Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
L'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 18 del 1980 e dell'art. 1 della legge n. 508 del 1988, spetta al soggetto che è nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero, alternativamente, che necessiti di assistenza continua per non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita; tale bisogno di assistenza discende non solo dall'incapacità materiale di compiere l'atto ma anche dalla necessità di evitare danni, a sè o agli altri, e può essere presente anche in chi ha un deterioramento delle facoltà psichiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/03/2001, n. 4389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4389 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. PIETRO CUOCO - rel. Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. CORRADO GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Dott. CAMILLO FILADORO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
AL RT MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n.92/98 del Tribunale di PERUGIA, depositata il 30/01/98 R.G.N. 1917/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/12/00 dal Consigliere Dott. Pietro CUOCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso, accoglimento per quanto di ragione del secondo e del terzo motivo.
Svolgimento del processo
Con ricorso del 13 ottobre 1994 IA LU RT chiese che il Pretore di Perugia in funzione di giudice del Lavoro riconoscesse il suo diritto all'indennità di accompagnamento, e condannasse il MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento delle relative somme. Espletata una consulenza tecnica di ufficio, il Pretore respinse la domanda. Espletata una nuova consulenza tecnica di ufficio, il Tribunale di Perugia, accogliendo l'appello dell'LU RT, riconobbe il diritto dedotto in controversia.
Afferma il Tribunale che con la consulenza disposta in primo grado era stata accertata la presenza di alcune infermità (osteoporosi di grado elevato, con fratture vertebrali D12 - L1, pregresso ictus, sindrome vertiginosa posizionale, diabete mellito, lieve ipertensione arteriosa, razionalità e discernimento nelle diverse necessità), le quali, come era stato accertato con la consulenza disposta in secondo grado, avevano poi subito aggravamento (dei postumi di ictus ischemico) e complicazioni (spondiloartrosi grave, intolleranza al carboidrati, cataratta bilaterale ed iniziale deterioramento delle facoltà psichiche)..
Per la cassazione di questa sentenza ricorre il MINISTERO DELL'INTERNO, percorrendo le linee di tre motivi. Resiste IA LU RT con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente rileva che, secondo il consulente tecnico di ufficio (di secondo grado), l'LU aveva la possibilità di movimenti articolari, pur di ampiezza ridotta, e la possibilità di deambulazione cauta, ma possibile senza appoggi;
ed aveva "difficoltà persistenti a compiere i compiti e le funzioni proprie dell'età, e quindi all'espletamento degli atti quotidiani della vita, che tuttavia potevano essere svolti, ma soltanto con continua sorveglianza"; il ricorrente lamenta la lacunosità e contraddittorietà dell'indagine, poiché non aveva valutato (come, per gli ultrasessantacinquenni, esige l'art. 6 del decreto legislativo n 509 del 1988) se, la persistente difficoltà in relazione "ai compiti ed alle funzioni proprie della fascia di età considerata" avesse determinato l'impossibilità di compimento degli atti quotidiani della vita o della deambulazione, ed in misura "non naturale con riferimento alla fascia di età considerata". Nè era giustificabile l'attribuzione di un accompagnatore, previsto solo per l'apporto di carenti energie psico - fisiche, e non per l'assistenza specialistica sanitaria di infermi, o per l'assistenza generica di anziani.
Il motivo è infondato. Presupposto del diritto in controversia è
a. l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero (alternativamente: Cass. 3 aprile 1999 n. 3228) b. il bisogno di assistenza continua, in cui versa colui che non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. In questa seconda ipotesi, per il normativo legame fra "il non essere in grado di compiere" ed "il bisogno di assistenza", l'essere in grado sussiste nella misura in cui non vi sia "bisogno di assistenza" continua". In tal modo, l'esistenza di questo "bisogno" è la negazione dell'essere in grado.
