Sentenza 24 ottobre 2013
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. (Fattispecie relativa ai marchi "Armani", "Dior", "Lacoste", "Richmond").
Commentari • 2
- 1. Contraffazione del marchio di fattohttps://www.iusinitinere.it/
A cura di: avv. Roberto Tedesco L'art. 473 c.p. disciplina il reato di “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”. La suddetta normativa punisce chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, essendo a conoscenza che i suddetti siano di proprietà industriale di un determinato soggetto giuridico. Oltre a ciò, la norma incriminatrice in oggetto, punisce anche il soggetto che fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati senza essere concorso nella contraffazione o alterazione. Le condotte sopra menzionate vengono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la …
Leggi di più… - 2. Repressione penale della contraffazione di marchi: dal falso grossolano alla tenuità del fattoLuigi Manna · https://www.martinimanna.it/blog · 28 febbraio 2018
Due recenti pronunce delle sezioni penali della Corte di Cassazione in tema di detenzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti (sezione II, n. 55079 dell'11-10-2017; sezione V, n. 48109 del 18-10-2017) consentono di fare il punto sulla cd. contraffazione grossolana, e cioè su quelle ipotesi di falso talmente palesi ed evidenti da rendere assolutamente impossibile la consumazione del reato destinato a sanzionare tali condotte. La questione è notissima. Il “commercio di prodotti con segni falsi” è punito dall'art. 474, comma 2 del codice penale con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino ad Euro 20.000, sempre che non vi sia concorso del reo nelle più …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 5215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5215 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 24/10/2013
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - N. 2695
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 4500/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OM PA BA N. IL 19/09/1976;
avverso la sentenza n. 218/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del 19/11/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/10/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Ricorre NG AP BA avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 19/11/2012 che, a conferma di quella emessa dal locale tribunale, lo condanna a pena di giustizia per il reato di cui all'art. 474 c.p., siccome sorpreso, il 21/8/2007, mentre deteneva per la vendita 26 paia di occhiali da sole e 22 maglie con marchio di note griffe contraffatto (AN, DI, TE, Richmond). Il ricorrente lamenta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. penale. Deduce che la scarsa qualità dei prodotti, le modalità
della vendita (la merce era esposta per terra, su un lenzuolo), le caratteristiche dei disegni, l'assenza di etichette originali all'interno delle relative confezioni rendevano la contraffazione non punibile perché riconoscibile ictu oculi al consumatore medio, essendo tale da integrare il falso grossolano.
Si duole, poi, sotto il medesimo profilo, dell'assenza di prova in ordine alla registrazione dei marchi, che, aggiunge, deve essere data anche in relazione ai marchi internazionalmente noti (ma non per questo aventi validità generalizzata).
Infine, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto che, aggiunge, nell'ipotesi peggiore dovrebbe essere ricondotto alla previsione dell'art. 517 c.p., "poiché i disegni riprodotti, così come le diciture,
richiamerebbero l'originale ma contengono nette differenze, ovvero particolari difformità che nettamente divergono rispetto all'originale".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
1. È infondato il motivo relativo alla dedotta grossolanità del falso. Si deve in proposito rilevare come la giurisprudenza di questa sezione abbia già chiarito che l'ipotesi di reato prevista dall'art. 474 c.p., (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) è volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei consociati nei marchi o segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione;
trattasi quindi di reato di pericolo, per la cui configurazione non è necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno in occasione del singolo acquisto (Sez. 5^, 2/12/2009, n. 49565; sez. 2^, 11.10.2000, Ndong, rv 217506; sez. 2^, 2.10.2001, Fall., rv 220236).
Questa Corte ha anche precisato che il reato previsto dall'art. 474 c.p., è configurabile qualora la falsificazione, anche imperfetta e parziale, sia idonea a trarre in inganno i terzi, ingenerando confusione tra contrassegno e prodotti originali e quelli non autentici e quindi errore circa l'origine e la provenienza del prodotto La contraffazione grossolana non punibile è soltanto quella che è riconoscibile "ictu oculi", senza necessità di particolari indagini, e che si concreta in un'imitazione così ostentata e macroscopica per il grado di incompiutezza da non poter ingannare nessuno (Cassazione penale, sez. 2^, 03/06/2010, n. 25073; Cass. Pen., sez. 2^, 15/11/2005, n. 518; Cass. Pen. sez. 5^, 26/1/2000, n. 3336). Nel caso di specie la grossolanità di questo tipo è stata ricollegata, dal ricorrente, in maniera impropria, a fattori (quali le modalità e le condizioni della vendita, le caratteristiche dei disegni, la nazionalità del venditore, il livello del prezzo) del tutto irrilevanti ai fini che interessano, giacché non tiene conto che il prodotto con marchio contraffatto è destinato alla circolazione e quindi alla visione da parte di un numero indeterminato e indeterminabile di soggetti, rispetto ai quali (la contraffazione del marchio) conserva tutta la sua potenzialità offensiva. Invece, la grossolanità del falso, per escludere il reato, richiede l'esistenza di ulteriori elementi concreti e specifici, relativi al marchio in sè e al prodotto che questo identifica (sintomatici di un tale grado di imperfezione e incompletezza da escludere, erga omnes, una imitazione ingannevole), che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare - e non ha dimostrato - davanti al giudice del merito. Il primo motivo è pertanto infondato.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso. Questa Corte ha già avuto modo di precisare, in relazione a fattispecie analoga, che l'affermazione di responsabilità per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici (Cass., n. 22693 del 13/5/2008. La Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio). Nel caso di specie, i Giudici del merito hanno accertato che si trattava di marchi (quali AN, DI, TE, Richmond) di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, di tal che era onere di chi lo assumeva provare l'insussistenza della protezione del marchio.
3. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di ricorso, giacché la "contraffazione" del marchio (vale a dire, la sua abusiva riproduzione con caratteristiche coincidenti con quelle del marchio vero) ricade sotto la previsione dell'art. 474 c.p., mentre l'art. 517 c.p., (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) ha per oggetto la tutela dell'ordine economico e richiede la semplice imitazione del marchio, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché detta imitazione sia idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore (Cass., 31482 del 19/6/2007; N. 13322 del 25/3/2009; N. 9389 del 4/2/2013). Il ricorso va pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2014