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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2024, n. 11193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11193 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6980/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Roma, dott. Amalia Savignano, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 6980, decisa all'udienza del 7.11.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'Avv. Marco Mariantoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Roma, Via Gualtiero Serafino 29
RICORRENTE
E
pagina 1 di 6 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in allegato allegato alla memoria di costituzione, dagli Avv.ti
Marco Novelli e Demetrio Crea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, in Roma, Via Lisbona 12
RESISTENTE
Oggetto: spettanze retributive.
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che era stato assunto dalla
[...]
, in forza di contratto di lavoro del 2 novembre 2016 a tempo Controparte_1
indeterminato, part-time di tipo verticale, per un numero di 24 ore settimanali dal lunedì al sabato, ed inquadrato nella Categoria C1, con la qualifica di Operatore Sociale e con trattamento economico previsto dal CCNL Cooperative Sociali;
che era stato assegnato al Servizio di Assistenza agli alunni diversamente abili nelle scuole d'infanzia e dell'obbligo del Municipio VII di Roma Capitale;
che nel contratto era stato stabilito che avrebbe potuto svolgere lavoro supplementare, secondo quanto previsto dal CCNL, qualora le esigenze di servizio lo avessero richiesto;
che il rapporto di lavoro si era risolto in data 10.09.2023, per dimissioni rassegnate in data 29.05.2023 e rettificate in data 30.05.2023; che, come stabilito dall'art. 7 del contratto di lavoro, la CP_2
resistente, ogni anno, gli aveva indicato, con comunicazione scritta, le maggiori ore destinate a lavoro supplementare per il periodo di indicato nella comunicazione stessa
(seguiva il puntuale richiamo delle comunicazioni via via ricevute nel corso del rapporto, con indicazione del relativo periodo e della variazione incrementale del monte ore settimanale); che, in data 9 ottobre 2023, aveva inviato atto di diffida e formale pagina 2 di 6 messa in mora, con l'indicazione delle differenze retributiva ancora da percepire;
che successivamente la datrice di lavoro gli aveva pagato esclusivamente la minor somma di
€ 4.539,10 a titolo di TFR;
che, pertanto, ad oggi, era ancora creditore della somma di €
10.119,81 come da allegati conteggi.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di:
“Accertare e Dichiarare che tra il sig. (…) e la Parte_1 Controparte_1
(…) è costituito un rapporto di lavoro subordinato dal 2 novembre 2016
[...]
e terminato in data al 10.09.2023 per avvenute dimissioni da parte del ricorrente;
Accertare e Dichiarare il diritto del sig. , sin dalla nascita del rapporto Parte_1
lavorativo, alla qualifica di Operatore Sociale, Cat. C1, con trattamento economico previsto dal CCNL Cooperative Sociali;
Accertare e Dichiarare che il sig. deve ancora percepire dalla Parte_1 [...]
, differenze retributive, come sotto indicate: € 5.165,24 a Controparte_1
titolo di retribuzione ordinaria;
€ 1.148,06 a titolo di ferie godute;
€ 1.018,26 a titolo di
13/esima; € 1.210,04 a titolo di permessi;
€ 120,99 per malattia dal 21° al 180° gg.; €
26,73 per malattia dal 21° al 180° gg.; € 73,11 per festività; € 629,79 per ferie;
€
727,59,33 a titolo di TFR residuo, accantonato fino al mese di settembre 2023; così per un totale di € 10.119,81; e per l'effetto: Condannare la Parte_2
al pagamento della somma di € 10.119,81 … ovvero della diversa somma,
[...]
