Sentenza 26 aprile 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.), nessun rilievo spiega la cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che il bene tutelato in via principale e diretta dalla fattispecie incriminatrice, non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, similmente a quanto richiesto per l'ipotesi del reato di cui all'art. 474 cod. pen., considerato che ferma la diversità della condotta caratterizzanti le due fattispecie, la "res"oggetto della condotta è la medesima, di guisa che ricorrendo la "eadem ratio" si applica analogo principio.
Commentari • 2
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Penale Ord. Sez. 7 Num. 959 Anno 2013 Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO Relatore: ARIOLLI GIOVANNI ORDINANZA sul ricorso proposto da: 1) GUEYE DJIBY N. IL 20/06/1975 avverso la sentenza n. 2626/2009 CORTE APPELLO di PALERMO, del 16/02/2011 dato avviso alle parti; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI; Data Udienza: 06/11/2012 Considerato che: l'avv. Anna Americo, quale difensore e nell'interesse di Gueye Djiby, ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 16/02/2011 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Agrigento in data 18/11/2008, ha dichiarato l'imputato colpevole dei delitti di cui agli artt. 81, 648 e 474 cod. pen,. …
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La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto è reato anche in caso di contraffazione grossolana, poiché la norma indicata tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno non ricorrendo quindi l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno. Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza 8 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/04/2012, n. 21049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21049 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 26/04/2012
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FUMO Maurizio - rel. Consigliere - N. 1027
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 28279/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS IO N. IL 20/01/1973;
avverso la sentenza n. 11102/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 21/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/04/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
udito il PG in persona del sost.proc. gen. Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RILEVATO IN FATTO
La corte di appello di Napoli, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, nel confermare l'affermazione di responsabilità di SC AN in ordine al delitto di cui agli artt. 110 e 473 c.p., art. 474 ter c.p., comma 1, ha rideterminato la pena in misura più favorevole all'imputato. Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 473 e 474 c.p., nonché carenza e dell'apparato motivazionale.
Deduce anche violazione di legge per mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 474 quater c.p.. Argomenta come segue:
1) la corte napoletana, con motivazione errata e confusa, in assenza di qualsiasi accertamento tecnico, ha ritenuto che non ricorresse, nel caso di specie, il falso innocuo per grossolanità. Invero, il reato in questione è configurabile quando la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando errore circa l'origine e la provenienza del prodotto. La prima finalità della norma è quella di tutelare l'interesse sociale impedendo che si abusi della pubblica fede;
l'interesse delle aziende produttrici è tutelato solo di riflesso. Nel caso in esame, non sussistendo il reato presupposto, che - nel caso di specie è la contraffazione di cui all'art. 473 c.p. - viene meno anche il reato di ricettazione.
2) La norma in questione punisce condotte alternative e diversificate, vale a dire la contraffazione del marchio, l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e l'uso del prodotto stesso. E da notare che la giurisprudenza di legittimità, anche con riferimento alla fattispecie di cui all'art.474 c.p., sembra non ignorare la possibilità del falso grossolano.
Nel caso in esame, l'accertamento del livello dalla falsificazione è affidato unicamente alla parola dei verbalizzanti, i quali, in quanto testi, non dovrebbero esprimere giudizi. In ogni caso, poiché al SC è contestato il reato di cui all'art. 473 c.p., ogni considerazione che la corte d'appello fa con riferimento al reato di cui all'art. 474 c.p. è fuori luogo. 3) Va poi rilevato che dagli atti non è assolutamente desumibile la messa in commercio dei beni sottoposti a sequestro.
4) Quanto al trattamento sanzionatorio, la corte di merito esclude immotivatamente l'applicabilità dell'attenuante di cui all'art. 474 quater c.p., non tenendo in alcuna considerazione la condotta collaborativa dell'imputato, o meglio considerandola rilevante solo in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
La prima censura è inammissibile per genericità.
Il ricorrente invero (vedasi fol. 4 del ricorso) fa riferimento ad un reato di ricettazione, del quale il reato ex art. 473 c.p. costituirebbe presupposto.
Ebbene, ne' dal capo di imputazione come riportato in sentenza, ne' dalla motivazione della sentenza si evince alcunché con riferimento al delitto di cui all'art. 648 c.p.. L'intera argomentazione sulla quale si fonda la prima censura, allora, sembra diretta alla dimostrazione di un assunto che non trova riscontro nell'ipotesi accusatoria formulata a carico dell'imputato. Invero si legge in sentenza che il SC fu sorpreso all'interno di un locale (che era nella sua disponibilità), nel quale vennero trovati parti di borse da rifinire, parti ancora da assemblare, borsellini e altro materiale, tutti recanti il marchio UI ON. Detta merce fu sottoposto a sequestro.
Quanto alla seconda censura, ribadito che la condotta addebitata all'imputato è quella di uso di materiale recante il falso marchio, va rilevato come la corte napoletana, citando la più recente giurisprudenza di legittimità, abbia escluso la rilevanza, ai fini dell'accertamento dell'eventuale grossolanità, della possibilità che, per le modalità di vendita e per altri elementi estrinseci, eventuali acquirenti possano essere tratti in inganno. Correttamente il giudice di secondo grado ha ricordato che, nel caso di specie, non ha rilievo la configurabilità della cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che ciò che è tutelato in via principale e diretta, non è già la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchio segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
si tratta, pertanto, di un reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno (ASN. 200631451-RV 235214).
Effettivamente il principio è dettato con riferimento alla fattispecie criminosa ex art. 474 c.p. e non con riferimento a quella dell'articolo precedente, ma, ferma la diversità della condotta (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, in un caso, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, nell'altro), la res, oggetto della condotta è la medesima, di talché, ricorrendo la eadem ratio, il principio è pacificamente applicabile anche al delitto ex art.473 c.p.. Per le ragioni sopra esposte, la seconda censura è manifestamente infondata.
Anche la terza censura è manifestamente infondata.
Invero la condotta contestata al SC è quella di uso di materiale recante marchio falso.
Al proposito è stato ritenuto (cfr. ASN 201026263-RV 247684) che l'uso di marchi e segni distintivi punito dall'art. 473 c.p., essendo inteso a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e se ne distingue, mentre l'uso punito dall'art. 474 c.p., è direttamente connesso all'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato e presuppone che sia stato già apposto il contrassegno su una determinata merce. Ciò anche perché, nel reato di cui all'art. 473 c.p., la condotta ha per oggetto materiale il contrassegno, nell'altro reato il prodotto contrassegnato.
Ne consegue che la condotta è esattamente quella indicata nel capo di imputazione, cui è estranea la messa in commercio del bene. Anche l'ultima censura è manifestamente infondata.
L'art. 474 quater c.p. descrive una condotta collaborativa in vista di una disciplina premiale. Non basta dunque il mero atteggiamento "non ostativo" dell'imputato, che si limiti a non frapporre ostacoli all'accertamento dei fatti e magari confessi le sue responsabilità. La norma in questione infatti è relativa alla cooperazione dell'interessato nell'azione di contrasto ai delitti di cui agli artt. 473 e 474. beve trattarsi di una condotta che consenta o favorisca la raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione del fatto e/o per la individuazione e/o la cattura degli altri responsabili;
ovvero ancora per la requisizione degli strumenti utilizzati per la commissione dei reati.
E evidente che, per quel che si legge in sentenza, il SC non ha tenuto affatto tale condotta, ne' con il ricorso si sostiene il contrario.
Conclusivamente il ricorso è inammissibile;
consegue la condanna al pagamento delle spese del grado, nonché al versamento di somma a favore della cassa ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1000 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2012