Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2008, n. 22693
CASS
Sentenza 13 maggio 2008

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In tema di ricettazione, l'affermazione di responsabilità per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici. (La Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2008, n. 22693
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22693
    Data del deposito : 13 maggio 2008

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