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 della Costituzione e 2099 c.c.. Con rivalutazione monetaria decorrente dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_1
preliminare la genericità del ricorso e pertanto l'inidoneità dell'atto a consentire alla controparte di avere piena conoscenza delle ragioni poste a base della pretesa creditoria fatta valere. Ha in ogni caso evidenziato che il rapporto in questione (part time verticale, oltre che orizzontale) era sospeso durante la chiusura scolastica, con conseguente pagina 3 di 6 inesistenza dell'obbligo retributivo durante i mesi di sospensione. Ha depositato un conteggio alternativo, in cui, tenuto conto dalla mancata spettanza della retribuzione nei periodi di chiusura scolastica, ha riconosciuto un credito di soli euro 145,90, che si è offerta di pagare al lavoratore. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
****
Con il ricorso in esame, il ricorrente dopo aver illustrato le concrete modalità di svolgimento del rapporto (durata, orario di lavoro, mansioni ed inquadramento); modalità che invero sono pacifiche tra le parti (salvo che per il riconoscimento a decorrere dal settembre 2022 dell'inquadramento nel livello D1, segnalato dalla resistente e di cui non vi è menzione nell'atto introduttivo), si è limitato, poi, ad elencare
(nelle conclusioni) una serie di voci retributive, rispetto alle quali assume di vantare un credito nei confronti della datrice di lavoro. Segnatamente: “€ 5.165,24 a titolo di retribuzione ordinaria;
€ 1.148,06 a titolo di ferie godute;
€ 1.018,26 a titolo di
13/esima; € 1.210,04 a titolo di permessi;
€ 120,99 per malattia dal 21° al 180° gg.; €
26,73 per malattia dal 21° al 180° gg.; € 73,11 per festività; € 629,79 per ferie;
€
727,59,33 a titolo di TFR residuo, accantonato fino al mese di settembre 2023; così per un totale di € 10.119,81”.
Manca, però, del tutto nell'atto introduttivo la specificazione delle ragioni in forza delle quali sarebbero state maturate le suddette voci di credito: non è chiarito cioè se il credito a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario derivi, ad esempio, dalla mancata contabilizzazione di tutte le ore di lavoro supplementare richieste (come da comunicazioni periodiche puntualmente richiamate) o dalla non corretta applicazione della percentuale di incremento della retribuzione per il lavoro ordinario contrattualmente prevista;
non è chiarito se il credito a titolo di ferie “godute”, di permessi o di malattia derivi dall'inesatta contabilizzazione dei giorni di ferie o malattia ovvero delle ore di permesso o dalla inesatta applicazione delle disposizioni contrattuali pagina 4 di 6 vigenti in materia (del pari neppure richiamate); in relazione alla 13^ mensilità e al TFR non è chiarito se la differenza richiesta sia una conseguenza di una modifica della base di calcolo, costituita dalla retribuzioni dirette, o semplicemente dal mancato integrale pagamento di quanto già riconosciuto come dovuto.
La difficoltà di ricostruire le ragioni del credito vantato è aumentata poi dal raffronto con gli importi richiesti con la lettera di diffida e messa in mora prodotta in atti (v. doc.
12), in cui, salvo che per i permessi, per ogni voce retributiva sono richiesti importi diversi rispetto a quelli contabilizzati nel conteggio allegato al ricorso, pervenendosi ad una richiesta complessiva di euro 18.699,71, maggiore di quella avanzata il con ricorso, anche tenendosi conto dell'acconto sul TFR che il ricorrente ammette di aver successivamente percepito.
In siffatto contesto di carenza allegatoria, neppure appare possibile disporre una ctu contabile, come invece richiesto dalla parte ricorrente.
Ciò sarebbe già di per sé sufficiente al rigetto del ricorso.
Se poi si esamina il contratto di lavoro, emerge che il rapporto in questione era un part time sia orizzontale (per 24 ore settimanali, salvo le periodiche richieste di lavoro supplementare, con conseguente incremento del monte orario settimanale), sia verticale
(con sospensione della prestazione lavorativa durante i mesi estivi di chiusura scolastica). Tale circostanza, oltre che dal contratto prodotto in atti dalla stessa parte ricorrente (v. doc. 1), risulta confermata anche dalle buste paga prodotte in atti da entrambe le parti, in cui, per i mesi di luglio e agosto, la retribuzione ordinaria è indicata sia nelle 'competenze' sia nelle 'detrazioni', con conseguente azzeramento contabile della relativa spettanza, e, per il mese di settembre, tale meccanismo di compensazione è operato solo parzialmente.
