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Ordinanza 13 febbraio 2025
Ordinanza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, ordinanza 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica ed in persona del giudice, dott.ssa Daniela Lagani,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.11.2024;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. 770-1/2023 R.G, avente ad oggetto: richiesta di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Antonello Garagozzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Lamezia Terme, Via F. Turati
n. 13, giusta procura in calce al ricorso
Ricorrente
E
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Controparte_1 C.F._2
Ruberto, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Lamezia Terme, via Garibaldi, n. 49, gisuta procura in calce alla memoria di costituzione
Resistente
Osserva e rileva
1. Con ricorso depositato in data 3.09.2024, in corso di causa, ha chiesto all'adito Parte_1
Tribunale di disporre il sequestro conservativo dei beni mobili registrati di proprietà del resistente
, meglio descritti nel ricorso, presenti nei locali dell'immobile di proprietà della Controparte_1 ricorrente, oggetto della causa pendente tra le parti e per la quale è stata fissata l'udienza di rimessione in decisione al 25.09.2025.
A fondamento della domanda, l'istante, premesso che la causa pendente ha ad oggetto il rilascio, per occupazione senza titolo da parte del convenuto , del capannone sito in Maida alla Controparte_1 contrada Cozzipodi n.1 e di aver richiesto altresì la condanna del convenuto al risarcimento del danno ed alla corresponsione dell'indennizzo, per una somma complessiva di euro 9.000,00 alla data della citazione, oltre euro 1.000,00 al mese fino all'effettivo rilascio e premesso che il convenuto si è costituito in giudizio tardivamente ed ha rifiutato la proposta conciliativa formulata dal giudice, ha dedotto che il resistente, che detiene nel capannone beni mobili registrati, senza versare nulla per l'occupazione, sarebbe debitore, alla data di deposito della presente istanza, della complessiva somma di euro 23.000,00 e che il tempo necessario per la definizione del giudizio rischierebbe di aggravare la propria posizione creditoria. Al riguardo, ha dedotto di non poter utilizzare il proprio immobile per eventuali negoziazioni, né ricavare un utile da esso;
che il resistente versa in uno stato economico precario e non ha inteso versare la caparra per l'acquisto del capannone, né dare seguito alla promessa di acquisto. Il ricorrente ha quindi dedotto la sussistenza dei presupposti perché sia disposto il sequestro conservativo sui beni mobili registrati di proprietà del resistente, meglio indicati nel ricorso, stante il rischio che il resistente possa depauperare il proprio patrimonio.
2. Si è costituito in giudizio argomentando per l'infondatezza della domanda e Controparte_1 chiedendone il rigetto, in particolare per difetto dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
3. L'istanza di parte ricorrente è infondata e non può trovare accoglimento, posto che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocato provvedimento cautelare.
Come noto, l'art. 671 c.p.c. prevede che “Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili
o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento”.
Come noto, ai fini della concessione del provvedimento che autorizza il sequestro conservativo è necessaria la sussistenza sia del "fumus boni juris" e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione, sia del "periculum in mora” e cioè del fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato, con la conseguenza che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare.
Quanto al fumus, esso è rappresentato dalla probabile fondatezza del credito. In particolare, non è necessario che il credito sia certo, liquido ed esigile essendo sufficiente che sia accertata, con delibazione sommaria, la probabile esistenza del credito.
Quanto al periculum, esso richiede la prova del fondato timore di perdere o di vedere diminuita la garanzia patrimoniale del proprio credito.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi come finalità del sequestro conservativo sia la conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore, trattandosi di una misura volta a stabilizzare il patrimonio rendendo inoffensiva per il creditore la disposizione giuridica del bene da parte del debitore. Gli effetti del sequestro conservativo consistono infatti nell'apposizione di un vincolo giuridico sul bene, tale da impedire che il debitore compia atti dispositivi pregiudizievoli.
Come chiarito dalla giurisprudenza, il presupposto del periculum in mora può essere desunto, anche alternativamente, da elementi obiettivi, attinenti alla consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto alla entità del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il comportamento del debitore, che rendano verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento di suoi obblighi, in modo da ingenerare nel creditore il ragionevole dubbio che la sua pretesa non venga soddisfatta ( a titolo esemplificativo, Cass. 2081/2002; Cass. 902/1990)
In particolare, in giurisprudenza, con orientamento condiviso da questo giudice, è stato chiarito come il pericolo di diminuzione del patrimonio del debitore, debba essere reale e obiettivo dovendo il creditore dare dimostrazione di un peggioramento della situazione patrimoniale del debitore rispetto al momento in cui l'obbligazione è sorta (in tal senso, a titolo esemplificativo, Trib. Bari 12 ottobre 2012; Trib. Modena 23.02.2011). E' stato altresì precisato come il periculum non possa essere desunto dalla mera inerzia o rifiuto ad adempiere da parte del debitore e neppure dal persistente inadempimento, salva l'ipotesi in cui esso sia accompagnato da espedienti volti a dissimulare la propria ingiustificata inadempienza ed a trarre in inganno la controparte (in tal senso, Cass.
4906/1988; Trib. Palermo 21.12.2016; Trib. Napoli 7.02.2006).
Ebbene, nel caso di specie, difetta il presupposto del periculum in mora.
Parte ricorrente, infatti, non ha allegato né provato elementi dai quali poter desumere il reale, concreto e attuale pericolo di perdita della garanzia patrimoniale a tutela del proprio credito. In particolare, nel ricorso non è dedotto alcun elemento dal quale desumere la reale consistenza qualitativa o quantitativa del patrimonio del debitore, né è stato provato alcun mutamento qualitativo o quantitativo di esso in senso peggiorativo. Parte ricorrente, inoltre, non ha fornito prova di eventuali atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore dai quali poter evincere l'intento di depauperare il proprio patrimonio o di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi, non essendo sufficiente ai fini della prova del periculum in mora, come sopra già evidenziato, il persistente inadempimento del debitore, né l'eventuale rifiuto di adempiere, in mancanza di comprovati comportamenti processuali o extraprocessuali del debitore che consentano di ritenere verosimile l'eventualità del depauperamento del patrimonio.
Alla luce di quanto esposto, la domanda di parte ricorrente non può trovare accoglimento.
4. Quanto alle spese del presente procedimento, trattandosi di istanza cautelare formulata in corso di causa, se ne riserva la regolamentazione in sede di decisione nel merito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sull'istanza proposta, nel contraddittorio tra le parti,
- rigetta l'istanza proposta;
- spese al merito;
Così deciso in Lamezia Terme, 13 febbraio 2024
Si comunichi.
IL GIUDICE
Dott.ssa Daniela Lagani