Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/1999, n. 12851
CASS
Sentenza 21 settembre 1999

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Per il principio di specialità di cui all'art.15 cod. pen., non è configurabile il delitto di violenza privata qualora la violenza (fisica o morale) sia stata usata per uno dei fini particolari previsti da altre ipotesi di reato, come il sequestro di persona, posto che il reato di cui all'art. 610 cod. pen., avente carattere sussidiario, non è applicabile se il fatto ricade sotto altro titolo delittuoso specificamente previsto dalla legge (Nella specie la S. C. - in applicazione del principio di cui in massima ha ritenuto il reato di violenza privata assorbito in quello di sequestro di persona in quanto la violenza esercitata sulla vittima era stata diretta unicamente a privarla della libertà personale,costringendola ad abbandonare il locale notturno nel quale si trovava ed a seguire il reo prima nella sua autovettura e poi nel suo alloggio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/09/1999, n. 12851
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12851
    Data del deposito : 21 settembre 1999

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