Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4389
CASS
Sentenza 27 marzo 2001

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L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta al soggetto che è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, alternativamente, che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; tale bisogno di assistenza discende non solo dall'incapacità materiale di compiere l'atto ma anche dalla necessità di evitare danni, a sè o agli altri, e può essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4389
    Data del deposito : 27 marzo 2001

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