertà personale, sicché vi è concorso di reati.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, gli imputati che lo hanno proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 marzo 2011. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011