Sentenza 29 maggio 2001
Massime • 1
L'accertamento positivo o negativo di un diritto in sentenza costituisce sempre una pronuncia di merito che, una volta passata in giudicato, preclude la proposizione della medesima domanda tra le stesse parti a nulla rilevando - in relazione all'impossibilità nel vigente ordinamento processuale di emanazione di sentenze allo stato degli atti - la sua erroneità, sia pure macroscopica, ne' l'insufficienza della sua motivazione, ne' il contrasto con documenti decisivi che la parte interessata non sia stata in grado di produrre a suo tempo: vizi tutti che possono e debbono essere fatti valere mediante gli opportuni previsti mezzi di impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2001, n. 7302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7302 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Presidente -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - rel. Consigliere -
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIA VITTORIO VENETO 92 BRESSO in persona dell'amm.re p.t. sig. LADISLAO VILLA, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA 9, presso lo studio dell'avvocato LA PORTA CARLO FERRUCCIO, che lo difende unitamente agli avvocati CORONNELLO DAMIANO, CACCIOLA FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GR VA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato MANCUSO FRANCESCO, che la difende unitamente all'avvocato PAGANUZZI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3118/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/03/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito l'Avvocato Francesco MANCUSO, difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 21 gennaio 1992 VA GR impugnò davanti al Tribunale di Milano la deliberazione adottata il 17 dicembre 1991 dall'assemblea dei condomini dell'edificio sito in via Vittorio Veneto n. 92 a Bresso, contestandone la legittimità in quanto le spese per la "tassa rifiuti" e per la fornitura di acqua potabile le erano state addebitate in misura maggiore di quella corrispondente al valore dei locali di sua proprietà, quale risultava dalla tabella millesimale allegata al regolamento condominiale, avente natura contrattuale. A tale deduzione il condominio convenuto replicò sostenendo che gli oneri in contestazione non rientravano nei "patti regolamentari" e dovevano essere ripartiti, come era avvenuto anche in passato, secondo il criterio dell'uso, che era particolarmente intenso da parte dell'attrice, la quale, aveva adibito le sue unità immobiliari a sala da ballo.
Con sentenza del 27 marzo 1997 il Tribunale rigettò la domanda, ritenendo che sulla questione si fosse formato il "giudicato sostanziale", poiché in un precedente analogo giudizio tra le stesse parti la Corte di appello di Milano, con una sentenza non impugnata, aveva riconosciuto la legittimità dell'operato del condominio. Adita da VA GR, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 novembre 1998, pronunciata nella contumacia del condominio, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato nulla la deliberazione in questione, osservando: erroneamente il Tribunale ha ritenuto che il precedente giudicato, sulla cui formazione non sono state sollevate contestazioni, fosse sfavorevole all'attrice; con la pronuncia citata nella sentenza di primo grado, invece, così come con altre emesse in ulteriori giudizi tra le stesse parti, è stata affermata l'illegittimità del criterio di ripartizione secondo l'uso (poi applicato dal condominio anche con la deliberazione del 17 dicembre 1991), in quanto contrastante con le previsioni del regolamento condominiale, di carattere contrattuale, non modificate per facta concludentia, che richiamano le tabelle millesimali per la ripartizione di ogni tipo spesa, in deroga a quanto dispone l'art. 1223 c.c. Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il condominio, in base a un unico motivo. VA GR ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo addotto a sostegno del ricorso, il condominio, lamentando che nella sentenza impugnata "vì è violazione o falsa applicazione di norme di diritto" e che "la motivazione è insufficiente", osserva: la destinazione dei locali di proprietà di VA GR a sala da ballo ha comportato un aumento dell'imposta per lo smaltimento dei rifiuti, come risulta da documenti non ancora disponibili nel corso del giudizio di merito e prodotti in questa sede;
al momento della redazione del regolamento le unità immobiliari in questione erano semplici cantine;
lo stesso regolamento vieta usi come il ballo;
"qualsiasi siano state le decisioni precedenti, quindi, nessuna altra circostanza può negare l'evidenza, e le statuizioni pregresse, pertanto, delle precedenti sentenze, debbono essere considerate alla luce di quanto appare inequivocabilmente, essere considerate macroscopici errori, che nessunà altra decisione deve ripetere. I giudicati precedenti, all'atto di citazione in Appello del 17.11.97, di conseguenza, non possono ritenersi precedenti giudicati sostanziali anche in considerazione che questi non sono mai stati sufficientemente motivati. Inoltre, la documentazione del Comune di Bresso, che prevede che il singolo condomino si assuma maggiori oneri per la diversa destinazione degli immobili, conferma ogni circostanza da questa difesa sostenuta"; la pubblica amministrazione e i condomini sono orientati nel senso di rapportare gli oneri al differente uso dei servizi;
il regolamento condominiale, nel richiamare il codice civile per quanto non previsto, si riferisce anche all'art. 1123, che quindi è applicabile nella specie;
"la motivazione della sentenza impugnata è assolutamente insufficiente, in quanto, dà per scontato le argomentazioni incomplete e contraddittorie che prendono spunto da considerazioni parziali e frammentarie".
Di queste argomentazioni, come è evidente, soltanto le contestazioni, relative ai "precedenti giudicati sostanziali" sono dotate del requisito della pertinenza alla ratio decidendi posta a base della pronuncia impugnata: le altre si risolvono nell'enunciazione delle ragioni per cui, secondo il ricorrente, si dovrebbe riconoscere che le altre sentenze (di accoglimento delle analoghe domande, che erano state proposte da VA GR con riguardo a deliberazioni condominiali relative alla distribuzione delle stesse spese in altri anni) sono affette da "macroscopici errori", non sono "sufficientemente motivate" e non tengono conto di quanto risulta dalla certificazione del Comune di Bresso, sicché non possono fare stato in questo giudizio, con il valore vincolante che è stato loro attribuito.
L'assunto è palesemente infondato, poiché il passaggio in giudicato di una sentenza non è impedito dalla sua erroneità, anche se in ipotesi "macroscopica", ne' dall'insufficienza della sua motivazione, nè dal suo contrasto con documenti decisivi che la parte interessata non sia stata in grado di produrre a suo tempo: vizi tutti che possono e debbono essere fatti valere mediante gli opportuni mezzi di impugnazione. Correttamente, quindi, la Corte di appello - preso atto che il Tribunale aveva ravvisato un "giudicato sostanziale", nella precedente decisione adottata nella stessa materia tra le stesse parti, e che queste, in proposito, non avevano sollevato contestazioni di sorta - ha deciso la causa in conformità con tale pronuncia, che in realtà, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, era stata favorevole a VA GR, come lo stesso condominio riconosce.
Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione sostenute dalla resistente, che si liquidano nella misura precisata nel dispositivo.
DISPOSITIVO
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 129.100, oltre a lire 3.500.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2001