Il bisogno di assistenza discende non solo dall'incapacità materiale di compiere l'atto, bensì dalla necessità di evitare danni (a sè od ad altri). Di conseguenza, il non essere in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza bisogno di assistenza continua è non solo di natura materiale (quale materiale impossibilità), bensì di natura funzionale: incapacità di compiere l'atto senza incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri). Questo secondo aspetto (il "non essere in grado", di natura funzionale) può essere presente in coloro che hanno un deterioramento delle facoltà psichiche (i quali in tale ipotesi hanno diritto all'indennità di accompagnamento: Cass. 26 maggio 1999 n. 5152). Nel caso in esame, il fatto che gli atti quotidiani della vita possono essere svolti "soltanto con una continua sorveglianza" integra il normativo presupposto ("non essere in grado", di natura funzionale) del diritto in controversia. Ed il consulente, come il ricorrente riconosce, ha valutato questa limitazione in rapporto ai "compiti e funzioni proprie dell'età".
Per mera esigenza di completezza è da osservare che il difetto di motivazione della sentenza è la palese devianza dalle correnti nozioni della scienza medica o l'omissione degli accertamenti strumentali necessari, secondo le predette nozioni, alla formulazione di una corretta diagnosi, al di fuori di tale ambito, la censura costituisce mero dissenso, non attinente a vizi del processo logico formale, e si traduce nell'irrilevante critica del convincimento del giudice (Cass. 21 gennaio 1998 n. 530). Nel caso in esame, il ricorrente non indica alcun elemento che, sul piano formale, conferisca autosufficienza alla censura, e, sul piano sostanziale, specifichi la sostenuta infondatezza della seconda consulenza come una razionale necessità e non come un mero dissenso di valutazione. Con il secondo motivo, denunciando per l'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione dell'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n. 412 nonché insufficiente motivazione, il ricorrente sostiene che l'indicata disposizione, essendo applicabile anche al crediti assistenziali, doveva disciplinare anche la rivalutazione delle somme eventualmente spettanti.
Con il terzo motivo, denunciando per l'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. violazione ed errata applicazione dell'art. 1224 cod. civ., il ricorrente sostiene che, ove si ritenesse inapplicabile l'indicata legge 30 dicembre 1991 n. 412, i crediti, essendo di valuta, resterebbero disciplinati dall'art. 1224 cod. civ., e sarebbero pertanto dovuti solo gli interessi legali.
I due motivi, che per la loro interconnessione devono essere congiuntamente esaminati, sono, per quanto di ragione, fondati. Per l'art. 429 terzo comma proc. civ. (applicabile anche al crediti previdenziali ed assistenziali), il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro, "deve determinare", oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito per la diminuzione di valore del credito.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato, in relazione al ratei maturati fino al 31 dicembre 1991 si applica la disciplina vigente al tempo, quale risultava per effetto della sentenza 12 aprite 1991 n. 156 della Corte costituzionale - in relazione ai ratei maturati dal 1^ gennaio 1992 si applica la norma di cui all'art. 16 sesto comma della legge 30 dicembre 1991 n. 412, secondo la quale l'importo dovuto a titolo di interessi è portato in detrazione dalle somme eventualmente maggiori spettanti al titolare della prestazione a titolo di risarcimento del maggior danno cagionatogli dalla diminuzione di valore del suo credito, Il particolare meccanismo di calcolo previsto da questa normativa per i ratei maturati dal 1^ gennaio 1992 non è pertanto la mera somma di interessi e rivalutazione, bensì la somma degli interesse all'eventuale eccedenza della somma dovuta per rivalutazione.
Nel caso in esame, la sintetica formula utilizzata dalla sentenza impugnata, ("condanna a corrispondere le relative somme, oltre interessi e rivalutazione come per legge"), integrando, su un piano letterale, una mera somma di interessi e rivalutazione, costituisce una disapplicazione dell'indicata norma. La sentenza deve essere cassata per la parte relativa alla determinazione della somma dovuta per interessi e rivalutazione. E, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ., la causa deve essere decisa nel merito, con la condanna del MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento, sui ratei maturati, della maggior somma fra interessi e rivalutazione.
Si conferma il regime delle spese dei giudizi di merito, e, in applicazione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ., nulla si dispone per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso;
accoglie, per quanto di ragione, il secondo ed il terzo motivo;
cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta;
e, decidendo nel merito, condanna il MINISTERO DELL'INTERNO al pagamento della maggior somma fra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla scadenza dei singoli ratei;
ferma la statuizione del Tribunale sulle spese dei giudizi di merito, dichiara l'LU non tenuta alle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001