Esaminando però nel dettaglio i conteggi di parte ricorrente allegati al ricorso, emerge che vi è richiesta di retribuzione anche per i mesi di luglio, agosto e settembre, laddove come detto la prestazione lavorativa era sospesa come da contratto.
pagina 5 di 6 Né nel ricorso vi è alcuna allegazione circa lo svolgimento di attività lavorativa anche durante il periodo di chiusura scolastica, che possa fondare la relativa richiesta di spettanze retributive.
La non fondatezza della richiesta di pagamento di tali voci di retribuzione diretta ha poi le sue ricadute anche sulle differenze retributive richieste a titolo di retribuzioni indirette
(ferie, permessi, 13^) e di retribuzione differita (TFR): una volta esclusa la fondatezza dell'ampliamento della base di calcolo di tali ulteriori voci di retribuzione, ne consegue l'infondatezza del relativo credito.
Per tutto quando sin qui esposto, non può che concludersi per l'infondatezza del ricorso.
Considerato che la parte resistente ha riconosciuto, con il deposito di un conteggio alternativo, la spettanza di una somma residua di euro 145,90, senza che risulti agevole ricostruire il titolo esatto in forza del quale detta somma sia ancora dovuta, deve condannarsi la resistente al pagamento in favore del ricorrente del predetto importo, oltre rivalutazione ed interessi che possono farsi decorrere dalla data di deposito della memoria di costituzione (6.5.2024), contenente tale ricognizione di debito.
Avuto riguardo, per un verso, alla riconosciuta infondatezza delle domande attoree, e per l'altro al riconoscimento da parte della resistente dell'esistenza di un debito nei confronti del lavoratore, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la somma riconosciuta come ancora dovutagli di euro 145,90, oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dalla data di deposito della memoria di costituzione (6.5.2024);
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 7.11.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Roma, dott. Amalia Savignano, quale Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2024 al n. 6980, decisa all'udienza del 7.11.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in allegato al ricorso Parte_1
introduttivo, dall'Avv. Marco Mariantoni ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore, in Roma, Via Gualtiero Serafino 29
RICORRENTE
E
pagina 1 di 6 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e Controparte_1
difesa, giusta procura in allegato allegato alla memoria di costituzione, dagli Avv.ti
Marco Novelli e Demetrio Crea ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei propri difensori, in Roma, Via Lisbona 12
RESISTENTE
Oggetto: spettanze retributive.
Conclusioni: entrambe le parti nei termini di cui agli atti introduttivi che, per quella parte, qui devono intendersi integralmente richiamati.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2024, si è rivolto al Tribunale di Parte_1
Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che era stato assunto dalla
[...]
, in forza di contratto di lavoro del 2 novembre 2016 a tempo Controparte_1
indeterminato, part-time di tipo verticale, per un numero di 24 ore settimanali dal lunedì al sabato, ed inquadrato nella Categoria C1, con la qualifica di Operatore Sociale e con trattamento economico previsto dal CCNL Cooperative Sociali;
che era stato assegnato al Servizio di Assistenza agli alunni diversamente abili nelle scuole d'infanzia e dell'obbligo del Municipio VII di Roma Capitale;
che nel contratto era stato stabilito che avrebbe potuto svolgere lavoro supplementare, secondo quanto previsto dal CCNL, qualora le esigenze di servizio lo avessero richiesto;
che il rapporto di lavoro si era risolto in data 10.09.2023, per dimissioni rassegnate in data 29.05.2023 e rettificate in data 30.05.2023; che, come stabilito dall'art. 7 del contratto di lavoro, la CP_2
resistente, ogni anno, gli aveva indicato, con comunicazione scritta, le maggiori ore destinate a lavoro supplementare per il periodo di indicato nella comunicazione stessa
(seguiva il puntuale richiamo delle comunicazioni via via ricevute nel corso del rapporto, con indicazione del relativo periodo e della variazione incrementale del monte ore settimanale); che, in data 9 ottobre 2023, aveva inviato atto di diffida e formale pagina 2 di 6 messa in mora, con l'indicazione delle differenze retributiva ancora da percepire;
che successivamente la datrice di lavoro gli aveva pagato esclusivamente la minor somma di
€ 4.539,10 a titolo di TFR;
che, pertanto, ad oggi, era ancora creditore della somma di €
10.119,81 come da allegati conteggi.
