Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 5215
CASS
Sentenza 24 ottobre 2013

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Ai fini della sussistenza del delitto previsto dall'art. 474 cod. pen, allorchè si tratti di marchio di larghissimo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle relative società produttrici, non è richiesta la prova della sua registrazione, gravando in tal caso l'onere di provare la insussistenza dei presupposti per la sua protezione su chi tale insussistenza deduce. (Fattispecie relativa ai marchi "Armani", "Dior", "Lacoste", "Richmond").

Commentari2

  • 1Contraffazione del marchio di fatto
    https://www.iusinitinere.it/

    A cura di: avv. Roberto Tedesco L'art. 473 c.p. disciplina il reato di “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni”. La suddetta normativa punisce chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, essendo a conoscenza che i suddetti siano di proprietà industriale di un determinato soggetto giuridico. Oltre a ciò, la norma incriminatrice in oggetto, punisce anche il soggetto che fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati senza essere concorso nella contraffazione o alterazione. Le condotte sopra menzionate vengono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la …

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  • 2Repressione penale della contraffazione di marchi: dal falso grossolano alla tenuità del fatto
    Luigi Manna · https://www.martinimanna.it/blog · 28 febbraio 2018

    Due recenti pronunce delle sezioni penali della Corte di Cassazione in tema di detenzione e vendita di prodotti recanti marchi contraffatti (sezione II, n. 55079 dell'11-10-2017; sezione V, n. 48109 del 18-10-2017) consentono di fare il punto sulla cd. contraffazione grossolana, e cioè su quelle ipotesi di falso talmente palesi ed evidenti da rendere assolutamente impossibile la consumazione del reato destinato a sanzionare tali condotte. La questione è notissima. Il “commercio di prodotti con segni falsi” è punito dall'art. 474, comma 2 del codice penale con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino ad Euro 20.000, sempre che non vi sia concorso del reo nelle più …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 24/10/2013, n. 5215
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5215
Data del deposito : 24 ottobre 2013

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