Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
La competenza del giudice minorile in materia di sorveglianza permane nei confronti del minore condannato a pena detentiva anche quando sopravvenga altra condanna a pena pecuniaria per reato commesso dall'imputato divenuto maggiorenne in quanto ai sensi dell'art. 76, comma terzo, cod. pen. deve considerarsi distinta la pena pecuniaria che concorre con altra di specie diversa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/11/2005, n. 42310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42310 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 04/11/2005
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 3764
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 029278/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) TRIBUNALE SORVEGLIANZA SASSARI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE MINORENNI SASSARI;
ORDINANZA del 05/05/2005 TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. DE SANDRO A. M., che ha chiesto dichiarasi la competenza Tribunale per i Minorenni di Sassari. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza dell'8/10/2004, il Tribunale per i Minorenni di Sassari, in funzione di tribunale di sorveglianza, dichiarava la propria incompetenza a pronunciare sulla richiesta di affidamento in prova o di detenzione domiciliare presentata nell'interesse di EL PA RA, rilevando che nelle more della procedura erano passate in giudicato altre sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Nuoro per reati commessi allorché il EL era divenuto maggiorenne.
Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari rilevava conflitto negativo di competenza osservando che la cognizione della richiesta di misure alternative spettata al tribunale per i minorenni, in quanto il titolo esecutivo sopravvenuto concerne una condanna a sola pena pecuniaria.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale per i minorenni di Sassari. Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che la competenza prorogata del giudice minorile in materia di sorveglianza fino al compimento del venticinquesimo anno di età del soggetto che abbia commesso il reato quando era ancora minore degli anni 18, prevista dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 3, comma 2, permane per la pena detentiva ancora in esecuzione inflitta per il suddetto reato quando sopravvenga altra condanna a sola pena pecuniaria per reato commesso dal medesimo soggetto dopo il compimento della maggiore età; e ciò avuto riguardo, in particolare, al disposto di cui all'art. 76 cod. pen., comma 3, secondo cui: "Se una pena pecuniaria concorre con un'altra pena di specie diversa le pene sì considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico" (Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 1996, rv. 203886). Pertanto, in applicazione di tale principio di diritto, va dichiarata la competenza del Tribunale per i minorenni di Sassari.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del Tribunale per i Minorenni di Sassari, in funzione di tribunale di sorveglianza, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2005