Tanto premesso, ha concluso chiedendo di:
“Accertare e Dichiarare che tra il sig. (…) e la Parte_1 Controparte_1
(…) è costituito un rapporto di lavoro subordinato dal 2 novembre 2016
[...]
e terminato in data al 10.09.2023 per avvenute dimissioni da parte del ricorrente;
Accertare e Dichiarare il diritto del sig. , sin dalla nascita del rapporto Parte_1
lavorativo, alla qualifica di Operatore Sociale, Cat. C1, con trattamento economico previsto dal CCNL Cooperative Sociali;
Accertare e Dichiarare che il sig. deve ancora percepire dalla Parte_1 [...]
, differenze retributive, come sotto indicate: € 5.165,24 a Controparte_1
titolo di retribuzione ordinaria;
€ 1.148,06 a titolo di ferie godute;
€ 1.018,26 a titolo di
13/esima; € 1.210,04 a titolo di permessi;
€ 120,99 per malattia dal 21° al 180° gg.; €
26,73 per malattia dal 21° al 180° gg.; € 73,11 per festività; € 629,79 per ferie;
€
727,59,33 a titolo di TFR residuo, accantonato fino al mese di settembre 2023; così per un totale di € 10.119,81; e per l'effetto: Condannare la Parte_2
al pagamento della somma di € 10.119,81 … ovvero della diversa somma,
[...]
maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa, anche in relazione al combinato disposto degli artt. 36 della Costituzione e 2099 c.c.. Con rivalutazione monetaria decorrente dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti, oltre gli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate”.
Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_1
preliminare la genericità del ricorso e pertanto l'inidoneità dell'atto a consentire alla controparte di avere piena conoscenza delle ragioni poste a base della pretesa creditoria fatta valere. Ha in ogni caso evidenziato che il rapporto in questione (part time verticale, oltre che orizzontale) era sospeso durante la chiusura scolastica, con conseguente pagina 3 di 6 inesistenza dell'obbligo retributivo durante i mesi di sospensione. Ha depositato un conteggio alternativo, in cui, tenuto conto dalla mancata spettanza della retribuzione nei periodi di chiusura scolastica, ha riconosciuto un credito di soli euro 145,90, che si è offerta di pagare al lavoratore. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza di rigetto del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
****
Con il ricorso in esame, il ricorrente dopo aver illustrato le concrete modalità di svolgimento del rapporto (durata, orario di lavoro, mansioni ed inquadramento); modalità che invero sono pacifiche tra le parti (salvo che per il riconoscimento a decorrere dal settembre 2022 dell'inquadramento nel livello D1, segnalato dalla resistente e di cui non vi è menzione nell'atto introduttivo), si è limitato, poi, ad elencare
(nelle conclusioni) una serie di voci retributive, rispetto alle quali assume di vantare un credito nei confronti della datrice di lavoro. Segnatamente: “€ 5.165,24 a titolo di retribuzione ordinaria;
€ 1.148,06 a titolo di ferie godute;
€ 1.018,26 a titolo di
13/esima; € 1.210,04 a titolo di permessi;
€ 120,99 per malattia dal 21° al 180° gg.; €
26,73 per malattia dal 21° al 180° gg.; € 73,11 per festività; € 629,79 per ferie;
€
727,59,33 a titolo di TFR residuo, accantonato fino al mese di settembre 2023; così per un totale di € 10.119,81”.
