Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
Per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge (Nella specie la S. C. - in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di sequestro di persona in quanto la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta unicamente a privarla della libertà personale,costringendola ad abbandonare il locale notturno nel quale si trovava ed a seguire il reo prima nella sua autovettura e poi nel suo alloggio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/1999, n. 12851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12851 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola Marvulli Presidente del 21/9/1999
Dott. Bruno Foscarini Consigliere SENTENZA
" Giuliana Ferma Consigliere N. 1554
" Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi Consigliere N. 14982/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
RI FR, n. a S. Maria a Monte il 19 dicembre 1946 avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze depositata il 13 febbraio 1998 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. Giancarlo Viglietta che ha chiesto A.S.R. escluso l'aumento per la continuazione limitatamente al punto dell'assorbimento del reato di violenza privata in quello di sequestro di persona con rideterminazione della pena. Rigetto nel resto.
Udito il difensore avv. Falcolini Enrico Egidio di Roma Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze confermò la condanna di FR RI alla pena di quattro mesi e quindici giorni di reclusione per i delitti continuati di violenza privata e sequestro di persona ai danni di UE TI, costretta con violenza a uscire dal locale notturno nel quale si trovava e a seguirlo prima sulla sua autovettura e poi nel suo alloggio, dove la trattenne fino al giorno successivo. Ricorre per cassazione l'imputato, che propone tre motivi d'impugnazione.
Con i primi due motivi il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che non è configurabile il concorso del delitto di sequestro di persona con quello di violenza privata, perché la violenza esercitata per costringere UE TI ad abbandonare il locale notturno in cui si trovava era già destinata a privarla della libertà personale, tanto che la stessa corte d'appello fa decorrere da quel momento la consumazione del delitto di sequestro di persona.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'assunzione della teste TI, che avrebbe potuto confermare come l'imputato avesse trattenuto UE TI solo per far fronte alla crisi depressiva in cui ella era caduta dopo la lite e perciò la donna fosse rimasta liberamente nel suo appartamento.
Il terzo motivo del ricorso è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alla mancanza di conoscenza diretta dei fatti da parte della teste TI e all'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie della persona offesa, confermate dai segni delle percosse subite.
Fondati, invece, sono i primi due motivi del ricorso. Secondo un'indiscussa giurisprudenza di questa Corte, invero, "per il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come un sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 c.p., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge" (Cass., sez. I, 24 marzo 1995, Di Bella, m. 201138). Sicché, "qualora la violenza fisica esercitata dall'agente sulla persona offesa rappresenti un elemento strumentalmente diretto ad attuare il fine che egli si sia prefisso (la privazione della libertà personale della vittima), il reato di violenza privata costituisce un elemento del delitto punito dallo art. 605 c.p., che rimane l'unico giuridicamente operante" (Cass., sez. V, 4 luglio 1983, Riga, m. 160939). Solo quando l'agente non si limiti a privare il soggetto passivo della sua libertà personale, ma gli imponga anche di fare, tollerare od omettere qualcosa, il delitto di sequestro di persona concorre, materialmente, con quello di violenza privata (Cass., sez. V, 22 ottobre 1982, Monasseri, m. 156045).
Nel caso in esame la stessa corte d'appello riconosce l'unitarietà della condotta dell'imputato; e, quindi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente all'imputazione di violenza privata, perché il fatto non sussiste, con eliminazione della pena di quindici giorni irrogata per tale delitto.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di violenza privata, perché il fatto non sussiste, ed elimina la pena di quindici giorni irrogata per tale delitto.
Dichiara inammissibile nel reato il ricorso.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 1999