Manca, però, del tutto nell'atto introduttivo la specificazione delle ragioni in forza delle quali sarebbero state maturate le suddette voci di credito: non è chiarito cioè se il credito a titolo di differenze retributive per lavoro ordinario derivi, ad esempio, dalla mancata contabilizzazione di tutte le ore di lavoro supplementare richieste (come da comunicazioni periodiche puntualmente richiamate) o dalla non corretta applicazione della percentuale di incremento della retribuzione per il lavoro ordinario contrattualmente prevista;
non è chiarito se il credito a titolo di ferie “godute”, di permessi o di malattia derivi dall'inesatta contabilizzazione dei giorni di ferie o malattia ovvero delle ore di permesso o dalla inesatta applicazione delle disposizioni contrattuali pagina 4 di 6 vigenti in materia (del pari neppure richiamate); in relazione alla 13^ mensilità e al TFR non è chiarito se la differenza richiesta sia una conseguenza di una modifica della base di calcolo, costituita dalla retribuzioni dirette, o semplicemente dal mancato integrale pagamento di quanto già riconosciuto come dovuto.
La difficoltà di ricostruire le ragioni del credito vantato è aumentata poi dal raffronto con gli importi richiesti con la lettera di diffida e messa in mora prodotta in atti (v. doc.
12), in cui, salvo che per i permessi, per ogni voce retributiva sono richiesti importi diversi rispetto a quelli contabilizzati nel conteggio allegato al ricorso, pervenendosi ad una richiesta complessiva di euro 18.699,71, maggiore di quella avanzata il con ricorso, anche tenendosi conto dell'acconto sul TFR che il ricorrente ammette di aver successivamente percepito.
In siffatto contesto di carenza allegatoria, neppure appare possibile disporre una ctu contabile, come invece richiesto dalla parte ricorrente.
Ciò sarebbe già di per sé sufficiente al rigetto del ricorso.
Se poi si esamina il contratto di lavoro, emerge che il rapporto in questione era un part time sia orizzontale (per 24 ore settimanali, salvo le periodiche richieste di lavoro supplementare, con conseguente incremento del monte orario settimanale), sia verticale
(con sospensione della prestazione lavorativa durante i mesi estivi di chiusura scolastica). Tale circostanza, oltre che dal contratto prodotto in atti dalla stessa parte ricorrente (v. doc. 1), risulta confermata anche dalle buste paga prodotte in atti da entrambe le parti, in cui, per i mesi di luglio e agosto, la retribuzione ordinaria è indicata sia nelle 'competenze' sia nelle 'detrazioni', con conseguente azzeramento contabile della relativa spettanza, e, per il mese di settembre, tale meccanismo di compensazione è operato solo parzialmente.
Esaminando però nel dettaglio i conteggi di parte ricorrente allegati al ricorso, emerge che vi è richiesta di retribuzione anche per i mesi di luglio, agosto e settembre, laddove come detto la prestazione lavorativa era sospesa come da contratto.
pagina 5 di 6 Né nel ricorso vi è alcuna allegazione circa lo svolgimento di attività lavorativa anche durante il periodo di chiusura scolastica, che possa fondare la relativa richiesta di spettanze retributive.
La non fondatezza della richiesta di pagamento di tali voci di retribuzione diretta ha poi le sue ricadute anche sulle differenze retributive richieste a titolo di retribuzioni indirette
(ferie, permessi, 13^) e di retribuzione differita (TFR): una volta esclusa la fondatezza dell'ampliamento della base di calcolo di tali ulteriori voci di retribuzione, ne consegue l'infondatezza del relativo credito.
Per tutto quando sin qui esposto, non può che concludersi per l'infondatezza del ricorso.
Considerato che la parte resistente ha riconosciuto, con il deposito di un conteggio alternativo, la spettanza di una somma residua di euro 145,90, senza che risulti agevole ricostruire il titolo esatto in forza del quale detta somma sia ancora dovuta, deve condannarsi la resistente al pagamento in favore del ricorrente del predetto importo, oltre rivalutazione ed interessi che possono farsi decorrere dalla data di deposito della memoria di costituzione (6.5.2024), contenente tale ricognizione di debito.
Avuto riguardo, per un verso, alla riconosciuta infondatezza delle domande attoree, e per l'altro al riconoscimento da parte della resistente dell'esistenza di un debito nei confronti del lavoratore, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna la resistente a corrispondere al ricorrente la somma riconosciuta come ancora dovutagli di euro 145,90, oltre rivalutazione ed interessi decorrenti dalla data di deposito della memoria di costituzione (6.5.2024);
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 7.11.2024.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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